Sez. 3, Sentenza n. 697 del 29/01/1981 (Rv. 411163 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA - CORREZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA - CORREZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE.*
Costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia, denunziabile in Cassazione, e non semplice omissione corregibile mediante la speciale procedura prevista dagli artt 287 e seguenti cod proc civ, quello della sentenza di appello la quale - condannando il soccombente a rimborsare le spese del giudizio personalmente alla controparte - abbia omesso di pronunciare sulla domanda di distrazione proposta dal difensore della parte vittoriosa. In tal caso questi, impugnando la sentenza, agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo ed ha la qualita di parte. (Conf 778/78, mass n 390107).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)