Sez. 3, Sentenza n. 3585 del 27/06/1979 (Rv. 399995 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - EFFETTI - PRESUNZIONE IURIS TANTUM DELL'ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - AZIONE DI ADEMPIMENTO ESERCITATA DAL PROMISSARIO - ONERE PROBATORIO RELATIVO ALL'INESISTENZA O ALL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - SPETTANZA AL PROMITTENTE - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - EFFETTI - PRESUNZIONE IURIS TANTUM DELL'ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - AZIONE DI ADEMPIMENTO ESERCITATA DAL PROMISSARIO - ONERE PROBATORIO RELATIVO ALL'INESISTENZA O ALL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - SPETTANZA AL PROMITTENTE - LIMITI.*
La norma dell'art 1988 cod civ, disponendo che la promessa di pagamento e la ricognizione del debito dispensano colui a favore del quale vengono fatte dall'Onere di provare il rapporto fondamentale, si limita a prevedere una presunzione juris tantum, in ordine all'esistenza del rapporto causale, che giustifica il rilascio del titolo, dalla quale presunzione deriva l'astrazione processuale dalla causa debendi. Pertanto, il promissario, il quale agisce per l'adempimento dell'obbligazione nascente dal titolo, non ha l'Onere di provare l'esistenza del rapporto giuridico che sta a fondamento di essa, ma incombe al promittente l'Onere di dimostrare l'inesistenza o la Estinzione di tale rapporto; tuttavia, il promissario non puo invocare a suo favore il principio dell'astrazione processuale, qualora alleghi una propria versione del rapporto fondamentale che risulti smentita dalle prove.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)