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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 14 dicembre 1979, causa 34/79

Decisione
decisa il 1979-12-14
ECLI
ECLI:EU:C:1979:295

Epigrafe

Nel procedimento 34/79, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla «House of Lords» di Londra, nella causa dinanzi ad essa pendente fra REGINA e MAURICE DONALD HENN E JOHN FREDERICK ERNEST DARBY, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, tenuto conto delle disposizioni nazionali e convenzionali che vietano l'importazione di articoli pornografici, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart e G. Bosco, giudici, avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento scritto › 1. La legislazione nazionale in materia

paragrafo 1
La sezione 42 del Customs Consolidation Act 1876 (testo unico delle leggi doganali del 1876) vieta l'importazione nel Regno Unito di articoli «indecenti od osceni» e stabilisce che gli articoli importati in ispregio del divieto devono venir confiscati e possono venir distrutti o riservati alla destinazione per loro stabilita dai Commissioners of Customs. L'allegato 7 del Customs and Excise Act 1952 (legge sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione del 1952) contempla un procedimento per l'accertamento dell'idoneità delle merci alla confisca, a norma della sezione 42, dinanzi alla High Court of Justice o dinanzi ad altro giudice.
paragrafo 2
La sezione 304 del Customs and Excise Act 1952 dichiara che commette reato chiunque sia implicato nell'elusione dolosa o nel tentativo di evasione del divieto d'importare. Questo reato è punibile con multa pari al triplo del valore degli articoli importati oppure a Lgs. 100, qualora il primo importo risulti inferiore, e/o con la reclusione fino a due anni.
paragrafo 3
Le due leggi di cui sopra si applicano in tutte le parti costitutive del territorio doganale del Regno Unito, cioè Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord ed Isola di Man, in prosieguo chiamato territorio doganale del Regno Unito. Sono disapplicate nelle Channel Islands, che non fanno parte del Regno Unito.
paragrafo 4
Due criteri diversi e distinti sono ammessi ed applicati in varie parti costitutive del territorio doganale del Regno Unito, a proposito degli articoli di cui trattasi nella fattispecie:
paragrafo 5
a) Il primo, in prosieguo chiamato criterio A, riguarda i termini «indecente od osceno». È opportuno attribuire a tali termini il loro normale senso lessicale di repellente, immondo, ripugnante o lascivo, generalmente, ma non esclusivamente, in relazione ad argomenti sessuali. I termini richiamano, da un punto di vista obiettivo, una sola idea, cioè la violazione dei criteri comunemente ammessi di correttezza, di gravità, variabile da un minimo (indecente) ad un massimo (osceno). b) Il secondo (criterio B) si riferisce al termine «osceno» usato da solo. Questo termine si riferisce ad una classe più limitata di oggetti, cioè quelli che possono depravare o corrompere coloro che vi sono esposti.
paragrafo 6
La sezione 42 del Customs Consolidation Act 1876 applica il criterio A. Inoltre, le varie parti costitutive del territorio doganale del Regno Unito hanno leggi distinte che vigono solo localmente. Ad eccezione dell'isola di Man (che applica solo il criterio A) esse applicano contemporaneamente, ma in modi diversi, i criteri A e B, e contemplano pure altri reati che non dipendono dall'uno o dall'altro di tali criteri.
paragrafo 7
Il semplice possesso di articoli che contravvengano al criterio A o al criterio B in una parte qualsiasi del territorio del Regno Unito, non costituisce reato.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento scritto › 2. Gli antefatti

paragrafo 1
Il 14 ottobre 1975 giungeva nel porto di Felixtowe (Regno Unito) un autocarro proveniente dall'Europoort di Rotterdam. Sull'autocarro vi erano varie scatole contenenti una copiosa partita di pellicole e riviste di argomento manifestamente sessuale. Venivano espletate le operazioni doganali di entrata e sui documenti si dichiarava trattarsi di un carico di merci varie. Nessuna dichiarazione veniva fatta quanto alle pellicole e alle riviste, benché prescritta dalla legge doganale. Più tardi, il ricorrente Maurice Donald Henn, raggiungeva l'autocarro su una piazzola lungo la strada di Felixtowe, in Ipswich. Fu visto scaricare le scatole e porle nella sua automobile. Fu pedinato fino a Londra, ove veniva arrestato il 15 ottobre; scatole e contenuto venivano sequestrate da addetti alla dogana a norma della sezione 42 del Customs Consolidation Act 1876, giacché l'importazione di detta merce era vietata. Il ricorrente John Frederick Ernest Darby veniva arrestato a Londra nel corso dello stesso giorno, mentre attendeva di abboccarsi con l'Henn per ritirare e distribuire le pellicole e le riviste.
paragrafo 2
A quel tempo entrambi i ricorrenti si occupavano di distribuire per posta, in Inghilterra, articoli del genere di quelli sequestrati. Essi reclamizzavano le pellicole e le riviste in opuscoli inviati per posta da un indirizzo di comodo in Olanda e quindi fornivano il materiale richiesto da qualche punto, rimasto ignoto, nel Regno Unito. Gli opuscoli venivano inviati senza previa richiesta.
paragrafo 3
L'esame delle pellicole e delle riviste importate il 14 ottobre rivelava che erano originarie della Danimarca, della Germania e d'ella Svezia.
paragrafo 4
Il 17 maggio 1977, dinanzi alla Ipswich Crown Court i ricorrenti venivano imputati, tra l'altro, di trasgressione dolosa del divieto d'importare articoli osceni o scandalosi, in contrasto con la sezione 42 del Customs Consolidation Act, 1876, e della sezione 304 del Customs and Excise Act, 1952.
paragrafo 5
Le pellicole (che erano del formato comunemente usato per le proiezioni private), come pure le riviste, riproducono nei particolari e senza veli attività sessuali, ivi compresi comportamenti ses suali aberranti. Le pellicole comprendono un certo numero di scene di violenza e due delle riviste contengono unicamente nudi femminili di bambine tra i cinque e i quattordici anni, nell'atto di avere o di aver avuto relazioni sessuali con un uomo adulto. Cinque delle riviste contengono inserzioni pubblicitarie con cui si invitano i lettori a rivolgersi ad una persona chiamata «Model Contact» ed una di esse contiene pure un'inserzione per modelli per un'altra rivista che riproduce atti di sodomia. Tutte le pellicole e le riviste elencate nei capi di imputazione sono state prodotte dalla ditta Color Climax e sono di origine danese.
paragrafo 6
Le pellicole e le riviste riproducono l'esecuzione di atti contrari alla legge penale del Regno Unito.
paragrafo 7
All'inizio del dibattimento, il patrono dei due ricorrenti chiedeva al giudice di sospendere il procedimento per quanto riguarda il capo d'imputazione oggetto delle presenti questioni pregiudiziali, per il motivo che, a partire dall'adesione alla Comunità del Regno Unito, in forza della sezione 2 (1) e dell'allegato I, parte 1, n. 2 dell' European Communities Act 1972, l'art. 30 del Trattato CEE rendeva inoperante la sezione 42 del Customs Consolidation Act 1876, per quanto riguarda le merci provenienti da uno Stato membro e definite dall'art. 9 del Trattato. La richiesta veniva respinta. I ricorrenti si dichiaravano innocenti. La domanda veniva reiterata al termine dell'esposizione dell'accusa, ma veniva respinta nuovamente.
paragrafo 8
Entrambi i ricorrenti venivano dichiarati colpevoli e venivano condannati il 15 luglio: l'Henn a 18 mesi di reclusione, il Darby a due anni. Essi venivano pure condannati ad una pena pecuniaria.
paragrafo 9
Essi interponevano appello contro la condanna dinanzi alla Court of Appeal (Criminal Division), che esaminava le cause il 4 e il 7 luglio 1978. Detto giudice rifiutava di rivolgersi, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, e respingeva gli appelli. A norma dell'art. 33 del Criminal Appeal Act (legge sull'appello penale) del 1968, la Court of Appeal dichiarava che gli appelli avevano posto sul tappeto un problema di diritto di interesse pubblico generale e cioè:
paragrafo 10
«se la sezione 42 del Customs Consolidation Act 1876 possa vietare l'importazione di materiale pornografico dall' Olanda, nonostante gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE».
paragrafo 11
La Court of Appeal non autorizzava il ricorso alla House of Lords (Camera dei Lords).
paragrafo 12
Il 9 novembre 1978, il ricorso veniva autorizzato per entrambi i ricorrenti da un Appeal Committee (Commissione di ricorso) della House of Lords. Il 29 gennaio 1979, sentiti i ricorrenti, la House accertava che vi era un problema d'interpretazione del Trattato CEE e che esso andava sottoposto alla Corte di giustizia a norma dell'art. 177 dello stesso.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento scritto › 3. Le questioni pregiudiziali

