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Sez. 1, Sentenza n. 13751 del 18/09/2003 (Rv. 566948 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Rito seguito dal giudice "a quo" - Rilevanza in ordine alla individuazione del mezzo di impugnazione ammissibile - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566948-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata sulla base del rito in concreto seguito dal giudice, non importa se a ragione o a torto, nel pronunciarsi sul rapporto controverso a lui sottoposto; è pertanto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale che abbia deciso l'impugnazione proposta avverso un'ingiunzione fiscale facendo applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, giacché l'emissione della decisione secondo il rito previsto da tale legge, a prescindere dalla esattezza della relativa adozione, rende operante l'ultimo comma dell'art. 23 della legge stessa, il quale nega l'appello e consente il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)