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Sez. 2, Sentenza n. 2177 del 12/04/1979 (Rv. 398526 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI NORME NEL TEMPO - APPLICABILITA DELLE NUOVE NORME NEI RAPPORTI TRA PRIVATI - CONDIZIONI - MANCATO VERIFICARSI DI UN FATTO COMPIUTO - REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANICHE DELLA COSTRUZIONE - FATTO COMPIUTO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398526-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI NORME NEL TEMPO - APPLICABILITA DELLE NUOVE NORME NEI RAPPORTI TRA PRIVATI - CONDIZIONI - MANCATO VERIFICARSI DI UN FATTO COMPIUTO - REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANICHE DELLA COSTRUZIONE - FATTO COMPIUTO - CONFIGURABILITA.*

Nell'ipotesi di successione di norme in materia di distanze tra costruzioni, le nuove Disposizioni sono applicabili nei rapporti tra privati, nel solo caso in cui prima della loro entrata in vigore non si sia gia verificato un fatto compiuto, nel senso che la costruzione, che si vorrebbe ad esse conforme, non abbia gia raggiunto un tale sviluppo da potersi considerare, anche se non ancora completa, come effettivamente sorta a distanza legittima secondo le norme anteriori, tenendo presente che il fatto compiuto si verifica con la realizzazione delle strutture organiche dell'edificio, considerate dalla legge come punti di riferimento per la misurazione delle distanze. (Conf 5228/77, mass n 388874; (Conf 3496/77, mass n 387074).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)