paragrafo 1
Con ordinanza 22 febbraio 1979, la House of Lords ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 2
1) Se la legge di uno Stato membro, che vieti l'importazione nello stesso Stato di articoli pornografici, sia una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE. 2) In caso affermativo: Se la prima frase dell'art. 36, correttamente interpretata, significhi che uno Stato membro può legittimamente vietare l'importazione, da un altro Stato membro, di merci scandalose od oscene ai sensi delle leggi del primo Stato membro. 3) In particolare: i) Se lo Stato membro possa mantenere detti divieti onde prevenire, sventare o ridurre la probabilità di violazione della legge nazionale di tutte le parti costitutive del territorio doganale dello Stato; ii) se lo Stato membro possa mantenere detti divieti tenuto conto dei criteri nazionali e delle caratteristiche di esso Stato, risultanti dalle leggi nazionali delle parti costitutive del suo territorio doganale, ivi compresa la legge che stabilisce il divieto, nonostante la diversità tra le leggi vigenti nelle parti costitutive. 4) Se il divieto d'importare merci motivabile con considerazioni di pubblica moralità o di ordine pubblico ed imposto a questo scopo, possa cionondimeno costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata degli scambi in contrasto con l'art. 36. 5) In caso affermativo, se il fatto che il divieto d'importare dette merci abbia portata diversa da quello imposto dalla legge penale sulla detenzione e sulla pubblicazione di dette merci nello Stato membro o in una sua parte, costituisca necessariamente un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra Stati membri incompatibili con i requisiti di cui alla seconda frase dell'art. 36. 6) Qualora — dal punto di vista amministrativo — il divieto imposto all'importazione possa venir fatto osservare dagli addetti alla dogana che esaminano le merci ai valichi d'entrata, mentre ciò non è possibile per il divieto relativo alla detenzione ed alla pubblicazione, se ciò possa aver rilievo per la soluzione del punto 5. 7) Indipendentemente dalle questioni di cui sopra, se uno Stato membro possa legittimamente vietare l'importazione di siffatte merci da un altro Stato membro richiamandosi agli obblighi imposti dalla Convenzione di Ginevra del 1923 per la soppressione del commercio di pubblicazioni oscene, nonché dalla Convenzione Postale Universale (rinnovata a Losanna nel 1974, entrata in vigore il 1o gennaio 1976), tenendo conto di quanto dispone l'art. 234 del Trattato.
paragrafo 3
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 1o marzo 1979.
paragrafo 4
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte i ricorrenti, col barrister-at-law Louis Schaffer, istruito dai sigg. Hallinan, Blackburn Gittings & Co., solicitors; il Governo del Regno Unito, rappresentato dai sigg. R. D. L. Du Cann, Q. C. e D. T. Donaldson, istruiti dal sig. R. D. Munrow, Treasury Solicitors Department; e la Commissione delle CC.EE., rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Trevor Townsend, in qualità di agente, assistito dal sig. Alan Newman, barrister-at-law.
paragrafo 5
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni dei ricorrenti › Prima questione

paragrafo 1
I ricorrenti sostengono che, in quanto sancisce il divieto assoluto nei confronti di articoli valutabili in danaro, che costituiscono oggetto di negozi commerciali, la sezione 42 dell'Act 1876 è una disciplina commerciale atta ad intralciare il commercio intracomunitario. Il suo effetto potenziale, in quanto ostacolo per il commercio intracomunitario di libri, giornali, riviste e pellicole, è considerevole. Esso può comportare l'obbligo di censura degli articoli, dei passi o delle sequenze di pellicole che rientrano nella definizione molto ampia di ciò che l'ordinanza di rinvio definisce come criterio A, rendendo quindi l'importazione più difficile e più onerosa.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni dei ricorrenti › Seconda questione

paragrafo 1
I ricorrenti sostengono che in ragione dell'interpretazione restrittiva che è opportuno dare all'art. 36, il mantenimento in vigore della sezione 42 non può giustificarsi se non alla sola condizione che esista in Inghilterra un ordine pubblico chiaramente definito e/o delle norme di moralità pubblica chiare e coerenti per quanto riguarda gli articoli indecenti od osceni.
paragrafo 2
Avanti l'Appellate Committee della House of Lords, nella cause «Director of Public Prosecutions c/ Whyte & Another» (1972 A.C., pag. 849, alla pagina 861), Lord Wilberforce osservava che in conseguenza dell'Obscene Publications Act 1959, la tendenza a depravare e corromper, invece di essere una presunta conseguenza dell'oscenità, era divenuta il criterio dell'oscenità ed era divenuto il fatto da provare. Una delle conseguenze era che la sezione di cui trattasi non contempla gli «articoli» il cui solo effetto è quello di scandalizzare il pubblico, sia pure una parte rilevante di questo.
paragrafo 3
I ricorrenti imperniano il loro assunto sul fatto che va dimostrata l'esistenza di un ordine pubblico o di norme di moralità pubblica nettamente definite prima di poter dire che una restrizione è giustificata dall'art. 36, per analogia con la giurisprudenza della Corte relativa all'art. 48 (cfr. causa 41/74, Van Duyn, Racc. 1974, pag. 1337). Benché non sia necessario dichiarare illecite le attività di una organizzazione considerata come costituente un pericolo sociale, qualora la legislazione non sia ritenuta appropriata, le competenti autorità dello Stato membro devono avere nettamente definito la loro posizione nei confronti di tali attività ed adottato provvedimenti amministrativi per ostacolarle prima di poter invocare la nozione di ordine pubblico. Il diritto inglese non ha una politica coerente né delle norme chiaramente definite in materia di moralità pubblica relativa alla pornografia, ed inoltre il Governo britannico ha ammesso tale fatto senza tuttavia definire esso stesso chiaramente la propria posizione né adottare alcun provvedimento amministrativo.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni dei ricorrenti › Terza questione

