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Sez. L, Sentenza n. 10389 del 22/10/1997 (Rv. 509132 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Presentazione della domanda dopo la conclusione del procedimento amministrativo di erogazione della pensione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509132-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, la relativa domanda - ancorché possa essere inoltrata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro - non può comunque essere presentata dopo che si sia concluso il procedimento amministrativo di erogazione della pensione, in tal senso dovendosi interpretare l'espressione << in ogni momento >>, riferita all'esercizio del diritto alla ricongiunzione, di cui all'art. 1 legge 7 febbraio 1979 n. 29 (nella specie la domanda era stata presentata dopo che da parte dell'INPS era stata liquidata l'indennità " una tantum ", quale trattamento sostitutivo della pensione).

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)