Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 febbraio 1984, causa 278/82
Epigrafe
Nel procedimento 278/82,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Quarta Sezione del Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra
1. Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH, Höhndorf,
2. Rewe-Markt Herbert Kureit, Niendorf,
attrici nella causa principale,
e
Hauptzollämter (Uffici doganali principali di) Flensburg, Itzehoe e Lübeck-West,
convenuti nella causa principale,
e
Förde-Reederei GmbH, Flensburg,
interveniente,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 23 luglio 1969, n. 1544, (modificato) relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (GU L 191, pag. 1), del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1818, relativo ai prelievi agricoli, agli importi compensativi e alle altre imposizioni all'importazione applicabili ai prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla loro trasformazione contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori (GU L 185, pag. 3) e della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, n. 169, (modificata) relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133, pag. 6),
LA CORTE,
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans e Y. Galmot, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due e U. Everling, giudici,
avvocato generale: S. Rozès
cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE possono così riassumersi:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento scritto › A — Gli antefatti
punto 1
I precedenti
L'ordinanza di rinvio riguarda fatti che vanno ricollegati ad un'altra situazione che aveva indotto lo stesso Finanzgericht ad adire la Corte in via pregiudiziale (sentenza 7. 7. 1981, Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH e Rewe-Markt Steffen, 158/80, Race. 1981, pag. 1805). In quella causa la Corte si era pronunciata sulla questione se ed in quale misura la fornitura di merci in franchigia da dazi doganali e da imposizioni fiscali sulle «navi del burro» e l'importazione di tali prodotti in franchigia nei bagagli dei viaggiatori fosse compatibile col diritto comunitario.
La causa detta «delle crociere del burro» verteva su una controversia, di cui aveva dovuto conoscere lo stesso Finanzgericht, tra la Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH, commerciante all'ingrosso, uno dei suoi rivenditori e l'ufficio principale delle dogane di Kiel.
Il Finanzgericht di Amburgo decideva, il 13 gennaio 1982, la suddetta causa tenendo conto del dispositivo della sentenza della Corte.
punto 2
Il contesto della presente causa
Mentre la precedente causa verteva sulle «crociere del burro», cioè escursioni in mare senza scalo all'estero o solo con scalo simbolico, la presente causa riguarda gli acquisti in franchigia da dazi doganali e da oneri fiscali effettuati su navi che svolgono servizio regolare di traghetto (ferry-boats) e in occasione di viaggi combinati nave-autobus.
Le attrici nella causa principale sono un grossista, la Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH, che commercia, fra l'altro, in cosmetici, caffè, tè, fiammiferi, generi alimentari come burro, formaggio, carne e dolciumi oltre che alcolici, birra, vino e tabacco, nonché la ditta Rewe-Markt Herbert Kureit la quale ha un negozio al minuto in Niendorf sulla baia di Lubecca e distribuisce prodotti fornitile dalla prima attrice, i cui clienti sono peraltro, essenzialmente, dei rivenditori al minuto con negozi lungo le coste del Mare del Nord e del Baltico dalle due parti dello Schleswig-Holstein.
L'azione è diretta contro gli Hauptzollämter (uffici doganali principali) del Land Schleswig-Holstein, competenti per il settore delle coste del Nord e del Baltico, ed è volta a far condannare detti uffici a cessare di autorizzare l'importazione in franchigia — trasgredendo le relative disposizioni di diritto comunitario — di determinati quantitativi di prodotti acquistati durante crociere marittime.
La domanda iniziale veniva estesa agli acquisti effettuati sulle navi regolari di linea e sui traghetti (ferry-boats) in franchigia da dazi doganali e da imposte.
Il Finanzgericht veniva inoltre informato che delle navi lasciavano i porti della Repubblica federale di Germania dirette in Danimarca da dove, senza che detto paese abbia riscosso alcun diritto d'entrata sulle merci acquistate in franchigia, i viaggiatori ritornano in autobus nella Repubblica federale di Germania, fruendo anche qui di agevolazioni.
Il giudice di rinvio precisa che intende riesaminare la sua giurisprudenza sul trasporto a mezzo traghetti e che tale è l'oggetto delle questioni pregiudiziali sollevate.
Il Finanzgericht osserva infine che i negozi di generi alimentari delle coste del Mare del Nord e del Baltico sono particolarmente danneggiati dal traffico dei traghetti che collegano la Repubblica federale di Germania e la Danimarca e a bordo dei quali si possono fare acquisti in franchigia da dazi doganali e da imposte, come pure dalle escursioni combinate nave-autobus.
Pratiche del genere avrebbero l'effetto di sottrarre alle locali imprese commerciali all'ingrosso ed al minuto buona parte dei potenziali acquirenti abitanti sulle coste del Mare del Nord e del Baltico.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento scritto › Β — La normativa comunitaria
punto 1
Il regolamento n. 1544/69, modificato dal regolamento del Consiglio 17 novembre 1981, n. 3313, concede la franchigia dai dazi della tariffa doganale comune alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale che non superino determinate quantità e determinati valori.
punto 2
La direttiva 69/169, completata dalla seconda direttiva 12 giugno 1972 (GU L 139, pag. 28), dalla terza direttiva 19 dicembre 1978 (GU L 366, pag. 28), dalla quarta direttiva 19 dicembre 1978 (GU L 366, pag. 31), dalla direttiva del Consiglio 17 novembre 1981, n. 933 (GU L 388, pag. 24), ed infine dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, n. 443 (GU L 206, pag. 35) precisa anzitutto, all'art. 1, le franchigie da imposte sulla cifra d'affari e da accise per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi; in secondo luogo, all'art. 2, i limiti di valore delle stesse franchigie per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da Stati membri della Comunità; essa fissa inoltre, all'art. 4, i quantitativi massimi per quanto riguarda l'importazione, in franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise, delle merci ivi elencate e prevede infine, all'art. 6, le modalità secondo le quali gli Stati membri adottano, per quanto riguarda le vendite al dettaglio, i provvedimenti necessari per permettere, in certi casi, ed a certe condizioni, lo sgravio dalle imposte sulla cifra d'affari per la fornitura di merci che saranno esportate da uno Stato membro nei bagagli personali.
punto 3
Il regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1818, (GU L 185, pag. 3) relativo ai prelievi agricoli, agli importi compensativi e alle altre imposizioni all'importazione applicabili ai prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla loro trasformazione contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, ha esteso ai prelievi agricoli ed alle altre imposizioni all'importazione il regolamento n. 1544/69 ed ha introdotto, nell'ambito del traffico di viaggiatori fra due Stati membri, la franchigia da importi compensativi o da altre imposizioni all'importazione, che corrisponde, quanto ai limiti ed alle condizioni d'applicazione, alla franchigia istituita dall'art. 2 della suddetta direttiva 69/169/CEE.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento scritto › C — Il procedimento e le questioni pregiudiziali
paragrafo 1
Con ordinanza 4 agosto 1982, la Quarta Sezione del Finanzgericht di Amburgo ha chiesto alla Corte di pronunziarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 2
«1. Se il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1969, n. 1544 (da ultimo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 17 novembre 1981, n. 3313), il regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1818 (modificato dal regolamento del Consiglio 27 novembre 1978, n. 2780), nonché la direttiva del Consiglio 28 maggio 1969 (69/169/CEE) (da ultimo modificata dalla direttiva 17 novembre 1981, n. 81/933/CEE), vadano interpretati nel senso che le franchigie ivi menzionate da dazi doganali, da tributi relativi all'importazione di prodotti agricoli o di prodotti di trasformazione agricoli, da imposte sull'entrata e da specifiche imposte di consumo si applicano anche alle merci — che non sono in libera pratica negli Stati membri o che non sono colpite dalle imposte sull'entrata e da specifiche imposte di consumo degli Stati membri o di paesi terzi — acquistate dai passeggeri sui traghetti in servizio tra uno Stato membro ed un paese terzo.
2. Se le disposizioni menzionate nella prima questione vadano interpretate nel senso che le franchigie in questione si applicano anche alle merci — che non sono in libera pratica negli Stati membri o che non sono colpite dalle imposte sull'entrata o da specifiche imposte di consumo degli altri Stati membri o di paesi terzi — acquistate dai passeggeri sui traghetti in servizio tra Stati membri.
3. Se le disposizioni di cui alla prima questione vadano interpretate nel senso che le franchigie in questione si applicano anche alle merci — che non sono in libera pratica negli Stati membri o che non sono colpite dalle imposte sull'entrata o da specifiche imposte di consumo degli Stati membri o di paesi terzi — acquistate dai passeggeri di navi, qualora il viaggio vada da un porto di uno Stato membro ad un porto di un altro Stato membro, i passeggeri scendano a terra indi, senza che nel paese di arrivo vengano riscossi tributi, tornino nello Stato membro di partenza per via terra.»
paragrafo 3
Dopo aver dichiarato infondata l'eccezione d'irricevibilità opposta contro la domanda principale dal convenuto, il Finanzgericht osserva, nell'ordinanza di rinvio, che non è chiara la posizione giuridica delle merci acquistate sui traghetti, nonché in occasione di viaggi combinati nave-autobus.
paragrafo 4
Esso afferma altresì che nella Repubblica federale di Germania, i comandanti di navi possono rifornirsi di merci esenti da dazi doganali e da imposte e che tale autorizzazione è, fra l'altro, concessa anche alle navi che collegano un porto straniero.
paragrafo 5
Esso ha infine completato l'ordinanza di rinvio con le seguenti considerazioni giuridiche:
paragrafo 6
a) Per quanto riguarda il traffico dei traghetti fra un un paese terzo ed uno Stato membro
In merito ai dazi doganali ed ai prelievi agricoli, tenuto conto della lettera, dello spirito e dello scopo del regolamento n. 1544/69, tali disposizioni si possono interpretare nel senso che è consentito importare in franchigia, nei limiti ivi disposti, solo le merci acquistate nel territorio di un paese terzo.
Confermano questa interpretazione l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1544/69 ed il rapporto che si può stabilire fra detto regolamento e la convenzione di New York sul turismo, dal quale risulterebbe che le franchigie hanno ίο scopo di facilitare il turismo e non l'acquisto di merce in franchigia a bordo dei traghetti al fine di importarla.
D'altra parte, è vero che si può ritenere che scopo del regolamento n. 1544/69 non sia quello di facilitare il turismo, ma quello di servire gli interessi dell'amministrazione doganale consentendole di sdoganare rapidamente le importazioni.
In tal senso, detto scopo non sarebbe raggiunto se le autorità doganali fossero obbligate ad accertare, all'atto delle importazioni, la provenienza delle merci per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi doganali.
Quanto ai prelievi agricoli, considerazioni dello stesso genere possono ispirare l'interpretazione dell'art. 1, del regolamento n. 1818/75.
In merito alle imposte sulla cifra d'affari, per interpretare la direttiva n. 69/169/CEE, è bene rifarsi al quarto considerando della sua motivazione, il quale precisa che, in generale, le merci possono essere acquistate nel paese di provenienza solo se sono stati corrisposti gli oneri fiscali relativi.
E ciò significa che la direttiva riguarda acquisti effettuati nel paese di provenienza e non sulle navi.
b) Per quanto riguarda il traffico dei traghetti all'interno della Comunità
In merito ai prelievi agricoli, per interpretare il regolamento n. 1818/75, ci si deve richiamare alle considerazioni svolte a proposito del traffico con paesi terzi.
In merito alle imposte sulla cifra d'affari e le accise, dall'art. 4, n. 4, della direttiva n. 69/169, si desume che non può venir concesso uno sgravio fiscale alle merci acquistate in franchigia esclusivamente durante una crociera.
Inoltre, la motivazione della direttiva conferma tale tesi, in quanto l'insieme degli scopi perseguiti dalla direttiva stessa è per natura estraneo al diritto di fruire di agevolazioni durante crociere fra gli Stati membri. L'importazione in franchigia non evita neppure la doppia imposizione.