paragrafo 1
La soluzione della prima parte della terza questione può desumersi dalle sentenze della Corte, nelle quali questa ha dichiarato che il termine «giustificato» che figura nell'art. 36 significava «necessario». Il provvedimento non può implicare restrizioni dell'importazione più rilevanti di quanto non sia strettamente necessario ed esso deve costituire l'unico mezzo che consenta di conseguire lo scopo. In particolare, una restrizione non è giustificata, a prescindere dalla sua utilità, qualora miri solo ad alleviare i problemi dell'amministrazione, ad esempio facilitando alla polizia il compito di far osservare il diritto interno, a meno che la mancanza di restrizioni non imponga alle autorità un onere insopportabile sotto il profilo dello sforzo e/o della spesa. Occorre dimostrare che non esistono provvedimenti efficaci che consentano di conseguire gli scopi prefissi senza costituire un ostacolo per il commercio intracomunitario. I ricorrenti ritengono che non fosse necessario limitare l'importazione di articoli che rientrano nel criterio A per impedire la vendita di tali articoli in luoghi pubblici o la loro esposizione al pubblico. Per quanto riguarda l'impedire la pubblicazione di articoli che rientrano nel criterio B, il divieto di cui alla sezione 42 è troppo esteso in quanto comprende una gamma di articoli più ampia di quelli che rientrano nel criterio B, di guisa che la sezione 42 non può considerarsi proporzionata allo scopo ch'essa mira a raggiungere.
paragrafo 2
Quanto alla seconda parte della terza questione, l'argomento della Corona secondo cui la mancanza di barriere doganali tra le parti che costituiscono il Regno Unito rende una restrizione, che non è giustificata ex art. 36 rispetto ad una delle parti del Regno Unito, necessaria in quanto giustificata rispetto ad un'altra, è un ragionamento capzioso. Fintantoché esistono nelle parti che costituiscono il Regno Unito degli ordinamenti giuridici distinti, che consentono trattamenti differenziati della pornografia che rientra nella stessa categoria, occorre esaminare le norme d'ordine pubblico e/o di moralità pubblica, che esistono in ciascuna delle parti costitutive, per accertare se esse giustifichino, in quella particolare parte costitutiva, le eccezioni autorizzate dell'art. 36. L'argomento della Corona, qualora fosse ammesso, potrebbe portare al mantenimento in vigore o all'istituzione di provvedimenti restrittivi incompatibili coll'art. 30 in una parte costitutiva di uno Stato membro, come l'Inghilterra, la cui popolazione ammonta a circa 46 milioni di abitanti e che intrattiene importanti relazioni commerciali con la Comunità, in quanto le restrizioni potrebbero costituire delle eccezioni giustificate dall'art. 36 in una parte costitutiva molto meno estesa come la Scozia, la quale conta circa 5,5 milioni di abitanti e le cui relazioni commerciali con la Comunità sono molto più limitate, od anche in una regione minuscola, come l'isola di Man, che ha una popolazione di 50000 abitanti ed i cui scambi commerciali con la Comunità sono trascurabili.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni dei ricorrenti › Quarta questione

paragrafo 1
I ricorrenti sostengono che l'art. 36 va inteso nel senso che consente agli Stati membri di mantenere in vigore le restrizioni dell'importazione qualora tali Stati pervengano ad adottare le disposizioni necessarie per conseguire scopi che siano autorizzati da tale articolo e che non creino discriminazione tra gli Stati membri. Nella causa 8/74 (Procureur du Roi c/ Benoît & Gustave Dassonville, Racc. 1974, pag. 837), la Corte ha indicato senza ambiguità che il secondo inciso dell'art. 36 ha valore assoluto e che, qualora il provvedimento costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria, non è necessario accertare se essa possa giustificarsi in quanto mezzo adeguato per conseguire lo scopo autorizzato dall'art. 36. Il termine «restrizione dissimulata» che figura nel secondo inciso dell'art. 36, si applica ai provvedimenti destinati a creare una discriminazione, e l'espressione «equivale ad una discriminazione arbitraria» si applica ai provvedimenti che hanno l'effetto di creare una discriminazione, a prescindere dal loro effettivo scopo.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni dei ricorrenti › Quinta questione

paragrafo 1
Nella causa 4/75 (Rewe-Zentralfinanz, Racc. 1975, pag. 843), la Corte ha affermato che il controllo alla frontiera dei prodotti importati da un altro Stato membro può costituire una discriminazione arbitraria, qualora le merci nazionali non siano soggette ad un controllo analogo. La differenza di trattamento fra merci importate e merci nazionali non può essere considerata come una discriminazione arbitraria, qualora siano stati adottati efficaci provvedimenti per impedire la messa in circolazione di prodotti nazionali infestati e se vi sono ragioni per credere, specialmente in base all'esperienza fatta, che in mancanza di controlli all'importazione vi sarebbe un rischio di diffusione del parassita. L'applicazione di tale criterio al materiale di cui alla sezione 42 dell'Act 1876 consente di affermare che è a prima vista discriminatorio instaurare un divieto assoluto alla frontiera e non all'interno del paese, e giacché non vi è divieto all'interno del paese, non si può dire che provvedimenti efficaci siano stati adottati onde prevenire la messa in circolazione degli articoli di cui trattasi. I ricorrenti sostengono che la differenza di portata tra il divieto d'importare delle merci in forza della sezione 42 dell'Act 1876 e quello imposto dal diritto penale sul piano interno costituisce una discriminazione arbitraria, incompatibile coi requisiti del secondo inciso dell'art. 36.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni dei ricorrenti › Sesta questione

paragrafo 1
I ricorrenti sostengono che la semplificazione del lavoro delle amministrazioni non è giustificata se si risolve nell'effettiva diminuzione della libertà di circolazione delle merci per gli operatori economici. La sezione 42 dell'Act 1876 non può giustificarsi unicamente col motivo ch'essa istituisce un criterio che si presta all'applicazione facile ed efficace da parte dei preposti alle dogane. Occorre dimostrare inoltre che le autorità doganali non possono applicare un criterio, come il criterio B, che costituisce un ostacolo minore per il commercio intracomunitario. Ciò non può manifestamente esser vero qualora l'ordine pubblico o le norme di moralità pubblica siano chiare al punto da giustificare il mantenimento in vigore del divieto.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni dei ricorrenti › Settima questione

