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Sez. L - , Sentenza n. 30668 del 25/11/2019 (Rv. 655879 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE | Pluralità di contratti a progetto - Illegittimità - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Decorrenza - Recesso dall'ultimo contratto - Rilevanza.
Stato
decisa il 2019-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655879-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE

Nell'ipotesi di pluralità di contratti a progetto, l'impugnativa volta a far valere l'illegittimità degli stessi, da cui consegue il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di costituzione del primo, è assoggettata ad un unico termine di decadenza che, ex art. 32 della l. n. 183 del 2010, decorre dal recesso, qualificato come licenziamento, del datore di lavoro dal rapporto in essere, in relazione all'ultimo contratto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 69, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 3 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)