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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2208 del 25/01/2019 (Rv. 652369 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Calamità naturali - Art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 - Decisione della Commissione (UE) 2015/5549 - Imprese - Aiuti di Stato illegittimo - Benefici individuali già concessi - Compatibilità con il mercato interno - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652369-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità naturali, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento "de minimis" applicabile.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)