paragrafo 1
I ricorrenti mostrano che il diritto inglese, nella parte in cui si è conformato alla Convenzione del 1923, non ha sempre considerato la definizione di «osceno» come quella di cui al criterio A.
paragrafo 2
In secondo luogo, le convenzioni non possono servire a giustificare restrizioni dell'importazione di articoli pornografici, ove tali restrizioni non siano d'altra parte giustificate dall'art. 36. Gli obblighi che il Regno Unito ha assunto nell'ambito delle convenzioni, nel caso in cui essi siano stati istituiti da Acts del Parlamento, sono esecutivi solo se ed in quanto non siano incompatibili con le disposizioni del Trattato. Qualora essi siano vincolanti in diritto internazionale, il secondo inciso dell'art. 234 impone al Regno Unito l'obbligo di eliminare qualsiasi incompatibilità tra gli obblighi derivanti dalle convenzioni e quelli derivanti dal Trattato. Ne consegue che la sezione 42 dell'Act 1876, se è incompatibile con l'art. 30, può esser mantenuta in vigore solo se può esser autorizzata ex art. 36.
paragrafo 3
La convenzione di Losanna è entrata in vigore il 1o gennaio 1976 e non è quindi soggetta all'art. 234 del Trattato. Cionondimeno, se un corretto esame giuridico rivela che la sezione 42 è incompatibile con l'art. 30 del Trattato e che essa non costituisce un'eccezione autorizzata dall'art. 36, il suo mantenimento in vigore non può giustificarsi con l'argomento che altre norme, come la sezione 11 del Post Office Act 1953, sono altrettanto restrittive nei loro effetti.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Osservazioni del Governo del Regno Unito › Prima questione

paragrafo 1
Secondo il Governo del Regno Unito è evidente che il divieto assoluto d'importazione costituisce una lesione dei principi fondamentali della libera circolazione delle merci maggiore di una restrizione parziale. Del resto, l'art. 36 ammette espressamente che l'art. 30 contempla non solo i divieti parziali, ma anche i divieti assoluti.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Osservazioni del Governo del Regno Unito › Seconda questione

paragrafo 1
Il Governo del Regno Unito deduce che, mentre l'art. 36 consente di derogare ai principi enunciati all'art. 30, da varie decisioni della Corte risulta che l'art. 36 va interpretato in senso restrittivo e che qualsiasi provvedimento che sia a prima vista in contrasto con l'art. 30 può esser consentito solo se esso è necessario per conseguire uno degli scopi di cui all'art. 36. Come ha dichiarato la Corte nella causa 30/77 (Regina c/ Bouchereau, Racc. 1977, pag. 1999)
paragrafo 2
«… il richiamo alla nozione di ordine pubblico … presuppone … oltre alla perturbazione dell'ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività».
paragrafo 3
Le questioni di «indecenza od oscenità» sono evidentemente atte a costituire uno «degli interessi fondamentali della collettività».
paragrafo 4
L'espressione «moralità pubblica» non compare in alcun'altra disposizione del Trattato. La Corte non ha nemmeno avuto l'occasione di esaminarla né di commentarla. Contrariamente all'espressione «ordine pubblico» e a paragone, l'espressione «moralità pubblica» si definisce da sola. Cionondimeno, il contenuto della «moralità pubblica» come quello dell'«ordine pubblico», varia necessariamente da un paese all'altro ed anche da un'epoca all'altra. Esso non ha quindi alcun interesse per la definizione d'un criterio internazionale assoluto, ed è opportuno riconoscere agli Stati membri un margine di discrezionalità più ampio che nel caso di un altro motivo più oggettivo di deroga. La definizione del contenuto preciso da dare all'espressione «indecente od osceno» nel Regno Unito o in una delle sue parti costitutive può spettare solo allo Stato ed ai suoi giudici.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Osservazioni del Governo del Regno Unito › Terza questione

paragrafo 1
Il Governo del Regno Unito osserva che, per quanto riguarda l'«ordine pubblico», la questione che si pone è se si possa ritenere che lo Stato ha adottato una determinata politica in un settore che riguarda uno degli interessi fondamentali della collettività. Ciò vale pure nel caso in cui la legislazione d'uno Stato è complessivamente ostile al materiale o alle attività indecenti od oscene, malgrado talune differenze locali quanto al contenuto di tali leggi. Occorre tenere conto del pari degli obblighi internazionali che lo Stato ha assunto ed ai quali esso ha aderito. Ad esempio, il Regno Unito è sempre parte della Convenzione di Ginevra relativa alla repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene del 1923, ed ha ratificato la nuova versione della Convenzione postale universale, dopo esser stato parte della vecchia Convenzione. Viene quindi chiaramente in luce l'atteggiamento e la politica che tale Governo segue in materia di materiale indecente ed osceno.
paragrafo 2
Per quanto riguarda la «moralità pubblica», le questioni di «indecenza e di oscenità» rientrano in tale concetto ed il contenuto del diritto interno di uno Stato membro — e tutte le divergenze che possono esistere tra il diritto delle parti che costituiscono tale Stato — lasciano tale questione immutata.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Osservazioni del Governo del Regno Unito › Quarta, quinta e sesta questione

paragrafo 1
Secondo il Governo del Regno Unito, il divieto d'importare il materiale di cui trattasi, se può essere giustificato da considerazioni di moralità pubblica o di ordine pubblico, non può considerarsi come un mezzo di discriminazione arbitraria, nemmeno se è atto a costituire una discriminanzione degli scambi tra gli Stati membri.
paragrafo 2
Comunque, la questione del se un provvedimento costituisca una discriminazione arbitraria od una restrizione dissimulata agli scambi induce a formulare due osservazioni.
paragrafo 3
È opportuno anzitutto dimostrare che l'asserita discriminazione o restrizione si manifestano in materia commerciale. Il fatto che il semplice possesso da parte del singolo, che non persegue lo sfruttamento commerciale, sia trattato in modo diverso alla frontiera e nel territorio dello Stato è irrilevante ai fini della questione da risolvere. Il punto essenziale da chiarire è se la legislazione britannica sia fondamentalmente più favorevole al commercio di materiale pornografico qualora questo sia prodotto nel territorio del paese. La disamina delle leggi vigenti nelle varie parti del Regno Unito rivela che ciò non si verifica: il produttore straniero non si trova in una situazione più sfavorevole del produttore nazionale e non è privato di possibilità commerciali attraenti a causa del blocco delle sue merci alla frontiera, giacché non sussiste un mercato interno lecito, l'accesso al quale possa essergli in tal modo negato.
paragrafo 4
In secondo luogo, benché la discriminazione o la restrizione possa sussistere qualora vi sia una differenza di trattamento fra i prodotti importati e i prodotti nazionali, ciò non avviene nel caso in cui il trattamento diverso possa obiettivamente giustificarsi con considerazioni che valgono solo per le merci importate e che sono necessarie per conseguire lo scopo contemplato dal motivo di deroga precisato dall'art. 36, sul quale si basa lo Stato membro. Quindi, i criteri applicati nel territorio del Regno Unito dagli Statutes che definiscono l'«indecenza e l'oscenità» non possono essere trasposti direttamente nella situazione alla frontiera, in quanto essa presuppone delle circostanze che non possono esistere in tal caso, ad esempio, l'esposizione al pubblico o la vendita. La prima armonizzazione che salta agli occhi è quella di subordinare la confisca alla frontiera alla minaccia di violazione d'una legge interna. Questa condizione è spesso difficile, a volte impossibile da accertare con adeguata chiarezza, ed il funzionario doganale dovrebbe effettuare un'inchiesta più difficile di quella vertente sul materiale di produzione nazionale, dato che la questione dell'esposizione al pubblico o della vendita, ad esempio, è una questione di fatto in contrasto con una speculazione relativa al futuro.
paragrafo 5
Come la Corte ha precisato nella causa 104/75 (De Peijper, Racc. 1976, pag. 613), il diverso trattamento delle merci importate e nazionali non può essere motivato dall'intento di ridurre l'impegno dell'amministrazione o le spese pubbliche, a meno che tale impegno o tali spese risultino eccessivamente onerosi. In considerazione di quest'ultimo punto, il fatto che il materiale sia socialmente pericoloso od immorale è di una certa rilevanza. Non può chiedersi ad uno Stato membro di investire rilevanti risorse finanziarie od umane unicamente per garantire che la repressione del traffico di tale materiale sia esattamente la stessa per quanto riguarda i prodotti stranieri ed i prodotti nazionali.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Osservazioni del Governo del Regno Unito › Settima questione

