Sez. 2, Sentenza n. 6233 del 24/11/1980 (Rv. 409957 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - SUCCESSIONI TEMPORALI DI PIANI - LOCUZIONI DELLE NUOVE NORME ATTINENTI ALLE COSTRUZIONI PREESISTENTI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI DISTANZA NELLE COSTRUZIONI - (PIANO REGOLATORE DI VENEZIA).*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - SUCCESSIONI TEMPORALI DI PIANI - LOCUZIONI DELLE NUOVE NORME ATTINENTI ALLE COSTRUZIONI PREESISTENTI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI DISTANZA NELLE COSTRUZIONI - (PIANO REGOLATORE DI VENEZIA).*
In assenza di diversa disposizione, nei casi di successione di norme urbanistiche imperative, le locuzioni dei nuovi testi attinenti alle costruzioni preesistenti devono essere intese come riferite alle situazioni di quegli immobili secondo le norme urbanistiche anteriori, nella cui vigenza essi ne realizzarono le ipotesi. Pertanto una costruzione eretta a distanza dal confine, in conformita di una norma urbanistica imperativa, non puo essere ritenuta 'sul confiné, agli effetti urbanistici, in conseguenza dell'alienazione della cosidetta area di rispetto, sicche sopravvenuta una norma urbanistica imperativa che stabilisca le distanze nelle costruzioni, da quelle preesistenti ovvero dai confini, con criteri differenziati in rapporto alla situazione delle costruzioni preesistenti rispetto al confine, il confine a cui si deve avere riferimento e quello qualificabile come tale secondo le norme urbanistiche anteriori, e cio anche nel caso in cui vi sia stato distacco, nei meri rapporti privati, della proprieta dell'area di rispetto dalla proprieta della costruzione talche quest'ultima risulti, nei detti rapporti, sul confine. (principio enunciato in relazione all'art 7 del piano regolatore generale di Venezia entrato in vigore nel febbraio 1963, che ha sostituito l'art 113 del regolamento comunale di igiene del 16 febbraio 1928). (V 2177/79, mass n 398526; (V 5228/77, mass n 388874; (V 3496/77, mass n 387074).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)