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Sez. 3, Sentenza n. 2757 del 03/04/1990 (Rv. 466381 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ALIENAZIONE DI FONDO COSTITUENTE PARTE DI PIÙ VASTA ESTENSIONE DI TERRENO - ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466381-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ALIENAZIONE DI FONDO COSTITUENTE PARTE DI PIÙ VASTA ESTENSIONE DI TERRENO - ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - CRITERI.*

L'istituto della prelazione agraria, disciplinato dalle leggi n. 590 del 1965 e 817 del 1971, assolve a finalità di razionale sfruttamento della proprietà agricola nell'interesse pubblico allo sviluppo delle strutture produttive del Paese, e perciò, essendo il diritto di prelazione esercitabile anche quando il fondo su cui si appunta è parte d'una più vasta estensione, purché in questo caso presenti un'autonomia colturale e produttiva, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono l'Esercizio del diritto di prelazione va compiuto in tale momento non avendo riguardo alla configurazione data dalle parti al contratto di vendita, ma tenendo conto della situazione oggettiva, così da verificare da un lato se il terreno trasferito si presenti frazionato in appezzamenti aventi caratteristiche diverse e diverse colture, e dal lato opposto se il terreno non debba esser ciò nonostante considerato un fondo oggettivamente unitario, per essere le attività svolte dal precedente imprenditore sui diversi apprezzamenti coordinate tra loro, si da costituire aspetti complementari d'unica gestione. (V 5361/87, mass n 453945; (V 4797/86, mass n 447497).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)