Sez. L, Sentenza n. 17657 del 11/12/2002 (Rv. 559160 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Disciplina stabilita dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 - Cessazione del rapporto senza maturazione del diritto a pensione - Facoltà previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 124 del 1994 - Applicabilità ai fondi a capitalizzazione preesistenti - Sussistenza - Oggetto - Riferibilità della facoltà agli accantonamenti effettuati dal lavoratore e dal datore di lavoro - Sussistenza - Clausola statutaria del fondo preclusiva dell'esercizio della facoltà - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
In tema di previdenza complementare, le tre opzioni stabilite dall'art. 10, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (trasferimento del capitale accumulato ad altro fondo "chiuso", trasferimento ad un fondo "aperto", riscatto) in favore degli iscritti che abbiano cessato il rapporto senza maturazione del diritto a pensione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge stessa, si applicano all'intera posizione individuale, che comprende tutti gli accantonamenti previsti dall'art. 8 di detto decreto, sia del lavoratore, sia del datore di lavoro, effettuati anche nel periodo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, per i "fondi a capitalizzazione" preesistenti, anche nel caso in cui gli statuti dei fondi prevedano modalità di rimborso dei capitali accantonati difformi dalla norma legale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 2117, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 7, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 8, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 10, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 19, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47 art. 3, Legge 23/10/1992 num. 421 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)