Tuttavia, se si dovesse ricorrere all'interpretazione analogica della direttiva, le merci acquistate a bordo potrebbero fruire delle franchigie previste per i viaggiatori provenienti da paesi terzi.
c) Quanto alle escursioni combinate nave-autobus, il Finanzgericht afferma di essere praticamente certo che le merci acquistate a bordo delle navi non devono fruire di franchigia all'importazione qualora siano state sdoganate senza formalità per il transito in un altro Stato membro; neppure quest'altro Stato membro deve procedere allo sdoganamento delle merci in franchigia da imposte.
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 18 ottobre 1982.
Conformemente all'art. 20, dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte la Rewe-Handelsgesellschaft Nord e la Rewe-Markt Kureit rappresentate dal sig. Gert Meier, consigliere giuridico capo della Rewe-Central AG; il Governo della Repubblica federale di Germania, con gli avvocati Deringer, Tessin, Hermann e Sedemund del foro di Colonia; il Governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra G. Dagtoglou, Treasury Solicitors' Department, in qualità d'agente; il Governo della Repubblica d'Irlanda, rappresentato dal sig. Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità d'agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Erich Zimmermann, consigliere giuridico della Commissione.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Essa ha tuttavia deciso di invitare la Commissione ad esibire, prima dell'udienza, le recenti proposte di direttive relative alle franchigie doganali e fiscali per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori o al regime delle vendite nei negozi sotto controllo doganale.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Quanto alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
paragrafo 1
Le attrici nella causa principale, richiamandosi all'ordinanza della Corte 28 marzo 1980 nelle cause riunite 24 e 97/80 (Race. 1980, pag. 1319) manifestano alcuni dubbi sulla ricevibilità della domanda pregiudiziale.
paragrafo 2
Esse sostengono che nella suddetta sentenza 7 luglio 1981, nella causa 158/80, la Corte si è già pronunciata inequivocabilmente sull'incompatibilità delle «crociere del burro» col diritto comunitario e ciò non solo per quanto riguarda la franchigia doganale, ma anche per quanto riguarda l'esenzione da accise. Ora, esse assumono che dalla giurisprudenza della Corte si deduce che l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione di una sentenza della Corte vale per tutte le istituzioni di uno Stato membro, non solo quando la Corte decide ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, 170 e 171 del Trattato, ma anche quando decide in base all'art. 177.
paragrafo 3
Secondo le attrici, la Repubblica federale di Germania ha deciso di non osservare taluni punti essenziali della sentenza della Corte 158/80.
paragrafo 4
È pertanto lecito pensare che la Repubblica federale e le autorità doganali tedesche non ottempereranno neppure alla nuova sentenza della Corte sollecitata dal Finanzgericht di Amburgo con l'ordinanza di rinvio 4 agosto 1982, indipendentemente dal contenuto della sentenza stessa.
paragrafo 5
Poiché le conclusioni nella causa principale all'origine del procedimento 158/80 erano identiche a quelle della causa principale nel presente procedimento e poiché il giudice di rinvio desidera ottenere dalla Corte una sentenza vertente su un oggetto essenzialmente uguale a quello della sentenza 7 luglio 1981, la decisione pregiudiziale chiesta con l'ordinanza di rinvio non è necessaria ai sensi dell'art. 177 del Trattato.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Β — Considerazioni preliminari contenute in alcune osservazioni
punto 1
Le considerazioni preliminari del Regno Unito
Il Governo del Regno Unito precisa anzitutto che le sue osservazioni riguarderanno solo le questioni 1 e 2 dell'ordinanza di rinvio che sollevano problemi di notevole importanza in merito soprattutto alla struttura ed ai costi degli spostamenti all'interno della Comunità.
In secondo luogo, dopo aver tracciato l'evoluzione storica dello sviluppo degli speciali punti di vendita duty free per i passeggeri di navi, aerei ed aliscafi, esso sottolinea che la ratifica formale di quella che era solo una prassi internazionale ben definita è avvenuta con la convenzione internazionale sulle agevolazioni doganali a favore del turismo (Convenzione di New York) firmata il 4 giugno 1954 e di cui sono parte tutti gli Stati membri della Comunità Economica europea.
Le agevolazioni concesse ai turisti sono sempre state riconosciute dagli Stati membri ed una simile prassi è peraltro conforme all'art. 234 del Trattato.
In terzo luogo, la soppressione della franchigia dall'imposta sulla cifra d'affari e dalle accise sui prodotti venduti nei negozi duty free ai viaggiatori che si spostano all'interno della Comunità, indipendentemente da se tali punti di vendita siano situati negli aeroporti, a bordo di aerei o di navi, avrebbe notevoli conseguenze economiche e politiche.
Ne deriverebbero soprattutto un forte deterioramento della situazione economica di tutte le imprese del Regno Unito interessate al trasporto di passeggeri e di merci nel traffico intracomunitario, delle gravi conseguenze sociali sia per le imprese di trasporto che per certe industrie di produzione, un aumento immediato e relativamente forte del prezzo di traversata della Manica, onde sostituire questa fonte basilare di introiti, ed infine una minaccia diretta alla sopravvivenza di talune linee e compagnie di trasporto.
Infine, le questioni sollevate nella fattispecie pongono il problema di se il Consiglio abbia l'intenzione di adottare una normativa che modifichi i sistemi di vendita in franchigia nelle circostanze sopra descritte oppure se gli Stati membri mantengano la loro autonomia per continuare ad applicare le proprie norme in questo settore.
punto 2
Le considerazioni preliminari del Governo della Repubblica d'Irlanda
L'Irlanda sottolinea anch'essa l'importanza del sistema di negozi duty free nell'ambito delle linee regolari di traghetti che, nel caso dell'Irlanda, si collocano esclusivamente nel contesto del traffico intracomunitário.
In un allegato alle sue osservazioni, essa afferma che la soppressione delle franchigie de quibus avrebbe gravi conseguenze sull'industria, sull'occupazione del personale del settore e sulla situazione finanziaria dei trasportatori interessati.
Essa assume infine che in quanto paese insulare, la totalità del suo traffico intracomunitário avviene per mare o per via aerea e che pertanto il contributo finanziario dei punti di vendita duty free nell'ambito dei collegamenti a mezzo traghetto va tenuto in particolare conto.
punto 3
Le considerazioni preliminari della Commissione
Dopo aver esaminato la sentenza della Corte 7 luglio 1981, 158/80, la sentenza del giudice di rinvio 13 gennaio 1982 e le considerazioni del giudice di rinvio che accompagnano le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte con la presente ordinanza, la Commissione ha voluto, preliminarmente, ricordare i provvedimenti da essa adottati in seguito alla sentenza della Corte 7 luglio 1981.
Essa ha anzitutto chiesto ai Governi degli Stati membri di adottare, entro il 1° aprile 1982, tutti i provvedimenti idonei a conformare alla suddetta sentenza le prassi amministrative. Inoltre, con lettera 2 aprile 1982, la Commissione ha introdotto contro gli Stati membri la procedura di cui all'art. 169 del Trattato ed, il 12 giugno 1982, ha inviato loro i pareri motivati. Tutti gli Stati membri hanno allora dichiarato che avrebbero adottato i provvedimenti necessari affinché dal 1° gennaio 1983 le merci provenienti da paesi terzi ed i prodotti agricoli non fossero più venduti ai viaggiatori in franchigia da dazi doganali e da prelievi agricoli nei negozi duty free degli aeroporti o a bordo di aerei e navi per i collegamenti internazionali.
La Commissione ha infine introdotto contro la Repubblica federale di Germania un'altra procedura diretta a vietare la prosecuzione delle «crociere del burro» e le importazioni in franchigia delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori effettuate in occasione di dette crociere.
La procedura si è risolta in un ricorso per inosservanza promosso dalla Commissione a norma dell'art. 169 del Trattato e registrato alla Corte il 20 dicembre 1982 (causa 325/82).
Infine la Commissione ha sottolineato la differenza fra la presente causa e quella definita «delle crociere del burro».
Mentre nella causa di cui alla sentenza 7 luglio 1981, si trattava di gite in mare senza scalo all'estero o solo con scalo simbolico, la presente fattispecie riguarda gli acquisti in franchigia da dazi doganali e da oneri fiscali effettuati su navi regolari di linea, su traghetti o in occasione di viaggi combinati nave-autobus.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 1. Sulla franchigia da dazi doganali e da prelievi agricoli › 1.1. Nell'ambito della prima questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori fra un paese terzo ed un paese membro › a) Le attrici nella causa principiale
paragrafo 1
Sostengono che la questione essenziale è se agevolazioni del genere in materia di dazi doganali possano essere pretese dai viaggiatori che non hanno acquistato le merci considerate né in uno Stato membre, né in un paese terzo, bensì su un traghetto.
paragrafo 2
In proposito, occorre anzitutto considerare quale sia la posizione giuridica delle navi traghetto che collegano uno Stato membro ed un paese terzo.
paragrafo 3
In primo luogo, dal n. 1 del dispositivo della summenzionata sentenza della Corte 7 luglio 1981 si desume che, a maggior ragione, non si possono considerare viaggiatori provenienti da paesi terzi le persone che acquistano i prodotti ai quali vorrebbero venissero applicate le agevolazioni in materia di dazi doganali (e peraltro di oneri fiscali) non nel paese terzo, bensì solo sulla nave traghetto.
In secondo luogo, come ha giustamente esposto lo stesso Finanzgericht di Amburgo, l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1544/69 conferma anch'esso un'interpretazione in tal senso.
paragrafo 4
Infatti, per le merci registrate come bagaglio va fornita la prova che il viaggiatore ha affidato il pacco in quanto bagaglio alla società che l'ha trasportato. Tale normativa sembra tradurre imperativamente l'intenzione dei suoi autori di concedere franchigie solo per le merci che, contemporaneamente ai viaggiatori, sono giunte da paesi terzi.
paragrafo 5
Se ne desume che, in mancanza di chiare disposizioni di deroga da interpretare restrittivamente in caso di dubbio, l'importazione nella Comunità di prodotti acquistati su navi traghetto che collegano uno Stato membro (paese d'importazione) ed un paese terzo, è sistematicamente disciplinata dalle disposizioni della tariffa doganale comune.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 1. Sulla franchigia da dazi doganali e da prelievi agricoli › 1.1. Nell'ambito della prima questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori fra un paese terzo ed un paese membro › b) I Governi della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito nonché la Commissione hanno presentato osservazioni di opposto orientamento
paragrafo 1
Tali osservazioni, nei loro punti comuni, riguardano anzitutto il n. 1 del dispositivo della sentenza della Corte 7 luglio 1981, ai sensi del quale la franchigia doganale di cui alle norme comunitarie si applica solo alle merci contenute nei bagagli personali di viaggiatori provenienti da paesi terzi, indipendentemente dall'origine e dalla provenienza delle merci e dai tributi doganali e fiscali da cui esse sono state colpite prima dell'importazione nel territorio comunitario.
paragrafo 2
Poiché le esenzioni da dazi doganali nel traffico di viaggiatori provenienti da paesi terzi non dipendono dal regime fiscale delle merci, dalla loro origine e dalle condizioni d'acquisto, occorre concludere che si applicano altresì alle merci acquistate dai viaggiatori a bordo di traghetti, in franchigia doganale e fiscale.
paragrafo 3
Pertanto, i dubbi formulati dal Finanzgericht si rivelano infondati.
paragrafo 4
In secondo luogo, la tesi opposta non è avvallata né dallo spirito, né dalla finalità del regolamento n. 1544/69, né dalla lettera dell'art. 1, n. 1,2° comma, che definisce la nozione di bagaglio personale.
