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Sez. T, Ordinanza n. 644 del 10/01/2025 (Rv. 673680-02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Calamità naturali - Art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 - Decisione della Commissione (UE) 2015/5549 - Imprese - Aiuti di Stato illegittimo - Benefici individuali già concessi - Compatibilità con il mercato interno - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673680-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 1990 in Sicilia, non è applicabile ai contribuenti che

svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, secondo cui gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione sono compatibili con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, sussiste un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento de minimis applicabile.

Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)