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Sez. 3, Sentenza n. 3404 del 20/02/2004 (Rv. 570354 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Qualificazione dell'azione da parte del giudice investito della controversia - Principio cosiddetto dell'apparenza - Rilevanza esclusiva ai fini della corretta individuazione dell'impugnazione - Mancata qualificazione da parte del giudice di primo grado - Qualificazione da parte del giudice dell'impugnazione - Necessità - Ambito di incidenza.
Stato
decisa il 2004-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570354-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

Con riferimento al mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale, l'individuazione deve essere fatta esclusivamente, in base al principio dell'apparenza, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, con la conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di esecuzione forzata, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta - non potendosi ritenere tale l'indicazione di "opposizione all'esecuzione" contenuta nell'epigrafe della sentenza - la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (e, pertanto, anche alla Corte di Cassazione adita con ricorso, come nel caso di specie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)