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Sez. L, Sentenza n. 4369 del 23/02/2010 (Rv. 612794 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Iscritti a fondi preesistenti al d.lgs. n. 124 del 1993 - Cessazione del rapporto in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. - Mancata maturazione del diritto a pensione - Diritto al riscatto delle quote - Condizioni - Configurabilità di posizioni individuali soggette a capitalizzazione - Necessità - Conseguenze - Fondi basati su sistemi a ripartizione - Art. 10, lett. c), del d.lgs. n. 124 cit. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612794-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

In tema di previdenza complementare, il diritto al riscatto delle quote, previsto dall'art. 10, lett. c), del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (in alternativa al trasferimento del capitale accumulato ad altro fondo chiuso o al trasferimento ad un fondo aperto) in favore degli iscritti a fondi preesistenti che abbiano cessato il rapporto senza maturazione del diritto a pensione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, non trova applicazione in riferimento a forme di previdenza integrativa basate su un sistema a ripartizione (nel senso che la misura della prestazione erogata non è calcolata in rapporto con l'insieme dei contributi versati nel tempo dal singolo lavoratore o per suo conto), non essendo nelle stesse configurabili posizioni individuali soggette a capitalizzazione, e non essendo detta disposizione inclusa tra quelle per le quali l'art. 18 del d.lgs. cit. prevede precisi termini di adeguamento nei confronti dei fondi preesistenti, ai quali è pertanto demandato il compito di riorganizzarsi secondo il principio della capitalizzazione anche attraverso adeguamenti statutari, tenendo conto delle proprie caratteristiche strutturali. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento al Fondo di Trattamento Integrativo Aziendale del Credito Bergamasco, alimentato da versamenti annuali a carico della banca, senza previsione del versamento di contributi da parte dei dipendenti, e nel quale l'ammontare delle prestazioni integrative erogate era prestabilito con riferimento alla retribuzione percepita nel periodo conclusivo del rapporto e al trattamento pensionistico obbligatorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 10, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)