Sez. 2, Sentenza n. 8616 del 13/02/2025 Ud. (dep. 03/03/2025) Rv. 287639-02
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Ordine di rimessione in pristino - Sentenza di condanna - Necessità - Successiva estinzione del reato per prescrizione - Conseguenze.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di tutela del paesaggio, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall'art. 181, comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, può essere impartito dal giudice soltanto con la sentenza di condanna, sicché, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione dev'essere revocata dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'Autorità amministrativa.
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)