paragrafo 1
Il Governo del Regno Unito resta tenuto, nei confronti di tutti gli Stati che sono ancora parte della Convenzione di Ginevra, ad adempiere gli obblighi assunti nell'ambito di tale Convenzione, e ciò indipendentemente dall'identità dello Stato esportatore in qualsivoglia singolo caso. Quindi, si applica l'art. 234 del Trattato (cfr. cause riunite 21-24/72, International Fruit Co., Racc. 1972, pag. 1219).
paragrafo 2
Il Regno Unito ha notificato la ratifica della Convenzione di Losanna il 23 febbrario 1976, cioè posteriormente ai fatti di cui è causa. Tuttavia, dato che i servizi postali non sono, nella fattispecie, intervenuti nell'importazione, l'applicazione dell'art. 234 per quanto riguarda la Convenzione è puramente ipotetica.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni della Commissione › Prima questione

paragrafo 1
Dalla sentenza della Court of Appeal (Criminal Division) la Commissione desume che tale giudice ha ritenuto che, dato che il divieto di importare nel Regno Unito articoli indecenti od osceni è «assoluto», il suo oggetto non è quantificabile e che esso non costituisce quindi una «restrizione quantitativa». La Commissione osserva che, cionondimeno, la formulazione del capitolo 2 del Trattato nonché la giurisprudenza della Corte indicano chiaramente che un divieto del genere costituisce una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30. Se le restrizioni quantitative non comprendessero i divieti assoluti, il principio della libera circolazione delle merci, che è uno dei fondamenti della Comunità, ne sarebbe gravemente scosso.
paragrafo 2
Inoltre, il raffronto tra la legislazione doganale del Regno Unito — cioè la sezione 42 del Customs Consolidation Act 1876 e la sezione 302 del Customs and Excise Act 1952 — e le disposizioni di legge che si applicano nelle varie parti costitutive del territorio del Regno Unito rivela che l'importatore di articoli pornografici è oggetto di restrizioni più rigide delle persone che vivono nel Regno Unito, e ciò almeno sotto due aspetti:
paragrafo 3
(i) in forza delle leggi doganali, il semplice possesso, alla frontiera, di articoli che contravvengono al criterio A li espone alla confisca o alla distruzione; (ii) fatta eccezione per l'isola di Man, la vendita in sé di articoli non conformi al criterio A non è vietata, salvo in forza della sezione 380 (3) dello Scottish Burgh Polke (Scotland) Act 1892, che contempla pene relativamente leggere per le trasgressioni; orbene, in forza della legislazione doganale, l'importazione a scopo di vendita di articoli contrari al criterio A costituisce un reato punito con pene gravi.
paragrafo 4
Tuttavia la Commissione ritiene che, nelle circostanze della presente causa, la differenza tra le pene contemplate dalle leggi doganali e quelle comminate dalle altre disposizioni del diritto penale non infici la libera circolazione delle merci. Secondo la Commissione, la questione che si pone effettivamente è se i divieti di cui trattasi, posti dalle leggi doganali, siano giustificati in tutti i casi dall'art. 36. Nell'affermativa, le pene comminate dalle leggi doganali non possono in alcun modo ostacolare la circolazione delle merci di cui trattasi, giacché lo stesso diritto comunitario consente di vietarne la circolazione. Tuttavia, in caso di soluzione negativa, qualsiasi pena così inflitta, sia pur leggera, costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato, qualora si tratti di merci la cui libera circolazione è autorizzata.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni della Commissione › Seconda questione

paragrafo 1
La Commissione ritiene che la situazione sia quella esposta dall'avvocato generale Warner nelle conclusioni per la summenzionata causa 30/77. Essa ne conclude che l'art. 36 autorizza uno Stato membro a vietare l'importazione, da un altro Stato membro, di merci che il primo Stato membro considera di carattere indecente od osceno, alla condizione che i mezzi adottati siano giustificati per raggiungere lo scopo della salvaguardia della moralità pubblica, o uno scopo di ordine pubblico, e che il divieto non costituisce un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri, ai sensi di tale articolo.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni della Commissione › Terza questione

paragrafo 1
La Commissione ritiene che per determinare la base che consente di invocare motivi d'ordine pubblico o di moralità pubblica ai fini dell'applicazione del suddetto articolo, occorre far riferimento alla sentenza 30/77. In proposito, essa rileva che se si applica questo argomento agli imperativi di cui all'art. 36, il ricorso da parte di una autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico va ammessa in circostanze in cui un interesse fondamentale della società sarebbe gravemente inficiato in mancanza di provvedimenti nazionali diretti alla sua tutela. Onde determinare quali materie siano d'interesse fondamentale per la società, è legittimo tener conto del diritto interno dello Stato membro. Il fatto che sussistano differenze tra le legislazioni delle parti costitutive di tale Stato non è che uno dei fattori da prendere in considerazione per determinare se esista una materia d'interesse fondamentale per la società.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni della Commissione › Quarta questione

paragrafo 1
La Commissione sostiene che il divieto d'importare delle merci, giustificato in altre circostanze da ragioni di moralità pubblica o d'ordine pubblico, ed imposto a tal fine, non fruisce cionondimeno della deroga di cui all'art. 36 del Trattato qualora costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria od una restrizione dissimulata del commercio, o qualora gli stessi scopi possano esser raggiunti con provvedimenti meno restrittivi per gli scambi intracomunitari.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni della Commissione › Quinta questione

