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Sez. 3, Sentenza n. 2616 del 07/03/1995 (Rv. 490953 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di surrogazione ex art. 1916 cod. civ. svolta dall'I.N.A.I.L. contro il terzo responsabile - Eccezioni del responsabile civile - Concernenti il contenuto del rapporto assicurativo - Inopponibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490953-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

Nell'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 cod. civ. rivolta dall'INAIL contro il terzo responsabile, a differenza dell'azione di rivalsa o di regresso esercitata nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore ai sensi degli artt.2, 4 e 10 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 non viene in questione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore del fatto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o in sua vece l'assicuratore (pubblico o privato) che gli abbia anticipato l'indennizzo; pertanto il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto assicurativo salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato (nella specie, ribadito tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che il responsabile di un incidente stradale con esiti mortali, convenuto in giudizio dall'INAIL, potesse contestare la riconducibilità del sinistro ad infortunio sul lavoro o il diritto dei genitori della vittima a percepire dall'INAIL la relativa rendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)