Sez. 2, Ordinanza n. 591 del 08/07/1983 (Rv. 429501 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO - PROCEDURA DI CORREZIONE - APPLICABILITÀ.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO - PROCEDURA DI CORREZIONE - APPLICABILITÀ.*
Costituisce errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ., l'omissione del provvedimento di distrazione delle spese processuali a favore del difensore della parte vittoriosa, poiché questo deve essere emesso dal giudice, senza alcuna possibilità di Sindacato, sul solo presupposto dell'istanza del difensore, accompagnata dalla dichiarazione di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese, sicché la sua mancata pronuncia è ricollegabile ad una mera svista. (V 697/81, mass n 411163; (V 2543/79, mass n 398867; (V 778/78, mass n 390107).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)