paragrafo 5
Lo stesso vale per i prelievi agricoli poiché il regolamento del Consiglio n. 1818/75, all'art. 1, ha esteso l'applicazione del regolamento n. 1544/69 ai prelievi agricoli ed agli altri tributi all'importazione previsti nell'ambito della politica agricola comune e, di conseguenza, alle franchigie da tali tributi si applicano le stesse disposizioni vigenti per le franchigie da dazi doganali.
paragrafo 6
Il Governo della Repubblica federale di Germania ha inoltre precisato che una diversa interpretazione del regolamento n. 1544/69 sarebbe del tutto contraria alla prassi seguita sino ad ora nel traffico internazionale dei viaggiatori per via marittima ed aerea. La Convenzione sulle agevolazioni doganali a favore del turismo firmata il 4 giugno 1954 non va applicata alla fattispecie.
paragrafo 7
Infatti, la franchigia dai dazi sancita dalla normativa comunitaria è più ampia di quella concessa in virtù della Convenzione, che concerne gli effetti personali dei turisti, delle persone cioè in viaggio per un tempo limitato che portano con sé all'estero gli effetti indispensabili. Viceversa, la normativa comunitaria si applica anche alle merci che si trovano nei bagagli personali dei viaggiatori sulla via del ritorno.
paragrafo 8
Pertanto, lo scopo del regolamento n. 1544/69, quello cioè di agevolare lo sdoganamento delle merci nel traffico di viaggiatori coi paesi terzi, non sarebbe raggiunto se si dovesse denunciare l'origine dei prodotti atti a beneficiare della franchigia doganale.
paragrafo 9
Il Governo del Regno Unito ha anch'esso assunto, da parte sua, che il secondo ed il terzo considerando della motivazione del regolamento n. 1544/69 militano a favore di tale interpretazione.
paragrafo 10
La Commissione ha sostenuto la stessa tesi precisando di non potere pertanto condividere i dubbi manifestati in proposito dal Finanzgericht di Amburgo. Essa ha inoltre tenuto a specificare che le franchigie da dazi si possono applicare solo se si tratta di un vero e proprio traffico di viaggiatori fra la Comunità ed un paese terzo.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 1. Sulla franchigia da dazi doganali e da prelievi agricoli › 1.2. Nell'ambito della seconda questione pregiudiziale: il traffico all'interno della Comunità
paragrafo 1
Le attrici nella causa principale, i Governi della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito e la Commissione hanno presentato su questo punto osservazioni conformi: come ha dichiato la Corte nella suddetta causa 158/80, la franchigia doganale si applica, in forza del regolamento n. 1544/69, il quale contiene una esauriente regolamentazione in materia, solo alle merci contenute nei bagagli personali di viaggiatori provenienti da paesi terzi; non resta agli Stati membri alcuna competenza a concedere, in questo settore, franchigie eccedenti quella stabilita dal diritto comunitario. Non vi è dunque spazio per le franchigie nell'ambito del traffico di viaggiatori all'interno della Comunità.
paragrafo 2
Il Governo della Repubblica federale di Germania ha inoltre aggiunto su questo punto che le norme tedesche sono state adeguate alla suddetta situazione giuridica dal regolamento 28 settembre 1982 il quale esclude esplicitamente dalla franchigia doganale i prodotti non gravati da dazi doganali all'entrata provenienti da un altro Stato membro o introdotti in un porto tedesco.
paragrafo 3
In tal senso è stata modificata anche la regolamentazione doganale generale la quale prevede ormai che le navi che non fanno scalo in un porto di un paese terzo possono essere rifornite di merci in franchigia doganale solo se queste sono destinate al consumo immediato a bordo.
paragrafo 4
Tuttavia, i prodotti in franchigia fiscale che si trovano in libera pratica e vengono importati nel traffico di viaggiatori all'interno della Comunità, sono anch'essi esenti da imposta a norma delle disposizioni tedesche modificate, se non superano in valore o in quantità il massimo stabilito per il traffico di viaggiatori provenienti da paesi terzi.
paragrafo 5
Il Governo del Regno Unito ha sottolineato a sua volta che, secondo lui, qualsiasi prodotto acquistato dai passeggeri su navi traghetto adibite al trasporto di viaggiatori all'interno della Comunità deve soddisfare le condizioni di cui agli artt. 9 e 10 del Trattato.
paragrafo 6
Esso precisa di aver interpretato in questo senso, in una con altri Stati membri, il regolamento n. 1544/69 imponendo tale requisito per tutte le vendite duty free ai viaggiatori intracomunitari.
paragrafo 7
La Commissione ha sottolineato, da parte sua, che, tenuto conto della formulazione letterale del regolamento n. 1544/69, non dovrebbe sorgere la questione della vendita in franchigia da dazi doganali di merci nel traffico di passeggeri fra Stati membri.
paragrafo 8
Secondo la Commissione, per risolvere la questione sollevata nella specie, occorre supporre che dette merci siano offerte ed acquistate anche su traghetti che collegano porti di Stati membri diversi.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 1. Sulla franchigia da dazi doganali e da prelievi agricoli › 1.3. Nell'ambito della tena questione pregiudiziale: il traffico intracomunitário combinato nave-autobus
paragrafo 1
a) Le attrici nella causa principale e la Commissione hanno presentato in merito osservazioni parallele.
La questione si inserisce, nel suo insieme, nel medesimo contesto della seconda, con la sola differenza che i viaggiatori che hanno effettuato una traversata fra Stati membri su una nave o su un traghetto sbarcano dallo stesso e tornano nella città da cui sono partiti per via di terra mediante un autobus e che, né all'arrivo nel porto dell'altro Stato membro, né al momento del ritorno nello Stato da cui i viaggiatori sono partiti, vengono riscossi dazi sulla merce acquistata in franchigia a bordo della nave.
Pertanto, le attrici e la Commissione rinviano su questo punto alle loro osservazioni in merito alla vendita di prodotti in franchigia da dazi doganali e da prelievi agricoli nel traffico intracomunitário e sostengono che, nemmeno nel caso specifico, tali franchigie vanno riconosciute.
Le attrici insistono sul fatto che il paese di destinazione deve tassare le merci acquistate sulla nave traghetto e che il paese d'origine, quando il viaggiatore vi ritorna, deve comunque riscuotere i tributi e che il paese di destinazione ha registrato solo in modo informale, al fine del transito, i bagagli al seguito dei viaggiatori.
La Commissione osserva, a sua volta, che l'ipotesi cui si riferisce questa questione presenta analogie con la situazione della causa detta «crociere del burro» poiché, nei due casi, si tratta di gite organizzate che hanno essenzialmente lo scopo di dare ai viaggiatori la possibilità di acquistare in franchigia da dazi doganali e da oneri fiscali merci in gran parte gravate di solito da forti imposizioni.
Certo, a differenza dei viaggiatori delle «crociere del burro», che toccano il paese terzo o un altro Stato membro, ma in condizioni che non consentono loro di sbarcare o di fare acquisti, quelli che partecipano a gite combinate nave-autobus scendono a terra nel porto di un altro Stato membro.
La Commissione sostiene quindi che non è il caso di risolvere la questione se tali passeggeri abbiano la possibilità di effettuare acquisti in detto porto, in quanto la questione sottoposta alla Corte riguarda solo le merci acquistate in franchigia dai viaggiatori a bordo della nave sulla quale avviene la gita.
b) Il Governo della Repubblica federale di Germania ha presentato, su questo punto, le seguenti osservazioni: in via preliminare e come per le due altre questioni sollevate dal giudice di rinvio, ha precisato che le questioni sollevate dal Finanzgericht possono riferirsi a due categorie di merci.
L'espressione «merci che non sono in libera pratica negli Stati membri» va intesa nel senso di prodotti provenienti da paesi terzi per i quali non sono stati corrisposti i dazi della tariffa doganale comune per essi previsti e che non sono quindi in libera pratica — dal punto di vista del diritto doganale — in uno Stato membro, ai sensi dell'art. 10, n. 1, del Trattato e delle direttive d'attuazione dello stesso.
Ad esse vanno assimilate le merci di cui all'art. 1, n. 2, lett. b) del regolamento del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77 (GU L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1).
Oltre alle merci non sdoganate, la questione sollevata dal Finanzgericht riguarda i prodotti che sono indubbiamente in libera pratica dal punto di vista del diritto doganale, per i quali non è stata versata in uno Stato membro l'imposta sulla cifra d'affari né le accise ed anche le merci che sono esenti da imposta in uno Stato membro (merci non gravate da imposta).
Per risolvere la questione, il Governo della Repubblica federale di Germania ha presentato osservazioni che si riferiscono vuoi alle franchigie in materia di dazi doganali, vuoi alle imposte riscosse all'atto dell'importazione di prodotti agricoli, vuoi alle imposte sulla cifra d'affari ed alle accise.
Nel sollevare la terza questione il giudice di rinvio considera che le merci acquistate in franchigia a bordo di una nave che collega porti di vari Stati membri — merci contenute nei bagagli dei viaggiatori che sbarcano dalla nave — vengono sdoganate nel porto d'arrivo non per essere messe in libera pratica, ma come merce di transito.
In tal caso, lo Stato membro nel quale i viaggiatori ritornano via terra si trova nella medesima situazione dello Stato membro nel quale si è concluso il viaggio in nave, se le merci vi fossero sdogante e messe in libera pratica.
Se ne desume che:
le merci che non erano già in libera pratica doganale in uno Stato membro vanno gravate da dazi doganali in quanto non può essere loro concessa franchigia doganale;
le merci che erano già in libera pratica doganale, ma che sono state acquistate in franchigia da imposta, cioè non alle condizioni del mercato nazionale, sono esenti da imposta nell'ambito della normativa in vigore per il traffico di viaggiatori coi paesi terzi;
nello Stato membro di transito le merci vanno trattate nello stesso modo se sono state sdoganate nel porto d'arrivo non per essere poste in libera pratica, ma ai fini del transito;
le merci sdoganate nel porto d'arrivo per essere messe in libera pratica vanno ammesse nello Stato membro di transito in esenzione da imposta, alle condizioni di cui agli artt. 2 e 4, n. 1, colonna II, della direttiva 69/169/CEE.
Lo s esso avviene anche quando, all'atto dello sdoganamento per la messa in libera pratica, si è omesso di riscuotere certi diritti d'entrata.
In linea generale, la questione di quale sia il carattere di uno sdoganamento informale nel porto d'arrivo (sdoganemento per messa in libera pratica o per transito) è una questione di fatto e la circostanza che le merci acquistate a bordo possano essere cedute, nello Stato membro nel quale si è concluso il viaggio in nave, a persone ivi residenti senza versare alcun tributo, milita a favore dello sdoganamento per messa in libera pratica.
