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Sez. 3, Ordinanza n. 25176 del 19/09/2024 (Rv. 672224-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento dichiarativo di estinzione ex art. 75 c.p.p. - Reclamo ex art. 308 c.p.c. - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento. GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - In genere.
Stato
decisa il 2024-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672224-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione ex art. 75 c.p.p. è impugnabile con reclamo ex art. 308 c.p.c., tale essendo il rimedio tipico apprestato dal legislatore per la verifica dei presupposti integrativi della fattispecie estintiva, e non con regolamento di competenza, operante per le sole ipotesi di litispendenza interne alla giurisdizione civile.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)