paragrafo 1
La Commissione stabilisce un'analogia con la causa 4/75 (già menzionata) e sostiene che un divieto d'importare delle merci come quello della fattispecie, che differisce nella sua portata da quello imposto dal diritto penale quanto al possesso ed alla pubblicazione di merci analoghe, può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria od una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri, tale da risultare incompatibile con gli imperativi dell'art. 36. Tuttavia, qualora tali merci si trovino in situazioni non paragonabili e qualora la differenza di trattamento loro riservato in tali situazioni sia necessaria per salvaguardare effettivamente la moralità pubblica o per raggiungere uno scopo di ordine pubblico, giustificato dall'art. 36, tale differenza non costituisce una discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata nel commercio, ai sensi del suddetto articolo.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni della Commissione › Sesta questione

paragrafo 1
Per la Commissione, il divieto del semplice possesso degli articoli di cui trattasi nei punti d'importazione non può giustificarsi con l'intento di ridurre l'impegno amministrativo, a meno che appaia illogico pretendere dai doganieri ch'essi facciano la distinzione tra il semplice possesso ed il possesso a fini di pubblicazione, che i poliziotti sono tenuti a fare ai fini dell'applicazione del diritto penale. È opportuno segnalare che la differenza di trattamento che si applica alle merci di cui trattasi a seconda che esse siano importate o rinvenute nel territorio nazionale può derivare, non già dall'intento di ridurre l'impegno amministrativo, ma dalla natura della politica che il Governo del Regno Unito si sente obbligato a seguire. È possibile che, in circostanze come quelle della presente causa, la natura degli imperativi politici di uno Stato membro richieda un controllo rigoroso alla frontiera, al fine di impedire l'entrata nel suo territorio di oggetti indecenti od osceni atti a compromettere la sua politica, mentre la minaccia per la stessa politica costituita dagli oggetti indecenti od osceni che si trovano già nel suo territorio può essere meno grave.
paragrafo 2
La Commissione conclude quindi che il divieto di importare oggetti pornografici da un altro Stato membro è di portata diversa da quello contemplato dal diritto penale quanto al possesso ed alla pubblicazione di merci del genere nello Stato membro considerato e costituisce un mezzo di discriminazione arbitraria od una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri, incompatibile con l'art. 36 del Trattato, qualora sia dovuto sostanzialmente all'intento di ridurre l'impegno amministrativo o le spese pubbliche, salvo se tale impegno o tali spese superano manifestamente i limiti di ciò che si può ragionevolmente pretendere da una amministrazione che funzioni normalmente.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni della Commissione › Settima questione

paragrafo 1
Per quanto riguarda il commercio intracomunitario, la Commissione è del parere che le restrizioni della libera circolazione delle merci contemplate dalle summenzionate convenzioni rientrano quasi sempre nelle eccezioni agli artt. 30 e 34 di cui all'art. 36.
paragrafo 2
Nel caso della Convenzione di Ginevra gli Stati membri, assumendo ulteriori impegni nell'ambito del Trattato, hanno, in forza dei principi di diritto internazionale, rinunciato ipso facto all'esercizio dei diritti loro conferiti da tale Convenzione nella misura necessaria al rispetto dei loro nuovi obblighi. Quindi, nelle materie che esso disciplina, il Trattato prevale sulle convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore. Le restrizioni della libera circolazione delle merci contemplate da tale Convenzione non possono quindi, a meno di essere giustificate dall'art. 36, esser mantenute in vigore tra gli Stati membri in forza dell'art. 234.
paragrafo 3
Per contro, la Convenzione Postale Universale non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234, giacché essa è stata rinnovata a Losanna il 5 luglio 1974 (il deposito della ratifica del Regno Unito ha avuto luogo il 23 febbraio 1976), e cioè dopo l'entrata in vigore del Trattato. Per quanto riguarda il Regno Unito, l'art. 5 dell'Atto di Adesione dispone che l'art. 234 si applica agli accordi o convenzioni stipulati prima dell'adesione. Quindi, se le disposizioni della Convenzione si rivelano incompatibili col diritto comunitario, per quanto riguarda la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, è il diritto comunitario che va applicato.
paragrafo 4
A un quesito posto dalla Corte, il Governo del Regno Unito ha risposto che al momento della ratifica delia Convenzione di Ginevra esso riteneva che le leggi allora vigenti consentissero di dare applicazione a detta Convenzione. Gli emendamenti legislativi intervenuti successivamente non hanno cambiato nulla a questa situazione.
paragrafo 5
I ricorrenti, rappresentati dai sigg. Alan Campbell, Q.C., Louis Schaffer; barrister-at-law, ed Ernie Money, barrister-at-law, il Governo del Regno Unito, rappresentato dal Rt. Hon. Sir Michael Havers, Q.C., Attorney General, dai sigg. Richard du Cann, Q.C., David Donaldson e R. D. Munrow, Treasury Solicitor's Department, e la Commissione delle CC.EE., rappresentata dal sig. Trevor Townsend, in qualità di agente, assistito dal sig. Alan Newman, barrister-at-law, hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 25 settembre 1979.
paragrafo 6
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 25 ottobre 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 22 febbraio 1979, pervenuta in cancelleria il 1o marzo successivo, la House of Lords ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 30, 36 e 234 del Trattato. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale promosso a carico dei ricorrenti che, il 14 luglio 1977, la Crown Court di Ipswich aveva dichiarato colpevoli di un certo numero di reati. Uno solo dei reati addebitati ai ricorrenti è pertinente al presente rinvio: quello di «trasgressione dolosa del divieto di importare articoli osceni o scandalosi, in contrasto con la sezione 42 del Customs Consolidation Act, 1876 (legge in materia di dazi doganali) e della sezione 304 del Customs and Excise Act, 1952 (legge in materia di dazi doganali e di imposte di fabbricazione)».
punto 2
Gli oggetti menzionati nel capo d'imputazione di cui trattasi facevano parte d'una partita di varie scatole di pellicole e riviste oscene introdotte nel Regno Unito con un autocarro giunto il 14 ottobre 1975 a Felixstowe col traghetto proveniente da Rotterdam. Nel capo d'imputazione si menzionavano sei pellicole e sette riviste, tutte d'origine danese.
punto 3
Gli interessati impugnavano la sentenza di condanna dinanzi alla Court of Appeal of England and Wales. Questa, con sentenza 13 luglio 1978, respingeva gli appelli. Il 9 novembre 1978 gli interessati venivano autorizzati dalla House of Lords a proporre ricorso dinanzi a questa. Il 29 gennaio 1979, sentiti i ricorrenti, la House of Lords decideva che era opportuno sottoporre alla Corte di giustizia, in conformità all'art. 177 del Trattato, le questioni formulate nell'ordinanza di rinvio.
punto 4
I ricorrenti sottolineavano che nel Regno unito non esiste una normativa uniforme a tutela della moralità pubblica per quanto concerne gli articoli indecenti od osceni, e menzionavano in proposito le divergenze che esistono tra le leggi vigenti nelle diverse parti del territorio nazionale. Essi sostenevano, inoltre, che il divieto assoluto d'importare articoli indecenti od osceni ha l'effetto di assoggettare la merce importata ad una disciplina più rigorosa di quella applicata alla merce nazionale e costituisce una discriminazione arbitraria ai sensi dell'art. 36 del Trattato.
punto 5
Dalla esposizione in diritto che accompagna l'ordinanza di rimessione risulta che in effetti le leggi vigenti in materia, nelle varie parti del territorio del Regno Unito, e cioè l'Inghilterra ed il Galles, la Scozia, l'Irlanda del Nord e l'Isola di Man, sono diverse le une dalle altre e derivano da fonti differenti, come la «common law» e il diritto scritto.
punto 6
Secondo la suddetta esposizione, le differenti leggi del Regno Unito ammettono ed applicano due criteri diversi e distinti l'uno dall'altro. Il primo, designato nell'esposizione come criterio A, riguarda i termini «indecente od osceno», che figurano nelle norme doganali ed in talune altre norme di legge e valgono inoltre a definire il reato, noto alla «common law», di «offesa alla pubblica decenza». Questi termini, stando alla stessa esposizione, esprimono un'unica nozione, quella di violazione dei criteri comunemente ammessi di correttezza, la cui gravità varia da un minimo («indecente») ad un massimo («osceno»).
punto 7
Il secondo criterio, indicato nell'esposizione in diritto come «criterio B», si riferisce al termine «osceno» usato da solo, com'è il caso negli «Obscene Publications Acts» 1959 e 1964 (in vigore soltanto in Inghilterra e nel Galles), e per descrivere il contenuto di taluni reati contemplati nella «common law» in Inghilterra e nel Galles, in Scozia e nell'Irlanda del Nord. Stando alla stessa esposizione, detto termine designa una categoria più limitata di oggetti, cioè quelli che possono «depravare o corrompere» coloro che vi sono esposti.
punto 8
Gli «Obscene Publications Acts» 1959 e 1964 precisano taluni reati per quanto riguarda la pubblicazione di articoli osceni, escludono dal loro ambito di applicazione «gli articoli osceni» ai sensi della legge la cui pubblicazione sia giustificata da motivi scientifici, letterari, artistici o educativi o da altri motivi d'interesse generale.
punto 9
Il semplice possesso, per scopi non commerciali, di articoli rispondenti al criterio A o al criterio B non costituisce reato in nessuna parte del territorio del Regno Unito.
punto 10
Le disposizioni essenziali in materia d'importazione di articoli pornografici sono la sezione 42 del Customs Consolidation Act 1876 e la sezione 304 del Customs and Excise Act 1952. Esse si applicano nell'intero territorio del Regno Unito. In termini concisi, esse dispongono che gli articoli indecenti od osceni sono passibili di confisca e di distruzione al loro arrivo nel Regno Unito e che chiunque tenti di introdurre con frode articoli del genere all'interno del Regno Unito commette reato. L'allegato 7 del Customs and Excise - Act 1952 contempla un procedimento giudiziario inteso ad accertare se siffatti articoli debbano essere confiscati.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 11
Con la prima questione si chiede se la legge d'uno Stato membro, che vieti l'importazione nello stesso Stato di articoli pornografici, costituisca misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE.
punto 12
Detto articolo dispone che sono vietate fra gli Stati membri «le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura d'effetto equivalente». È evidente che tale disposizione concerne anche il divieto d'importazione in quanto esso costituisce la più grave forma di restrizione. L'espressione impiegata nell'art. 30 deve, quindi, esser intesa come equivalente all'espressione «divieti o restrizioni all'importazione» che figura all'art. 36.
punto 13
La prima questione va, quindi, risolta nel senso che una legge come quella di cui trattasi nella fattispecie costituisce una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda e la terza questione