Infine, in un'ipotesi del genere, non si pone la questione dell'assoggettamento delle merci ai diritti di un paese terzo.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.1. Il Governo della Repubblica d'Irlada ha presentato osservazioni che riguardano le tre questioni sollevate dal giudice di rinvio
paragrafo 1
Dal fatto che la direttiva 69/169/CEE è stata adottata dai Sei prima dell'adesione dell'Irlanda, dal tenore letterale dell'ultimo considerando della motivazione
paragrafo 2
della seconda direttiva del Consiglio, 72/230/CEE e dalle conclusioni nella suddetta causa 158/80, il Governo della Repubblica d'Irlanda conclude che poiché i duty free shops dei traghetti di linea non hanno ancora costituito oggetto di regolamentazione comunitaria, gli Stati membri conservano in materia un potere discrezionale.
paragrafo 3
Tale affermazione sembra altresì confermata dai sei argomenti seguenti:
paragrafo 4
anzitutto, l'esistenza di precedenti obblighi.internazionali derivanti specialmente dalla Convenzione di New York a cui l'Irlanda ha aderito prima di entrare nella Comunità;
in secondo luogo, l'abbandono della proposta della Commissione 22 settembre 1972, per una terza direttiva (di modifica della direttiva 69/169/CEE) relativa proprio ai duty free shops sui traghetti di linea, che ne disponeva la soppressione;
in terzo luogo, il tenore letterale dell'art. 6, n. 2, della direttiva 69/169, in quanto la parte di frase «senza pregiudizio del regime applicabile alle vendite effettuate nei negozi sotto controllo doganale degli aeroporti e a bordo degli aerei» limita l'ambito d'applicazione della norma e riconosce l'esistenza nel traffico intracomunitario di sistemi di franchigia con fondamento legislativo nazionale. Al momento dell'adozione della direttiva, la Comunità non comprendeva Stati membri insulari, è quindi lecito supporre che gli autori del testo abbiano solo voluto escludere, con una definizione, i duty free shops degli aeroporti pur considerando la possibilità, nell'ambito di una politica futura, di escluderli dal traffico in generale, ivi compreso il traffico a mezzo navi traghetto;
in quarto luogo, il fatto che le direttive del Consiglio, intervenute in materia, costituiscono misure d'armonizzazione basate sull'art. 99 del Trattato;
in quinto luogo, il tenore dell'ultimo considerando della motivazione della direttiva 72/230/CEE, secondo cui le direttive si applicano alle situazioni ordinarie, mentre il regime di franchigie riveste, secondo il Governo della Repubblica d'Irlanda, carattere eccezionale;
infine, in sesto luogo, l'accenno, nell'ultimo considerando della direttiva 72/230/CEE, al carattere progressivo della soppressione totale degli sgravi e ciò implica chiaramente una limitazione della portata dell'intenzione di escludere il regime di franchigia.
paragrafo 5
Va quindi tenuto conto del fatto che il regime di franchigie esistente nei collegamenti regolari a mezzo traghetti, oltre ad offrire vantaggi economici, rende le popolazioni più coscienti della realtà del mercato comune, costituisce per i cittadini della Comunità uno stimolo a recarsi in altri Stati membri e determina così un arricchimento reciproco dal punto di vista culturale ed umano.
paragrafo 6
La Corte deve considerare che i duty free shops nei traghetti di linea che trasportano viaggiatori all'interno della Comunità non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 69/169/CEE modificata, in quanto le istituzioni comunitarie non sono ancora riuscite ad adottare misure adeguate.
paragrafo 7
Una decisione del genere avrebbe l'effetto di spingere le istituzioni comunitarie ad accelerare il processo d'armonizzazione in questo settore ed il Governo della Repubblica d'Irlanda lo ritiene estremamente auspicabile.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.1. Nell'ambito della prima questione pregiudiziale, il trasporto di viaggiatori fra un paese terzo ed uno Stato membro
paragrafo 1
a) Le attrici nella causa principale sostengono che non va applicata alcuna franchigia alle merci de quibus acquistate nell'ambito del suddetto traffico, in quanto la nozione di viaggiatori provenienti da paesi terzi di cui alla direttiva 69/169/CEE non può essere interpretata diversamente dalla medesima nozione contenuta nel regolamento n. 1544/69.
A sostegno del loro assunto, esse deducono quattro tipi di argomenti:
Tale interpretazione deriva, anzitutto, dalla genesi della normativa indicata dalla Corte nella sua sentenza nella causa 158/80.
In secondo luogo, l'art. 3, n. 3, della direttiva 69/169 specifica che il viaggiatore deve comprovare, per i colli registrati, che sono stati affidati, all'atto della partenza, come bagaglio appresso alla compagnia che ha curato il trasporto. Se ne desume che in materia di franchigia da dazi, il legislatore comunitario ritiene che le merci a cui può applicarsi la franchigia devono comunque essere state acquistate nel paese terzo.
In terzo luogo, il quarto considerando della motivazione della direttiva 69/169/CEE conferma tale interpretazione in quanto sottolinea, da un lato, che va concessa un'agevolazione fiscale poiché, in regola generale, le merci, vuoi in un paese terzo vuoi in un altro Stato membro, si possono acquistare solo corrispondendo l'imposta e, d'altra parte, che va evitata la doppia imposizione.
Ora, nella fattispecie, i proprietari o gli armatori delle navi traghetto hanno, di norma, acquistato le merci in esenzione fiscale e la franchigia all'importazione di tali merci in uno Stato membro non ha l'effetto di evitare una doppia imposizione, ma quello di costituire un privilegio fiscale.
Inoltre, per i prodotti offerti in vendita e non provenienti dalla Comunità, tali franchigie costituiscono una trasgressione del principio della preferenza comunitaria.
In quarto luogo, in forza di quanto disposto dalla sesta direttiva 77/388/CEE sull'imposta sul valore aggiunto, gli Stati membri hanno l'obbligo di riscuotere, su tutte le importazioni, l'imposta sulla cifra d'affari, salvi i casi di esenzione di cui all'art. 14, 1° comma (ipotesi estranea alla fattispecie).
Di conseguenza, la direttiva 69/169/CEE, che costituisce una normativa derogatoria, va interpretata restrittivamente e le merci acquistate sulle navi traghetto che collegano un paese terzo ed uno Stato membro vanno assoggettate, in caso di importazione nello Stato membro, all'imposta sulla cifra d'affari ed alle accise specifiche.
b) I Governi della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito e la Commissione sostengono invece che le franchigie fiscali previste dalla direttiva 69/169/CEE, modificata, vanno applicate alle merci di cui all'ordinanza di rinvio che sono state acquistate da viaggiatori sulle navi traghetto che collegano un paese terzo ed uno Stato membro.
Le loro concordi osservazioni specificano che tale affermazione si può dedurre dall'art. 1 della direttiva 69/169/CEE e dalla sentenza della Corte 158/80 (punto 34 della motivazione).
Di conseguenza, come nel caso della franchigia doganale, il luogo in cui il viaggiatore ha acquistato le merci contenute nei bagagli non ha importanza per la concessione della franchigia dagli oneri fiscali, che si tratti di acquisti effettuati nel paese terzo di cui è causa oppure a bordo della nave-traghetto.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.2. Nell'ambito della seconda questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori all'interno della Comunità
paragrafo 1
a)
paragrafo 2
Le attrici nella causa principale sostengono che le franchigie di cui alla normativa comunitaria in materia d'imposta sulla cifra d'affari e di accise non vanno applicate alle merci considerate dall'ordinanza di rinvio ed acquistate nell'ambito di un traffico del genere.
paragrafo 3
A sostegno di tale ragionamento, esse fanno valere una triplice argomentazione:
paragrafo 4
Anzitutto, in forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva 69/169/CEE, la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise si applica solo alle merci che il viaggiatore proveniente da Stati membri della Comunità ha acquistato in conformità alle condizioni generali d'imposizione del mercato nazionale di uno degli Stati membri.
paragrafo 5
Si tratta quindi di una condizione essenziale per l'applicazione della franchigia che non può essere esclusa da una semplice regola di procedura come quella dell'art. 2, 4° comma, della direttiva.
paragrafo 6
Ora, merci acquistate su navi traghetto non si possono considerare parte dei bagagli di un viaggiatore proveniente da Stati membri della Comunità ed, inoltre, tali merci non sono state acquistate conformemente alle condizioni generali di tassazione in vigore sul mercato interno di uno Stato membro, ma, eccezionalmente, in franchigia.
paragrafo 7
In secondo luogo, è vero che a certe condizioni l'art. 2, n. 4, della direttiva concede ai viaggiatori provenienti da Stati membri le franchigie previste nell'ambito del traffico con i paesi terzi qualora non possano comprovare che le merci sono state acquistate in conformità alle condizioni generali di tassazione in vigore sul mercato interno di uno Stato membro, ma tale disposizione non può essere presa in considerazione nella fattispecie. Essa non va applicata al traffico delle navi traghetto fra due Stati membri e le due ipotesi considerate dall'art. 2, 4° comma non sono quelle di specie.
In terzo luogo, la direttiva 69/169/CEE, in quanto presenta carattere derogatorio rispetto alle disposizioni generali della tariffa doganale comune, va interpretata restrittivamente.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.2. Nell'ambito della seconda questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori all'interno della Comunità
paragrafo 1
b)
paragrafo 2
Il Governo della Repubblica federale di Germania ha presentato, su questo preciso punto dell'ordinanza di rinvio, le seguenti osservazioni:
paragrafo 3
in primo luogo si tratta di una questione nuova che non è ancora stata risolta né dal n. 5, né dal n. 6 del dispositivo della sentenza della Corte 7 luglio 1981 nella causa 158/80.
In secondo luogo, le merci non gravate da imposte e la cui franchigia fiscale non è soggetta a restrizioni quantitative non sono esenti da imposta nell'ambito del traffico intracomunitario dei viaggiatori, nei limiti di valore di cui all'art. 2, n. 1, della direttiva 69/169/CEE, qualora non siano state acquistate in conformità alle disposizioni fiscali generali del mercato interno di uno Stato membro.
In terzo luogo, nel caso di merci per le quali la franchigia fiscale è soggetta a restrizioni quantitative (tabacchi manifatturati, alcolici, profumi, caffè, tè) che costituiscono una parte notevole del commercio svolto a bordo di navi traghetto, la normativa comunitaria non prevede espressamente, perché possano fruire delle franchigie nell'ambito del traffico comunitario, che esse siano state acquistate alle condizioni del mercato interno dello Stato membro.
paragrafo 4
Dall'art. 4. n. 4, della direttiva risulta tuttavia che tale condizione vale anche per le merci suindicate soggette a forti imposizioni.
paragrafo 5
In quarto luogo, se gli artt. 2 e 4 della direttiva hanno l'effetto di escludere dal beneficio delle franchigie dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise riscosse all'importazione, le merci non gravate da imposta nell'ambito del traffico intracomunitario dei viaggiatori, ciò non significa che non si possano applicare a dette merci le franchigie in vigore nell'ambito del traffico di viaggiatori fra Stati membri e paesi terzi di cui agli artt. 1 e 4, n. 1, colonna I della direttiva. Tali franchigie, più ridotte, sono tradizionalmente concesse, nella Repubblica federale di Germania, come lo sono negli altri Stati membri, nell'ambito del traffico intracomunitario di viaggiatori a mezzo traghetti ed aerei.
paragrafo 6
Tale prassi non è contraria alla direttiva, anche se questa non considera espressamente gli scambi intracomunitari di merci non gravate da imposta.
paragrafo 7
Dal penultimo considerando della motivazione della direttiva si desume che il Consiglio ha presunto che, in regola generale, le merci importate nel traffico intracomunitário di viaggiatori sono state acquistate dopo aver corrisposto l'onere fiscale nel paese di provenienza. I casi che derogano a tale regola generale non potevano venir ignorati dal Consiglio. Lo conferma proprio l'art. 6 della direttiva modificata, che esclude espressamente dal regime fiscale generale di sgravio le vendite effettuate nei negozi sotto controllo doganale degli aeroporti e a bordo di aerei, se gli acquirenti viaggiano all'interno della Comunità.
paragrafo 8
Detta deroga, che ha senso solo in rapporto ad un esonero fiscale limitato nel paese d'arrivo, va altresì applicata nel caso di collegamenti intracomunitari per mezzo di navi traghetto.
paragrafo 9
D'altra parte, l'ammissione in franchigia di tali prodotti in quantità limitata (con un regime diverso da quello da applicare agli acquisti nelle condizioni dei mercati interni) non costituisce un caso unico nel diritto comunitario e si può in particolare confrontare alle importazioni di merci effettuate nel traffico di viaggiatori dagli appartenenti alle forze armate di uno Stato membro di stanza in un altro Stato membro (art. 5, n 1,3° comma, della direttiva).
paragrafo 10
A sostegno di questa tesi, inoltre, si osserva che, contrariamente ai dazi doganali, le accise non sono finora state rigorosamente disciplinate dalla normativa comunitaria. Cosi, né le strutture fiscali, nelle linee essenziali, né l'aliquota d'imposizione hanno fino ad oggi costituito oggetto di armonizzazione.
