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Sez. L - , Ordinanza n. 30134 del 21/11/2018 (Rv. 651695 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Successione di contratti di lavoro in somministrazione - Intervallo tra l'uno e l'altro inferiore al termine utile per l'impugnazione - Impugnazione stragiudiziale formulata limitatamente all'ultimo contratto della serie - Estensione ai contratti precedenti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651695-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa, poiché l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro - il quale potrà determinarsi solo "ex post", a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto - comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)