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Sez. 3, Sentenza n. 31430 del 16/05/2018 Ud. (dep. 11/07/2018) Rv. 273764 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Estinzione del reato per prescrizione - Ordine di rimessione in pristino - Ammissibilità - Esclusione - Effetti.
Stato
decisa il 2018-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273764-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di tutela del paesaggio, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, può essere impartito dal giudice soltanto con la sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)