paragrafo 11
Pertanto, dal punto di vista delle imposte di consumo, non vi è alcuna differenza fra le importazioni da paesi terzi e quelle provenienti dalla Comunità.
paragrafo 12
In mancanza di armonizzazione delle accise, non vi è alcun motivo obiettivo per trattare più sfavorevolmente le merci acquistate nei duty free shops ed importate dall'interno della Comunità di quelle provenienti da paesi terzi.
paragrafo 13
Il Governo della Repubblica federale di Germania insiste altresì nel confutare le riserve manifestate nei confronti di detta tesi dal giudice di rinvio e precisa che né dalle disposizioni della direttiva, né dalla sua motivazione si può desumere che solo le merci acquistate in un territorio e non a bordo di una nave possono essere esonerate da imposta nell'ambito degli scambi intracomunitari.
paragrafo 14
Non si può neppure dedurre dalla direttiva che la franchigia fiscale è del tutto soppressa quando non sono soddisfatte nell'ambito degli scambi intracomunitari le condizioni elencate dalla direttiva per l'importazione in franchigia di superiori quantità di prodotti tassati ad aliquota intera.
paragrafo 15
Non ha importanza infine, per l'esonero dalle imposte, che le merci acquistate a bordo di mezzi di trasporto negli scambi intracomunitari siano state gravate da imposta in un paese terzo.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.2. Nell'ambito della seconda questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori all'interno della Comunità
paragrafo 1
e)
paragrafo 2
Il Governo del Regno Unito sostiene che la soluzione da dare a questa parte della questione sollevata dal giudice di rinvio è della massima importanza e che le agevolazioni concesse ai viaggiatori in materia fiscale sono state riconosciute dal diritto internazionale molto prima che fosse creata la Comunità.
paragrafo 3
È pertanto impensabile che agevolazioni del genere, ormai istituzionalizzate, vengano abolite in mancanza di una specifica legislazione comunitaria che rispetti tutte le garanzie previste dal Trattato.
paragrafo 4
Ora, tale legislazione non esiste e, di fatto, il mantenimento del sistema vigente dei duty free shops è esplicitamente riconosciuto dall'art. 6, n. 2, della direttiva 69/169/CEE, modificata.
paragrafo 5
Questa tesi si basa anzitutto sull'esame della genesi della normativa comunitaria in materia, in secondo luogo sull'analisi delle disposizioni della direttiva 69/169/CEE, modificata, ed in terzo luogo sul fatto che tale interpretazione dei testi normativi non è contraria alla sentenza della Corte nella causa 158/80.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.2. Nell'ambito della seconda questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori all'interno della Comunità › c)1. La genesi della normativa › c)1.a) I lavori preparatori e la motivazione della direttiva 69/169/CEE
paragrafo 1
In primo luogo, all'atto dell'adozione della direttiva, il commercio in franchigia costituiva già un'importante attività economica, cosicché in mancanza di una volontà espressa risultante dalla motivazione o dal testo stesso della direttiva, lo scopo da essa perseguito non poteva essere quello di abolire tale commercio.
paragrafo 2
In caso contrario e tenuto conto delle disposizioni degli artt. 190 e 234 del Trattato CEE, un'intenzione del genere avrebbe dovuto essere manifestata in modo chiaro.
paragrafo 3
Ora, il quarto considerando della motivazione della direttiva, nel far riferimento alla regola generale secondo cui le merci possono venir acquistate nel paese di provenienza solo versando gli oneri fiscali, riconosce implicitamente che esistevano, nel 1969, circostanze eccezionali nelle quali taluni prodotti potevano venir acquistati nel paese di provenienza anche senza aver corrisposto le relative tasse.
paragrafo 4
Dal secondo considerando della motivazione della direttiva si desume altresì che un'altra finalità da essa perseguita era una maggiore liberalizzazione del regime di tassazione delle importazioni nel traffico di viaggiatori fra Stati membri. Tale considerando sarebbe stato inadeguato se gli autori della direttiva avessero inteso abolire le importazioni in esenzione fiscale concesse ai viaggiatori.
paragrafo 5
In secondo luogo, il fondamento giuridico della direttiva 69/169/CEE e delle direttive che l'hanno modificata è l'art. 99 del Trattato relativo all'armonizzazione delle imposte indirette, comprese le imposte sulla cifra d'affari e le accise. In ciò consiste la differenza col regolamento del Consiglio n. 1544/69, relativo alle franchigie dai dazi doganali, che è stato adottato ai sensi dell'art. 28 del Trattato CEE.
paragrafo 6
Di conseguenza, se la Corte, nella sentenza 158/80, ha dichiarato che il regolamento n. 1544/69 contiene una disciplina esauriente nel settore a cui si applica, la direttiva 69/169/CEE ed i suoi emendamenti successivi vanno invece considerati come normativa diretta ad armonizzare le legislazioni nazionali degli Stati membri in materia fiscale. La diversa portata dei due articoli del Trattato risulta peraltro implicitamente dal ragionamento seguito dalla Corte.
paragrafo 7
In terzo luogo, nonostante i dubbi e le divergenze di opinione che hanno potuto sorgere nell'interpretazione dell'art. 6, n. 1, della direttiva, detto articolo osta, in realtà, solo alla concessione di sgravi fiscali per merci già tassate che fruiscono delle franchigie previste dalla direttiva.
paragrafo 8
La Commissione, dopo aver esaminato la questione, ha concluso che era necessario proporre una regolamentazione integrativa onde limitare espressamento lo sgravio per le merci che hanno fruito delle franchigie previste dalla direttiva.
paragrafo 9
A questo punto è chiaro che tali proposte non riguardavano le vendite effettuate nei negozi sotto controllo doganale degli aeroporti e a bordo di aerei per le quali è stata prevista un'ulteriore proposta della Commissione.
paragrafo 10
Questa tesi è confermata dalla proposta della Commissione per una seconda direttiva che modifica la direttiva originaria (GU C 106, pag. 16, del 23. 10. 1971). D'altra parte, una volta adottata, la direttiva 72/230/CEE ha introdotto un certo numero di modifiche all'art. 6 della direttiva iniziale ed ha soprattutto disposto la seguente riserva iniziale al n. 2 dell'art. 6: «senza pregiudizio del regime applicabile alle vendite effettuate nei negozi sotto controllo doganale degli aeroporti e a bordo di aerei ...». Detta parte di frase costituisce il riconoscimento giuridico espresso del regime di vendite ai viaggiatori nei duty free shops già esistenti negli Stati membri.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.2. Nell'ambito della seconda questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori all'interno della Comunità › c)1. La genesi della normativa › c) 1.b) Le successive proposte di regolamentazione
paragrafo 1
Dopo l'adozione della direttiva 12 giugno 1972, n. 230, la Commissione ha presentato al Consiglio il 22 settembre 1972, la proposta di una terza direttiva (GU C 113, pag. 15, del 28. 10. 1972) poi, il 16 novembre 1972, una proposta di regolamento del Consiglio (GU C 134, pag. 34, del 27. 12. 1972) che comprendevano disposizioni relative alle vendite in franchigia nei punti di vendita degli aeroporti, a bordo di aerei, di navi e di aliscafi.
paragrafo 2
Anche se tali proposte non sono state ratificate, il semplice fatto che la Commissione abbia sentito, nel 1972, la necessità di una regolamentazione speciale per i duty free shops, dimostra che la direttiva 69/169/CEE, modificata dalla direttiva 72/230, non ha mai avuto per oggetto o per effetto di disciplinare i regimi di vendita in franchigia negli Stati membri.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.2. Nell'ambito della seconda questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori all'interno della Comunità › c)1. La genesi della normativa › c)1.c) Le ulteriori modifiche della direttiva
paragrafo 1
Poiché la frase «senza pregiudizio del regime..» è stata mantenuta nella terza direttiva (n. 78/1032), la cui motivazione non fa minimamente cenno della situazione delle vendite in franchigia, neppure tale direttiva modifica il regime vigente negli Stati membri.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.2. Nell'ambito della seconda questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori all'interno della Comunità › c)2. Il testo modificato della direttiva 69/169 › c)2.a) Significato della riserva iniziale «senza pregiudizio ...» di cui all'art. 6, n. 2, della direttiva
paragrafo 1
Occorre esaminare lo scopo preciso della riserva per stabilire se, pur salvaguardando il regime dei negozi sotto controllo doganale degli aeroporti e a bordo degli aerei, la si possa anche considerare idonea a coprire le vendite di merci, in esenzione da imposta sulla cifra d'affari e da accise, ai viaggiatori a bordo di traghetti che circolano fra due Stati membri.
paragrafo 2
E opportuno e conforme allo scopo manifesto della riserva interpretarla nel senso che essa comprende, nel suo ambito d'applicazione, i regimi relativi alle vendite effettuate a terra, in particolare nei negozi sotto controllo doganale dei capolinea degli aliscafi e a bordo di traghetti nel traffico intracomunitario.
paragrafo 3
Scopo della direttiva è infatti quello di garantire il regime generale scaturito dalle vendite «a bordo» di un mezzo di trasporto che varca frontiere internazionali.
paragrafo 4
Il fatto che nel 1969 e nel 1972 non esistesse, fra i sei Stati membri originari, un traffico di aliscafi o di traghetti di linea fra quegli Stati, con contemporaneo commercio di merci in franchigia, viene a confermare la suddetta tesi.
Dal punto di vista pratico, non vi è differenza fra i vari regimi relativi alle vendite effettuate nei negozi sotto controllo doganale, vuoi che si tratti di capolinea di aliscafi, di aeroporti o di vendite a bordo di aerei o di traghetti.
paragrafo 5
L'interpretazione estensiva della riserva preliminare traduce quindi il chiaro intendimento del legislatore.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.2. Nell'ambito della seconda questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori all'interno della Comunità › c)2. Il testo modificato della direttiva 69/169 › c)2.b) Le altre disposizioni della direttiva 69/169/CEE, modificata
paragrafo 1
L'insieme del testo modificato della direttiva conferma l'interpretazione secondo cui non vi è mai stata l'intenzione di soppiantare, con le disposizioni comunitarie, le norme dei singoli Stati membri relative alle vendite in franchigia per quanto riguarda le imposte sulla cifra d'affari e le accise.
paragrafo 2
La direttiva 69/169/CEE, come modificata, nella parte relativa alle imposte sulla cifra d'affari, costituisce una deroga ope legis al principio di base definito dalla sesta direttiva del Consiglio, 77/388/CEE in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, secondo cui, se all'esportazione è stata concessa la franchigia dalla imposte sulla cifra d'affari, l'imposta va applicata all'importazione in un altro Stato membro. Viceversa, nel suo ambito d'applicazione limitato, la direttiva 69/169/CEE pone l'accento sullo sgravio dall'imposta all'importazione in un altro Stato.
paragrafo 3
L'art. 2, n. 1, della direttiva 69/169/CEE, come modificata, va inteso in questo contesto.
paragrafo 4
Esso consente, certo, la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise riscosse all'importazione di merci in uno Stato membro solo se le merci sono state acquistate previo versamento di tutti gli oneri fiscali vigenti nel mercato interno di uno Stato membro e non prevede alcuna eccezione a tale requisito.
paragrafo 5
Ha quindi per oggetto di definire i limiti di valore delle merci che, essendo già state tassate, possono essere esentate da qualsiasi ulteriore imposizione se contenute nei bagagli personali di un viaggiatore che si sposta nell'ambito del traffico intracomunitário. Si tratta pertanto di un settore completamente diverso dal regime in vigore per le vendite nei duty free shops nel territorio di uno Stato membro o a bordo di un mezzo di trasporto fra due Stati membri.
paragrafo 6
D'altra parte, nella versione originaria, l'articolo non conteneva una condizione del genere.
