Sez. L, Sentenza n. 6324 del 06/06/1995 (Rv. 492683 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Presentazione della relativa domanda dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Ammissibilità - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, la relativa domanda può essere presentata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, purché non sia concluso il procedimento amministrativo di erogazione della pensione, in tal senso dovendosi interpretare l'espressione "in ogni momento", riferita all'esercizio del diritto alla ricongiunzione, di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1979 n. 29.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)