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Sez. L, Sentenza n. 5355 del 16/05/1995 (Rv. 492279 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Condizioni - Prestazione espletata normalmente in modo itinerante - Esclusione - Lavoratore di impresa edile trasferito di volta in volta, in modo stabile e duraturo, da un cantiere all'altro - Estensione.
Stato
decisa il 1995-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492279-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE

Il diritto all'indennità di trasferta, che trova presupposto e giustificazione esclusivamente in "temporanei" allontanamenti del lavoratore dal normale posto di lavoro e nella maggiore onerosità delle relative prestazioni, non sussiste quando la prestazione lavorativa fuori sede sia normalmente espletata in modo itinerante e quindi costituisca l'elemento abituale, precipuo e caratterizzante del rapporto di lavoro come, nel caso di dipendente da impresa edile, allorché il lavoratore venga di volta in volta trasferito, in modo stabile e duraturo, da un cantiere all'altro, anche se lontani dalla sede normale dell'azienda, per l'esecuzione di lavori diversi.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 art. 9 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)