paragrafo 7
Tale interpretazione è confermata dall'analisi dell'art. 2, n. 4, della direttiva introdotto dalla terza direttiva 19 dicembre 1978, relativa a due tipi particolari di viaggio fra Stati membri.
paragrafo 8
A proposito dell'art. 4, n. 1, della direttiva, relativo ai limiti quantitativi per certi prodotti, esso persegue il medesimo scopo sia per quanto riguarda le merci le cui quantità sono limitate, sia per le merci indeterminate, in considerazione soprattutto del tenore dell'art. 4, n. 4, introdotto anch'esso dalla terza direttiva del 1978.
paragrafo 9
L'art. 6, n. 1, che vieta che gli sgravi da imposte sulla cifra d'affari siano concessi a viaggiatori il cui domicilio, residenza abituale o centro d'attività professionale è situato in uno Stato membro e che hanno già beneficiato di franchigia da imposte all'importazione di merci in uno Stato membro in forza degli artt. 2 e 4 della direttiva, va anch'esso esaminato nel suddetto contesto.
paragrafo 10
Il divieto posto da questa disposizione è motivato dal fatto che tali merci dovrebbero già essere state acquistate previo versamento degli oneri fiscali vigenti nel mercato interno di uno Stato membro e l'art. 6, n. 1, ha quindi ambito d'applicazione limitato, distinto dal regime prevalente in materia di vendite in franchigia consentite dalla prassi degli Stati membri.
paragrafo 11
Gli altri paragrafi dell'art. 6, esclusa la riserva iniziale dell'art. 6, n. 2, riguardano solo le vendite al minuto, correnti in uno Stato membro, nonché le norme di procedura relative alla concessione dello sgravio. Essi concernono solo le merci che non fruiscono delle franchigie dell'art. 2, n. 1,0 dell'art. 4 della direttiva.
paragrafo 12
Pertanto, detti paragrafi non si riferiscono alla prassi delle vendite in franchigia. Quindi, il divieto di sgravio relativo alle accise di cui alla fine dell'art. 6, n. 2, riguarda solo lo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per le vendite al minuto correnti.
paragrafo 13
Da tutto quanto sopra, nonché dallo scopo rivelato dalla Commissione nel proporre gli emendamenti alla direttiva 69/169/CEE e nonostante la portata di questa, si desume che la prassi del Regno Unito s'ispira a disposizioni della direttiva 69/169/CEE, come modificata.
paragrafo 14
In attesa di una esauriente normativa comunitaria in materia, il Regno Unito concede ai viaggiatori che entrano nel suo territorio, seppure provenendo direttamente da un altro Stato membro, «i limiti inferiori paesi terzi» per la franchigia da imposta sulla cifra d'affari e da accise di cui agli artt. 1 e 4, n. 1, colonna I, della direttiva modificata, salvo se il viaggiatore è in grado di comprovare che le merci, per cui è chiesta la franchigia, sono state acquistate previo versamento degli oneri fiscali nel mercato interno di uno degli Stati membri.
paragrafo 15
Solo in tal caso il viaggiatore può beneficiare delle maggiori franchigie di cui agli artt. 2 e 4, n. 1, colonna II della direttiva.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.2. Nell'ambito della seconda questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori all'interno della Comunità › c)3. La portata della sentenza 7 luglio 1981, nella causa 158/80
paragrafo 1
L'interpretazione proposta alla Corte nella presente fattispecie non è contraria alla suddetta sentenza.
paragrafo 2
Anzitutto la riserva iniziale dell'art. 6, n. 2, della direttiva riconosce agli Stati membri una competenza limitata per la concessione delle franchigie.
In secondo luogo, il n. 6 del dispositivo della sentenza della Corte non significa che le direttive esistenti sono pienamente esaurienti nel senso che la competenza di uno Stato membro a concedere franchigie da imposte sulla cifra d'affari e da accise va ricercata nelle direttive modificate, escludendo qualsiasi altra fonte, ma che la volontà del Consiglio era piuttosto di introdurre progressivamente un sistema completo di franchigie da imposte sulla cifra d'affari e da accise per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.
paragrafo 3
Orbene, un siffatto sistema generale di franchigie non è stato finora realizzato ed in particolare, il regime duty free non è ancora disciplinato da una normativa comunitaria.
paragrafo 4
Pertanto, in attesa che detta normativa intervenga, è necessario che lo Stato membro che desidera concedere franchigie diverse da quelle espressamente previste dalle direttive, tenga conto delle disposizioni delle stesse ed in particolare, nella fattispecie, della riserva iniziale dell'art. 6, n. 2, della direttiva.
paragrafo 5
In terzo luogo, anche se la Corte non ha precisato nella sua sentenza il significato della riserva dell'art. 6, n. 2, l'avvocato generale vi ha fatto cenno nelle sue conclusioni attribuendole ampia portata.
paragrafo 6
Concludendo, la soluzione esatta da dare a questa parte della questione sollevata dal giudice di rinvio potrebbe essere la seguente:
paragrafo 7
«l'importazione di merci in franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise per i viaggiatori comunitari che le hanno acquistate a bordo di navi o di aerei o in negozi sotto controllo doganale, costituisce un settore riservato, ancora disciplinato dalle normative nazionali degli Stati membri, che presentano un notevole grado di uniformità ... In subordine, se gli Stati membri conservano solo le competenze limitate, attribuite dalle relative direttive, di concedere franchigie diverse da quelle previste dalle direttive stesse, adottando le limitazioni monetarie e quantitative di cui agli artt. 2, n. 4, e 4, n. 4, relative ad importazioni analoghe, uno Stato membro potrebbe allora concedere a giusto titolo una franchigia prevista dalla direttiva».
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.2. Nell'ambito della seconda questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori all'interno della Comunità › d) La Commissione si rimette su questo punto al prudente apprezzamento della Corte
paragrafo 1
d)1.
paragrafo 2
Essa presenta, in via preliminare, quattro tipi di osservazioni.
paragrafo 3
Secondo la direttiva 69/169/CEE (art. 2, n. 1) la franchigia da imposte sul valore aggiunto e da accise può applicarsi alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da Stati membri, se esse soddisfano le condizioni di cui agli artt. 9 e 10 del Trattato, se sono cioè in libera pratica negli Stati membri, nonché se sono state acquistate in conformità alle disposizioni fiscali generali che disciplinano il mercato interno di uno Stato membro.
Secondo il giudice di rinvio, tali condizioni non sono soddisfatte perché le merci vendute sui traghetti sono, vuoi merci provenienti da paesi terzi che non sono in libera pratica, vuoi merci provenienti dalla Comunità che non sono state tassate in uno degli Stati membri.
La questione sollevata dal Finanzgericht pone un problema di diritto nuovo che non è stato risolto dalla sentenza della Corte nella causa 158/80, la quale ha trattato, per quanto riguarda il traffico intracomunitario, solo i casi previsti dalle disposizioni derogatorie dell'art. 2, n. 4, della direttiva.
paragrafo 4
Ciò non avviene nella fattispecie, in quanto la questione sollevata dal giudice di rinvio non precisa né se il tragitto passi dal territorio di un paese terzo, né se la nave abbia fatto scalo in una parte di territorio di uno Stato membro nella quale non vengono applicate le condizioni generali di tassazione.
paragrafo 5
Pertanto, la questione che la Corte deve risolvere per pronunciarsi sulla legittimità della vendita di merci, in franchigia da imposte, sui traghetti nel traffico intracomunitario e dell'importazione in franchigia di tali merci nello Stato membro di destinazione, è se la direttiva 69/169/CEE comprenda tale eccezione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.2. Nell'ambito della seconda questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori all'interno della Comunità › d) La Commissione si rimette su questo punto al prudente apprezzamento della Corte
paragrafo 1
d)2.
paragrafo 2
La Commissione sostiene che, se risultasse che la riserva dell'art. 6, n. 2, a favore dei duty free shops costituisce effettivamente deroga al principio della direttiva, sarebbe possibile estendere, per analogia, la deroga alla vendita di merci in franchigia a bordo dei traghetti, in quanto la deroga è stata introdotta nel 1972, cioè in un'epoca in cui praticamente non esisteva, nella Comunità dei Sei, traffico di traghetti fra gli Stati membri.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.2. Nell'ambito della seconda questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori all'interno della Comunità › d) La Commissione si rimette su questo punto al prudente apprezzamento della Corte
paragrafo 1
d)3.
paragrafo 2
Tuttavia, per la Commissione la questione essenziale è se la riserva dell'art. 6, n. 2, a favore dei duty free shops contenga una deroga generale al sistema della direttiva.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.2. Nell'ambito della seconda questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori all'interno della Comunità › d) La Commissione si rimette su questo punto al prudente apprezzamento della Corte › d)3.a) Argomenti presentati dalla Commissione a sostegno della tesi secondo cui la riserva dell'art. 6, n. 2, va interpretata restrittivamente
paragrafo 1
In primo luogo, poiché l'art 2, n. 1, della direttiva impone che le merci considerate soddisfino le condizioni di cui agli artt. 9 e 10 del Trattato, siano cioè in libera pratica negli Stati membri, ci si deve riferire alle osservazioni relative alle franchigie doganali che si possono concedere nel traffico intracomunitario.
In secondo luogo, la direttiva 69/169/CEE costituisce una deroga alle disposizioni di diritto comunitario in materia d'imposta sul valore aggiunto. Secondo la sesta direttiva sull'IVA, la materia è disciplinata dal principio del paese di destinazione, le merci sono cioè esonerate, all'atto dell'esportazione da uno Stato membro, dall'IVA ivi riscossa e sottoposte, al momento dell'importazione in un altro Stato membro, all'IVA applicata da quest'ultimo.
paragrafo 2
Ora, la direttiva 69/169/CEE costituisce una deroga a tale principio in quanto impone, nell'ambito del traffico intracomunitario di viaggiatori, il principio del paese di provenienza nell'applicare l'imposta sulla cifra d'affari.
paragrafo 3
Infatti, le merci per le quali sono stati corrisposti gli oneri fiscali applicati in uno Stato membro si devono poter trasportare senza ulteriori formalità in un altro Stato membro nei bagagli del viaggiatore.
paragrafo 4
È la ragione per cui la direttiva vieta, all'art. 6, n. 1, che siano concessi sgravi per le forniture a viaggiatori residenti in uno Stato membro e che fruiscono del regime di franchigia previsto dalla direttiva.
paragrafo 5
Tale divieto di sgravio ha lo scopo di evitare che nel traffico intracomunitário di viaggiatori siano importate in franchigia da imposta in uno Stato membro merci per le quali non sono stati corrisposti oneri fiscali nel paese di provenienza.
paragrafo 6
In terzo luogo, la Commissione precisa che l'interesse della riserva iniziale dell'art. 6, n. 2, a favore delle vendite nei duty free shops consiste nel fatto che dette vendite sfuggono al divieto di sgravio per quanto riguarda le accise nel traffico coi paesi terzi (art. 6, n. 2, 2 a frase) ed all'obbligo di rispettare le formalità di cui all'art. 6, n. 4 (sgravio ex post o rilascio del visto dell'autorità doganale).
paragrafo 7
È così che è stato inteso il significato da attribuire alla suddetta riserva. Tuttavia, la formulazione della riserva, poco felice dal punto di vista semantico, può indurre a pensare, per quanto riguarda il regime da applicare alle accise (cioè il divieto assoluto di sgravio all'atto dell'esportazione) che è pertanto vietato qualsiasi sgravio per i duty free shops come per il resto del commercio al minuto.
paragrafo 8
In quarto luogo, siffatta interpretazione della riserva dell'art. 6, n. 2, implica che il divieto assoluto di sgravio nel traffico intracomunitário per le merci contenute nei bagagli dei viaggiatori che fruiscono di franchigie, valga anche per le vendite effettuate nei duty free shops degli aeroporti e a bordo degli aerei.
