Sez. L, Sentenza n. 867 del 04/02/1984 (Rv. 433065 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - ASSOLUTA - ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE - MENOMAZIONI EX "TABELLA ALLEGATO N. 3" DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - TASSATIVITÀ - PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - ASSOLUTA - ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE - MENOMAZIONI EX "TABELLA ALLEGATO N. 3" DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - TASSATIVITÀ - PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ - INSUSSISTENZA.*
L'art. 76 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ai fini della attribuzione dell'assegno integrativo mensile in caso di Invalidità permanente assoluta, richiede che questa sia conseguente ad una delle menomazioni elencate nella "tabella allegato n. 3" di detto decreto, la quale ha natura non esemplificativa, ma tassativa, in vista della duplice essenziale esigenza dell'uniformità della valutazione (medica e legale) delle menomazioni e della sufficienza sotto l'aspetto probatorio, ai fini suindicati, dell'accertamento della infermità e della Invalidità conseguente. Tale tassatività non presenta profili di incostituzionalità, attesa la Competenza esclusiva del legislatore ordinario ad individuare malattie e menomazioni degne di tutela (affermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1974 in riferimento alla tabella delle malattie richiamata dall'art. 3 del menzionato decreto) e considerata l'uguaglianza di trattamento, relativamente all'assegno in questione, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, per le quali anche opera il citato art. 76 in virtù del rinvio ex art. 131 successivo. (V 5059/79, mass n 401708; (V 869/74, mass n 368763, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 76, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)