punto 14
La seconda e la terza questione sono formulate nei seguenti termini: 2) In caso affermativo: Se la prima frase dell'art. 36, correttamente interpretata, significhi che uno Stato membro può legittimamente vietare l'importazione, da un altro Stato membro, di merci scandalose od oscene ai sensi delle leggi del primo Stato membro. 3) In particolare: i) se lo Stato membro possa mantenere detti divieti onde prevenire, sventare o ridurre la probabilità di violazioni della legge nazionale di tutte le pani costitutive del territorio doganale dello Stato; ii) se lo Stato membro possa mantenere detti divieti tenuto conto dei criteri nazionali e delle caratteristiche di esso Stato, risultanti dalle leggi nazionali delle parti costitutive del suo territorio doganale, ivi compresa la legge che stabilisce il divieto, nonostante la diversità tra le leggi vigenti nelle parti costitutive. È opportuno esaminare congiuntamente tali questioni.
punto 15
A termini dell'art. 36 del Trattato, le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità non ostano ai divieti d'importazione giustificati, fra l'altro, «da motivi di moralità pubblica». Spetta in linea di principio a ciascuno Stato membro determinare gli imperativi della moralità pubblica nell'ambito del proprio territorio in base alla propria scala di valori e nella forma da esso scelta. Di conseguenza, non si può contestare che le norme di legge applicate dal Regno Unito per quanto riguarda l'importazione di oggetti di natura indecente od oscena rientrino nella facoltà riservata agli Stati membri dal primo inciso dell'art. 36.
punto 16
Ciascuno Stato membro può stabilire divieti d'importazione giustificati da motivi di moralità pubblica per l'intero territorio nazionale, come definito dall'art. 227 del Trattato, a prescindere dalla sua struttura costituzionale e dall'attribuzione dei poteri legislativi per quanto riguarda la materia di cui trattasi. Il fatto che esistano talune differenze tra le leggi vigenti nelle diverse parti costitutive d'uno Stato membro non impedisce quindi a tale Stato di applicare una concezione unitaria per quanto riguarda i divieti d'importazione imposti, per motivi di moralità pubblica, negli scambi con gli altri Stati membri.
punto 17
La seconda e la terza questione vanno quindi risolte nel senso che il primo inciso dell'art. 36 va inteso nel senso che in linea di massima uno Stato membro può legittimamente vietare l'importazione, da qualsiasi altro Stato membro, di oggetti di natura indecente od oscena ai sensi delle leggi interne e che tale divieto può applicarsi legittimamente al complesso del suo territorio nazionale, anche se in questo settore sussistono differenze fra le leggi in vigore nelle varie parti costitutive dello Stato membro di cui trattasi.