paragrafo 9
Di conseguenza, la vendita di merci in franchigia, nei duty free shops, nell'ambito dei limiti quantitativi e di valore fissati dagli artt. 2 e 4 della direttiva, non è conforme alle disposizioni della direttiva 69/169/CEE.
paragrafo 10
Tale interpretazione è confermata dal fatto che i suddetti articoli non prevedono alcuna deroga per l'importazione in franchigia nel paese di destinazione delle merci non tassate contenute nei bagagli dei viaggiatori.
paragrafo 11
In quinto luogo, ci si richiama alle proposte di una terza direttiva e di un regolamento presentate al Consiglio il 22 settembre 1972 ed il 6 novembre 1972 dirette a consentire la vendita di merci in franchigia da dazi doganali e da oneri fiscali solo ai viaggiatori muniti di titolo di trasporto con destinazione in un paese terzo.
paragrafo 12
Tali proposte sono state infine ritirate dopo parecchi anni di consultazioni infruttuose durante le quali gli Stati membri hanno assunto posizioni contrastanti.
paragrafo 13
Concludendo, la suddetta interpretazione della riserva di cui all'art. 6, n. 2, della direttiva si basa essenzialmente sul contesto nel quale si inserisce e che è costituito da disposizioni che concedono sgravi nel traffico dei viaggiatori per le merci esportate verso paesi terzi ed all'interno della Comunità, purché, nell'ultimo caso, non si tratti di merci coperte dalle franchigie previste dalla direttiva.
paragrafo 14
Se tale interpretazione venisse accettata dalla Corte ed in considerazione del tenore del n. 6. del dispositivo della sentenza 7 luglio 1981, nella causa 158/80, se ne dovrebbe desumere che gli Stati membri non sono competenti per consentire, nel traffico intracomunitario, la vendita in franchigia di merci, al di fuori delle deroghe disposte dalla direttiva. La conclusione varrebbe necessariamente per la vendita in franchigia di merci sui traghetti che collegano gli Stati membri.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.2. Nell'ambito della seconda questione pregiudiziale: il trasporto di viaggiatori all'interno della Comunità › d) La Commissione si rimette su questo punto al prudente apprezzamento della Corte › d)3.b) Argomenti dedotti dalla Commissione a sostegno dell'interpretazione ampia della portata della riserva iniziale dell'art. 6, n. 2
paragrafo 1
Anzitutto un'interpretazione rigorosa come quella sopra proposta non è conforme ai fini perseguiti dalla riserva.
paragrafo 2
La possibilità di sgravio per quanto riguarda le accise ha infatti per i duty free shops importanza economica molto maggiore dell'esonero dall'imposta sul valore aggiunto.
paragrafo 3
Il regime speciale che la riserva dell'art. 6, n. 2, tende a conferire ai duty free shops verrebbe pertanto privato del suo contenuto essenziale se tali negozi fossero anch'essi soggetti al divieto di sgravio per quanto riguarda le accise.
paragrafo 4
In secondo luogo, il tenore letterale stesso della riserva iniziale dell'art. 6, n. 2, non osta a un'interpretazione del genere in quanto nel 1972, data in cui tale disposizione veniva introdotta nella direttiva, non esisteva regolamentazione comunitaria per i regimi da applicare alle vendite effettuate nei punti di vendita sotto controllo doganale degli aeroporti o a bordo degli aerei e poteva quindi trattarsi solo del regime applicato da ciascun Stato membro.
paragrafo 5
Ora, anche a quel momento la vendita di merci in franchigia nei duty free shops era una prassi diffusa negli Stati membri.
paragrafo 6
In terzo luogo, nelle conclusioni presentate ai fini della sentenza 7 luglio 1981, l'avvocato generale ha riconosciuto una portata molto ampia alla riserva dell'art. 6, n. 2. Esso si è inoltre chiesto se tale riserva non si potesse ritenere comprensiva anche della vendita di merci in franchigia ai viaggiatori nel traffico intracomunitário, in tutte le sue forme.
In ultimo luogo, l'abolizione delle franchigie concessa nell'ambito dei duty free shops avrebbe notevoli conseguenze economiche ed aumenterebbe sensibilmente il prezzo dei voli o delle traversate sui traghetti.
paragrafo 7
È lecito pensare che il legislatore comunitario, nel disporre la riserva dell'art. 6, n. 2, ha inteso ratificare la prassi vigente negli Stati membri sino all'introduzione di una normativa comunitaria in materia.
paragrafo 8
Se la Corte giungesse alla conclusione che tale riserva costituisce una deroga generale al sistema della direttiva, ne conseguirebbe che la vendita in franchigia nei duty free shops è lecita nei limiti stabiliti dalla direttiva (negozi sotto controllo doganale degli aeroporti ed a bordo di aerei). Lo stesso ragionamento andrebbe trasposto al caso delle vendite in franchigia a bordo di traghetti, nell'ambito delle franchigie previste dalla direttiva.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni sulle vere e proprie questioni pregiudiziali › 2. Sulla franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise › 2.2. Le altre osservazioni presentate alla Corte sono differenziate secondo le questioni sollevate dal giudice di rinvio › 2.2.3. Nell'ambito della terza questione pregiudiziale: il traffico intracomunitario combinato nave-traghetto
paragrafo 1
a) Le osservazioni delle attrici nella causa principale sono state riassunte sub e) 1.3.a).
b) Per le osservazioni del Governo della Repubblica federale di Germania v. sub c) 1.3.b).
c) La Commissione sostiene che va data soluzione negativa alla questione se, nell' ambito di un viaggio intracomunitario combinato nave-autobus, sia compatibile col diritto comunitario la franchigia da imposte sulla cifra d'affari e da accise.
Una soluzione del genere si imporrebbe evidentemente se la Corte ritenesse che la riserva posta dall'art. 6, n. 2, non costituisce una deroga generale al sistema della direttiva 69/169/CEE.
In tal caso, ciò che è vietato per i traghetti che provvedono ai collegamenti comunitari dovrebbe esserlo anche, nello stesso modo, per le navi che trasportano passeggeri in gita o partecipanti a viaggi combinati per mare e per terra.
Anche se la Corte ritenesse che la riserva dell'art. 6, n. 2, costituisce una deroga al sistema generale della direttiva, tale riserva non potrebbe essere applicata nel caso di gite combinate. Infatti, a differenza delle vendite in franchigia da oneri fiscali nei duty free shops degli aeroporti, a bordo di aerei e di traghetti che consentono ai passeggeri di acquistare merci in franchigia in occasione di un volo o di una traversata, le gite combinate, come peraltro avveniva per le «crociere del burro», hanno essenzialmente lo scopo non di effettuare un viaggio, ma di consentire di acquistare a bordo della nave, con esigue spese di trasporto, merci in franchigia da imposta e di importarle nel paese di partenza senza dover corrispondere gli oneri fiscali.
Si tratta quindi di un'operazione che consiste nelľaggirare le norme fiscali di diritto comunitario.
In un caso del genere non deve pertanto venir concessa alcuna franchigia fiscale.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › D — Proposte di soluzioni suggerite alla Corte
punto 1
Le attrici nella causa principale propongono di risolvere come segue le questioni sollevate dal giudice di rinvio:
«I regolamenti del Consiglio n. 1544/69 e 10 luglio 1975, n. 1818, nonché la direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE, nella loro rispettiva ultima versione, vanno interpretati nel senso che le franchigie menzionate in materia di dazi doganali e, rispettivamente, di prelievi all'importazione di prodotti agricoli o di prodotti di trasformazione agricola, di imposta sulla cifra d'affari e di accise non si applicano alle merci acquistate sui traghetti che non sono in libera pratica negli Stati membri o che non sono gravate da imposta sulla cifra d'affari e da accise di Stati membri o di paesi terzi, indipendentemente da se i traghetti circolano fra uno Stato membro ed un paese terzo, oppure fra Stati membri».
punto 2
Il Governo della Repubblica federale di Germania suggerisce di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate dal giudice di rinvio :
Quanto alla prima questione:
«Il regolamento del Consiglio 23 luglio 1969, n. 1544, e la direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, n. 169, nella versione in vigore al momento dei fatti, vanno interpretati nel senso che le esenzioni doganali e fiscali relative alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi si applicano anche, ad altre condizioni, ai prodotti acquistati a bordo di traghetti che trasportano i viaggiatori fra un paese terzo ed uno Stato membro. In proposito è irrilevante se i prodotti siano stati eventualmente gravati da dazi della tariffa doganale comune, da prelievi agricoli o da tasse d'effetto equivalente di diritto comunitario, da imposte sulla cifra d'affari e anche da accise di uno Stato membro o dagli oneri fiscali di un paese terzo, oppure se i prodotti abbiano fruito di agevolazioni all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune.»
Quanto alle questioni 2 e 3:
«La direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, n. 169, nella versione in vigore al momento dei fatti, consente di concedere esenzioni fiscali per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, qualora si tratti di prodotti acquistati a bordo dei traghetti che collegano gli Stati membri, provenienti dalla messa in libera pratica doganale di uno Stato membro, ma che non sono stati gravati da imposte sulla cifra d'affari o da accise di uno Stato membro, ed importati negli effetti personali da viaggio. Lo stesso vale qualora i prodotti siano sdoganati e messi in libera pratica non nello Stato membro in cui si trova il porto nel quale si conclude il viaggio, ma solo in un altro Stato membro. È irrilevante se i prodotti siano stati gravati da oneri fiscali di un paese terzo.»
punto 3
Il Governo del Regno Unito propone di risolvere come segue le questioni sollevate dal giudice di rinvio:
Quanto alla questione n. 1 :
«Il regolamento del Consiglio 23 luglio 1969, n. 1544, modificato da ultimo dal regolamento del Consiglio 17 novembre 1981, n. 3313, ed il regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1818, modificato dal regolamento del Consiglio 27 novembre 1978, n. 2780, nonché la direttiva 28 maggio 1969, n. 169, modificata dalla direttiva 17 novembre 1981, n. 933, vanno interpretati nel senso che le franchigie da essi previste in materia di dazi doganali, di prelievi agricoli, di imposte sulla cifra d'affari e di accise si applicano anche alle merci che non si trovano in libera pratica negli Stati membri o non soggette ad imposte sulla cifra d'affari o ad accise negli Stati membri o nei paesi terzi, qualora dette merci siano state acquistate dai viaggiatori sui traghetti adibiti al trasporto di viaggiatori fra uno Stato membro ed un paese terzo».
Quanto alla questione n. 2:
«Le disposizioni menzionate nella seconda questione vanno interpretate nel senso che merci che non si trovano in libera pratica negli Stati membri ed acquistate dai viaggiatori sui traghetti adibiti al trasporto di viaggiatori fra gli Stati membri non possono fruire della franchigia dai dazi doganali e dalle imposte riscosse all'atto dell'importazione di prodotti agricoli. Se le merci sono in libera pratica e sono stati corrisposti tutti i dazi doganali e le imposte all'importazione di prodotti agricoli, gli Stati membri possono mantenere la prassi che consiste nel concedere franchigie dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise relative all'importazione di merci vendute ai viaggiatori a bordo dei traghetti adibiti al trasporto di passeggeri fra gli Stati membri».
punto 4
Il Governo della Repubblica d'Irlanda propone di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate dal giudice di rinvio:
«I duty free shops nei collegamenti regolari a mezzo traghetto nell'ambito del traffico intracomunitario di viaggiatori non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva n. 69/169/CEE, come modificata, per il semplice motivo che le istituzioni comunitarie non sono ancora riuscite ad adottare provvedimenti adeguati».
punto 5
La Commissione suggerisce di risolvere come segue le questioni sollevate dal giudice di rinvio :
«1. Le disposizioni di diritto comunitario relative alle franchigie da concedere alle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori (regolamento del Consiglio n. 1544/69, regolamento del Consiglio n. 1818/75 e direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE) vanno interpretate nel senso che le franchigie dai dazi doganali, dalle imposte riscosse all'importazione di prodotti agricoli o di taluni prodotti di trasformazione agricola, dall'imposta sulla cifra d'affari e da accise, si applicano anche alle merci che non sono in libera pratica negli Stati membri e per le quali non sono state corrisposte le imposte sulla cifra d'affari e le accise da applicare negli Stati membri, acquistate dai viaggiatori sui traghetti che collegano uno Stato membro ed un paese terzo.
