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Sez. U - , Sentenza n. 38596 del 06/12/2021 (Rv. 663248 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Conflitto di competenza tra giudice civile e giudice penale - Regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento. COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - In genere.
Stato
decisa il 2021-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663248-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'ordinanza del giudice civile che abbia reputato competente un giudice penale del medesimo ufficio non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., atteso che la distinzione tra le varie sezioni – anche civili e penali – del medesimo tribunale si riferisce a mere articolazioni interne di un unico ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di qualificare le rispettive attribuzioni come "questione di competenza" nel processo civile, dovendosi altresì escludere l'applicazione, sia in via diretta che in via analogica, delle soluzioni normative sancite dall'art. 28 c.p.p.

Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)