Sez. L, Sentenza n. 4203 del 06/04/1992 (Rv. 476618 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi | Facoltà di richiesta in qualsiasi momento - Cessazione del rapporto di lavoro con iscrizione ad assicurazione sostitutiva - Irrilevanza - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi
Ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 (la quale ha "superato" la legge n. 322 del 1958, ampliando la tutela da questa prevista), la facoltà di richiedere la ricongiunzione, mediante iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria, dei periodi di contribuzione presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'a.g.o. può essere esercitata, secondo l'espressa previsione della norma, "in qualsiasi momento" e, quindi, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro cui si riferisce il periodo d'iscrizione ad una delle suindicate forme di previdenza sostitutive. (Nella specie, in cui la ricongiunzione era stata dedotta da un ex dipendente ospedaliero ai fini dell'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 9 della stessa legge n. 29 del 1979, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha rilevato essere estranea al "thema decidendum" la questione se detta indennità potesse essere riconosciuta, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 736 del 1988, a titolo diverso da quello fondato sul citato art. 9).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 322 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)