Sez. 6, Sentenza n. 27117 del 11/03/2011 Ud. (dep. 12/07/2011) Rv. 250727 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Determinazione della competenza territoriale - Criteri - Indicazione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., occorre considerare il luogo di effettiva dimora dell'avente diritto alla prestazione dei mezzi di sussistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)