Sez. 6 - , Sentenza n. 8613 del 05/02/2020 Ud. (dep. 03/03/2020) Rv. 278559 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Obbligato residente in Italia - Beneficiario avente dimora all'estero - Inadempimento - Luogo di consumazione - Conseguenze - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Condizioni.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano qualora l'avente diritto alla prestazione dimori stabilmente all'estero e non sussistano condotte, finalizzate a sottrarsi o a precostituire ostacoli all'adempimento, commesse nel territorio nazionale e idonee ad integrare il criterio di collegamento di cui all'art. 6 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Pen. art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)