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Sez. 1, Sentenza n. 1489 del 01/07/1982 Cc. (dep. 07/08/1982) Rv. 154918 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - ISTITUTO DELLA RIDUZIONE DI PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE GLOBALE DEI SEMESTRI DI DETENZIONE CONSIDERATI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154918-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - ISTITUTO DELLA RIDUZIONE DI PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE GLOBALE DEI SEMESTRI DI DETENZIONE CONSIDERATI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - NECESSITÀ.*

Il giudice di merito, nel concedere il beneficio della liberazione anticipata, deve procedere ad una valutazione globale dell'intera detenzione e non differenziata dei singoli semestri di essa, non potendo ovviamente il condannato essere, nell'arco di ciascun semestre, buono o cattivo, partecipe o non partecipe all'opera di rieducazione; l'intera detenzione oggetto della valutazione globale è compresa in un arco di tempo determinato, nettamente separato dal precedente nel quale la detenzione è stata negativamente segnata dal comportamento del condannato. Pertanto la valutazione globale del giudice investe unitariamente solo i semestri successivi al periodo di detenzione univocamente negativo nel senso che questi successivi semestri non possono essere valutati l'uno positivamente e l'altro negativamente, data l'unitarietà in essi del comportamento del condannato, la cui costanza nell'opera di partecipazione richiesta dal primo comma dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 potrà dare affidamento al giudice ai fini della concessione del beneficio. (V mass n 136143; (V mass n 136653; (V mass n 139169; (V mass n 148152; (V mass n 150414).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)