SENTENZA › In diritto › Sulla quarta, quinta e sesta questione

punto 18
La quarta, la quinta e la sesta questione sono redatte nei termini seguenti: 4) Se il divieto d'importare merci motivabile con considerazioni di pubblica moralità o di ordine pubblico ed imposto a questo scopo possa cionondimeno costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata degli scambi in contrasto con l'art. 36. 5) In caso affermativo, se il fatto che il divieto d'importare dette merci abbia portata diversa da quello imposto dalla legge penale sulla detenzione e sulla pubblicazione di dette merci nello Stato membro o in una sua parte costituisca necessariamente un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra Stati membri incompatibili con i requisiti di cui alla seconda frase dell'art. 36. 6) Qualora — dal punto di vista amministrativo — il divieto imposto all'importazione possa venir fatto osservare dagli addetti alla dogana che esaminano le merci ai valichi di entrata, mentre ciò non è possibile per il divieto relativo alla detenzione ed alla pubblicazione, se ciò possa aver rilievo per la soluzione del punto 5.
punto 19
Con tali questioni, la House of Lords tiene conto degli argomenti dei ricorrenti basati su talune differenze tra il divieto dell'importazione delle merci di cui trattasi, che è assoluto, e le leggi vigenti nelle diverse parti costitutive del Regno Unito, le quali risultano meno rigorose, nel senso che il semplice possesso di articoli osceni a scopo non commerciale non costituisce in nessuna parte nel Regno Unito un reato e che il commercio dei medesimi articoli, pur se è generalmente vietato, è tuttavia consentito in casi eccezionali, ad esempio quando trattasi di articoli d'interesse scientifico, letterario, artistico o educativo. Tenuto conto di tali differenze, il giudice nazionale chiede se il divieto d'importazione non possa eventualmente rientrare nel secondo inciso dell'art. 36.
punto 20
A termini del secondo inciso dell'art. 36, i divieti di importazione di cui al primo inciso non devono «costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri».
punto 21
Per risolvere le questioni sollevate, è opportuno prendere in considerazone la funzione di tale disposizione, che ha lo scopo di impedire che le restrizioni degli scambi basate sui motivi indicati nel primo inciso dell'art. 36 siano distolte dal loro fine ed usate in maniera da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri ovvero da proteggere indirettamente taluni prodotti nazionali. Non è questo lo scopo del divieto d'importare oggetti di natura indecente od oscena, come quello prescritto dalle leggi vigenti nel Regno Unito. Prescindendo infatti dalle divergenze delle norme che vanno applicate in materia nelle varie parti costitutive del Regno Unito, e nonostante talune eccezioni di portata limitata che esse stabiliscono, dette leggi hanno, nel loro complesso, lo scopo di vietare o, almeno, di frenare la produzione e il commercio di pubblicazioni o di oggetti di natura indecente od oscena. Stando così le cose, si può ritenere, in generale, che nel Regno Unito non esiste un commercio lecito di merci del genere. Il fatto che il divieto d'importazione possa essere sotto certi aspetti più rigoroso di talune normative applicate nell'ambito del Regno Unito non va quindi considerato alla stregua di una misura destinata a proteggere indirettamente un prodotto nazionale qualsiasi, né come provvedimento inteso a stabilire una discriminazione arbitraria fra le merci di tal genere particolare, a seconda ch'esse siano prodotte nel territorio nazionale o in un altro Stato membro.
punto 22
La quarta questione va quindi risolta nel senso che, qualora il divieto di importare determinate merci possa giustificarsi con motivi di moralità pubblica e sia imposto a tale scopo, l'applicazione dello stesso divieto, in caso d'inesistenza di un commercio lecito delle stesse merci nell'ambito dello Stato mebro di cui trattasi, non può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata per il commercio, in contrasto con l'art. 36.
punto 23
Risulta così superfluo risolvere la quinta e la sesta questione.

SENTENZA › In diritto › Sulla setttima questione

punto 24
Con la settima questione si chiede se, indipendentemente dalle questioni di cui sopra, uno Stato membro possa legittimamente vietare l'importazione di siffatte merci da un altro Stato membro richiamandosi agli obblighi imposti dalla Convenzione di Ginevra del 1923 per la soppressione del commercio di pubblicazioni oscene, nonché dalla Convenzione Postale Universale (rinnovata a Losanna nel 1974, entrata in vigore il 1o gennaio 1976), tenendo conto di quanto dispone l'art. 234 del Trattato.
punto 25
A termini dell'art. 234, le disposizioni del Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni stipulate, anteriormente all'entrata in vigore del Trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte ed uno o più Stati terzi dall'altra. Tuttavia, se ed in quanto tali convenzioni siano incompatibili col Trattato, lo Stato membro interessato è tenuto a ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate.
punto 26
Dal raffronto tra le disposizioni delle Convenzioni richiamate dalla House of Lords e le considerazioni sopra svolte, risulta che l'applicazione delle suddette Convenzioni internazionali da parte del Regno Unito non può creare un conflitto con le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci tenuto conto della deroga contemplata dall'art. 36 per quanto riguarda eventuali divieti d'importazione stabiliti per motivi di moralità pubblica.
punto 27
La settima questione va quindi risolta nel senso che, qualora uno Stato membro si valga della riserva relativa alla salvaguardia della moralità pubblica, stabilita dall'art. 36 del Trattato, l'art. 234 non osta all'adempimento, da parte dello stesso Stato, degli impegni derivanti dalla Convenzione di Ginevra del 1923 sulla repressione della circolazione e del commercio delle pubblicazioni oscene nonché dalla Convenzione Postale Universale (rinnovata a Losanna nel 1974 ed entrata in vigore nella nuova versione il 1o gennaio 1976).

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 28
Le spese sostenute dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
punto 29
Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nell'ambito della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spétta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla House of Lords con ordinanza 22 febbraio 1979, dichiara: 1o La legge di uno Stato membro la quale vieti qualsiasi importazione di articoli pornografici nello stesso Stato costituisce una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato. 2o Il primo inciso dell'art. 36 va inteso nel senso che in linea di massima uno Stato membro può legittimamente vietare l'importazione, da qualsiasi altro Stato membro, di oggetti di natura indecente od oscena ai sensi delle leggi interne e che tale divieto può applicarsi legittimamente al complesso del suo territorio nazionale, anche se in questo settore sussistono differenze fra le leggi in vigore nelle varie parti costitutive dello Stato membro di cui trattasi. 3o Qualora il divieto di importare determinate merci possa giustificarsi con motivi di moralità pubblica e sia imposto a tale scopo, l'applicazione dello stesso divieto, in caso d'inesistenza di un commercio lecito delle stesse merci nell'ambito dello Stato membro di cui trattasi, non può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata per il commercio, in contrasto con l'art. 36. 4o Qualora uno Stato membro si valga della riserva relativa alla salvaguardia della moralità pubblica, stabilita dall'art. 36 del Trattato, l'art. 234 non osta all'adempimento, da parte dello stesso Stato, degli impegni derivanti dalla Convenzione di Ginevra del 1923 sulla repressione della circolazione e del commercio delle pubblicazioni oscene nonché dalla Convenzione Postale Universale (rinnovata a Losanna nel 1974 ed entrata in vigore nella nuova versione il 1o gennaio 1976).

Firme

Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Bosco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 dicembre 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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