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Sez. 3, Ordinanza n. 11572 del 31/05/2005 (Rv. 581915 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Qualificazione giuridica della pronunzia operata dal giudice del provvedimento impugnato - Rilevanza - In tema di litispendenza dichiarata tra sezioni distaccate del medesimo tribunale.
Stato
decisa il 2005-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581915-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

Con riferimento alla pendenza di identico giudizio avanti a due sezioni distaccate del medesimo tribunale, qualora sia espressamente dichiarata con sentenza la litispendenza, il mezzo di impugnazione esperibile è il regolamento di competenza, non potendosi interpretare detta pronunzia come un provvedimento ordinatorio interno di rimessione degli atti al presidente del tribunale, senza che sulla scelta del mezzo di impugnazione possa influire la circostanza che la litispendenza sia stata dichiarata fuori dallo schema legale previsto dall'art. 39 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)