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Sez. L, Sentenza n. 5094 del 27/02/2008 (Rv. 601964 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Fondo di previdenza per i dirigenti di azienda - Trasferimento della posizione dell'iscritto prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 - Riferibilità agli accantonamenti effettuati dal lavoratore e dal datore di lavoro - Limiti - Fondi a ripartizione preesistenti - Clausola statutaria del fondo preclusiva dell'esercizio della facoltà di trasferimento - Rilevanza.
Stato
decisa il 2008-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601964-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

In tema di previdenza complementare, i fondi a ripartizione sono caratterizzati dalla suddivisione dei contributi raccolti sotto forma di prestazioni previdenziali e senza formazione di riserve finanziarie, sicché dall'immediata applicazione di disposizioni che alterino la determinazione delle prestazioni previdenziali possono derivare squilibri finanziari della gestione; in ragione della modalità di funzionamento dei fondi a ripartizione, e proprio per evitare l'anzidetto pericolo, la disciplina contrattuale può stabilire la non immediata applicabilità di nuove disposizioni che incidano sulle prestazioni del fondo. Deve pertanto ritenersi coerente con la tipologia dei detti fondi la previsione del regolamento contrattuale del fondo che esclude l'operatività, per i fondi a ripartizione presistenti (e, nella specie, per il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto "Mario Negri"), del principio secondo il quale il trasferimento ad un altro fondo della intera posizione previdenziale -previsto dall'art.10, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, in favore degli iscritti che abbiano cessato il rapporto senza maturazione del diritto a pensione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge stessa - si applica all'intera posizione individuale, comprensiva di tutti gli accantonamenti, effettuati sia dal lavoratore che dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 10 com. 3 n. 2, Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 14 com. 6 CORTE COST., Contr. Coll. 11/04/1990, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)