2. Le disposizioni menzionate nella questione n. 2 vanno interpretate nel senso che nel traffico di viaggiatori fra gli Stati membri non sono consentite la vendita di merci in franchigia da dazi doganali e da prelievi agricoli ai viaggiatori che si trovano a bordo dei traghetti e la loro importazione in franchigia nello Stato in cui si conclude il viaggio.
Per quanto riguarda le franchigie dalla tassa sul valore aggiunto e dalla accise e la loro compatibilità col diritto comunitario, la soluzione della questione dipende, secondo la Commissione, dall'interpretazione dell'art. 6, n. 2, della direttiva n. 69/169/CEE, interpretazione per la quale la Commissione si rimette al giudizio della Corte.
3. Quanto alle gite combinate per mare e per terra, la Commissione rinvia, per la franchigia dai dazi doganali e dai prelievi agricoli, alle considerazioni esposte sub 2.
La Commissione risponde negativamente alla questione se la franchigia dalla tassa sulla cifra d'affari e dalle accise sia compatibile col diritto comunitario».
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 20 settembre 1983 hanno presentato osservazioni orali le società Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH e Rewe-Markt Herbert Kureit, rappresentate dal sig. Gert Meier, capo dell'ufficio legale della Rewe-Central AG, il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Arved Deringer, in qualità di agente, assistito dal sig. Frank Olbertz, in qualità di perito, la società Förde-Reederei GmbH, con ľavv. Walter Seuffert, il Governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra Dagtoglou e dal sig. John Laws, in qualità di agenti, il Governo della Repubblica d'Irlanda, rappresentato dal sig. James O'Riley, in qualità di agente, il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. Gerard Boivineau, in qualità di agente, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Erich Zimmermann, in qualità di agente.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 novembre 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza del 4 agosto 1982, giunta alla Corte il 18 ottobre 1982, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto diverse questioni pregiudiziali, a norma dell'articolo 177 del Trattato CEE, relative all'interpretazione del regolamento del Consiglio 23 luglio 1969, n. 1544, modificato, relativo al trattamento doganale delle merci contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori (GU L 181, pag. 1), della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, n. 169, modificata, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sull'entrata e dalle altre imposizioni interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133, pag. 6) e del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1818, modificato, relativo ai prelievi agricoli, agli importi compensativi e alle altre imposizioni all'importazione gravanti sui prodotti agricoli e su talune merci risultanti dalla loro trasformazione contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori (GU L 185, pag. 3).
punto 2
Dette questioni sono insorte nell'ambito di una controversia tra una grossista ed un dettagliante della Repubblica federale di Germania e gli uffici doganali del Land Schleswig-Holstein, competenti per il settore costiero del Mare del Nord e del Baltico. L'azione degli attori mirava, in un primo tempo, a far ingiungere all'amministrazione doganale di astenersi dall'ammettere l'importazione in franchigia delle merci che i viaggiatori riportano nel bagaglio personale al ritorno dalle crociere marittime.
punto 3
La controversia, mentre in un primo tempo verteva sostanzialmente sulle cosiddette «crociere del burro», cioè brevi crociere o uscite in mare, senza scalo o con scalo simbolico all'estero, nel corso della fase orale dinanzi al Finanzgericht è stata estesa al sistema doganale e fiscale vigente per l'importazione in franchigia da dazi e imposte di merci acquistate su navi di linea o su traghetti. E stato inoltre segnalato al Finanzgericht che navi salpano dai porti della Repubblica federale di Germania per la Danimarca e di qui, senza aver versato in Danimarca alcun dazio od onere fiscale nazionale sui prodotti acquistati, i viaggiatori rientrano in Germania in autobus, fruendo ancora di franchigia.
punto 4
Dall'ordinanza di rinvio emerge che gli attori hanno sostenuto dinanzi al Finanzgericht che queste brevi traversate danneggiano i grossisti e i dettaglianti locali, in quanto li privano di una potenziale clientela, attratta dalle società di navigazione che organizzano tali crociere e che monopolizzano così una notevole parte del potere d'acquisto degli abitanti della costa del Mar Baltico.
punto 5
Perciò gli attori hanno chiesto al Finanzgericht di dichiarare che gli uffici doganali interessati devono astenersi dal concedere l'importazione in franchigia delle merci che valicano la frontiera nelle condizioni summenzionate.
punto 6
Dovendo conoscere della controversia, il Finanzgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
«1. Se il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1969, n. 1544 (da ultimo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 17 novembre 1981, n. 3313), il regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1818 (modificato dal regolamento del Consiglio 27 novembre 1978, n. 2780), nonché la direttiva del Consiglio 28 maggio 1969 (69/169/CEE) (da ultimo modificata dalla direttiva 27 novembre 1981, n. 81/933/CEE), vadano interpretati nel senso che le franchigie ivi menzionate da dazi doganali, da tributi relativi all'importazione di prodotti agricoli o di prodotti di trasformazione agricoli, da imposte sull'entrata e da specifiche imposte di consumo si applicano anche alle merci — che non sono in libera pratica negli Stati mebri o che non sono colpite dalle imposte sull'entrata e da specifiche imposte di consumo degli Stati membri o di paesi terzi — acquistate dai passeggeri sui traghetti in servizio tra uno Stato membro ed un paese terzo.
2. Se le disposizioni menzionate nella prima questione vadano interpretate nel senso che le franchigie in questione si applicano anche alle merci — che non sono in libera pratica negli Stati membri o che non sono colpite dalle imposte sull'entrata o da specifiche imposte di consumo degli altri Stati membri o di paesi terzi — acquistate dai passeggeri sui traghetti in servizio tra Stati membri.
3. Se le disposizioni di cui alla prima questione vadano interpretate nel senso che le franchigie in questione si applicano anche alle merci -— che non sono in libera pratica negli Stati membri o che non sono colpite dalle imposte sull'entrata o da specifiche imposte di consumo degli Stati membri o di paesi terzi — acquistate dai passeggeri di navi, qualora il viaggio vada da un porto di uno Stato membro ad un porto di un altro Stato membro, i passeggeri scendano a terra indi, senza che nel paese di arrivo vengano riscossi tributi, tornino nello Stato membro di partenza per via di terra.»
SENTENZA › In diritto › Sull'applicazione dell'art. 177
punto 7
Gli attori nella causa principale sostengono che nella sentenza del 7 luglio 1981 (Rewe-Handelsgesellschaft mbH e Rewe-Markt Steffen, 158/80, Race, pag. 1805), pronunciata in esito ad un ricorso pregiudiziale dello stesso Finanzgericht, la Corte ha già affermato senza possibilità di equivoci l'incompatibilità delle «crociere del burro», con il diritto comunitario, tanto per quel che riguarda le franchigie doganali, quanto per quelle relative all'imposta sull'entrata e ai diritti d'accisa. Essi osservano che il petitum della causa principale, in quell'occasione, era identico a quello della causa odierna e che il giudice proponente auspica ora una pronuncia che ricalchi quella del 7 luglio 1981. Sarebbe quindi superflua la pronuncia a norma dell'art. 177 del Trattato, richiesta con il provvedimento di rinvio.
punto 8
Come è già stato dichiarato, non spetta alla Corte vagliare la necessità del rinvio pregiudiziale. Nell'ambito della suddivisione delle mansioni giurisdizionali tra giudici nazionali e Corte di giustizia, operata dall'art. 177 del Trattato, spetta infatti al giudice nazionale, che è il solo ad aver conoscenza diretta della situazione di fatto nonché degli argomenti svolti dalle parti e che si accollerà la responsabilità dell'emananda sentenza, valutare, con piena cognizione di causa, la pertinenza delle questione giuridiche insorte nel corso di causa, delle quali deve conoscere, e la necessità di una pronuncia pregiudiziale che gli consenta di decidere nel merito.
punto 9
In ogni caso, è opportuno osservare che la succitata sentenza del 7 luglio 1981 verteva sul regime doganale e fiscale relativo all'importazione di merci acquistate durante crociere organizzate espressamente per fruire di franchigia (crociere del burro). Orbene, nella fattispecie, l'ordinanza di rinvio riguarda il trattamento doganale e fiscale in caso di importazione di merci acquistate su traghetti o su navi di linea o in escursioni con trasporto misto traghetto-autobus.
Sulla soluzione da dare alle varie questioni sollevate
punto 10
In via preliminare, è opportuno ricordare che le questioni formulate dal giudice a quo vertono su tre tipi di franchigia di cui potrebbero fruire le merci importate, nei bagali personali dei viaggiatori, da un paese terzo o da uno Stato membro:
1) franchigia doganale di cui al summenzionato regolamento del Consiglio n. 1544/69, modificato;
2) franchigia da prelievi agricoli e da altri oneri all'importazione gravanti sui prodotti agricoli e su determinati prodotti ottenuti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, come contemplato dal regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1818, modificato, già ricordato;
3) franchigia dall'imposta sull'entrata e dalle accise contemplate dalla direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, n. 69/169, modificata, già ricordata.
punto 11
È tuttavia possibile, nell'ambito degli scambi tra paesi terzi e Stati membri, fornire un'unica soluzione per le questioni concernenti le franchigie doganali e per quelle che riguardano le franchigie dai prelievi agricoli e da altri oneri all'importazione gravanti sui prodotti agricoli contemplati dall'art. 1 del regolamento n. 1818/75. Infatti, in forza di questa normativa, il regolamento n. 1544/69 disciplina anche i prelievi agricoli e gli altri oneri riscossi all'importazione di merci contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori che giungono nel territorio comunitario.
punto 12
Analogamente, nell'ambito degli scambi intracomunitari, è possibile fornire un'unica soluzione per le questioni relative alla franchigia, dall'imposta sull'entrata e dai diritti d'accisa, da un lato, ed alla franchigia dagli altri oneri gravanti sull'importazione di prodotti agricoli contemplati dall'art. 2 del regolamento n. 1818/75, dall'altro. Infatti, in base a queste disposizioni, viene concessa una frachigia dagli oneri all'importazione contemplati nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi particolari vigenti in forza dell'art. 235 del Trattato, a favore dei prodotti agricoli e dei prodotti ottenuti mediante trasformazione dei primi, contenuti nel bagaglio personale dei viaggiatori provenienti da uno Stato mebro. I limiti e le condizioni prescritti per questa franchigia sono identici a quelli contemplati dalla direttiva 68/169.
SENTENZA › In diritto › Sull'applicazione dell'art. 177 › 1. Sulla prima questione relativa al trasporto marittimo tra paesi terzi e Stati membri
punto 13
Con questo quesito, il giudice a quo chiede in sostanza se, nell'ambito del transporto di passeggeri da un paese terzo ad uno Stato membro, le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e che non siano state poste in libera pratica o per le quali non siano state versate imposte sull'entrata o diritti d'accisa, possano fruire, al momento della loro importazione in questo Stato membro, della franchigia contemplata per i dazi doganali, per i prelievi agricoli e per gli altri oneri all'importazione di prodotti agricoli, da un lato, e per l'imposta sull'entrata e per i diritti d'accisa, dall'altro, nei regolamenti e nelle direttive summenzionate.
SENTENZA › In diritto › Sull'applicazione dell'art. 177 › 1. Sulla prima questione relativa al trasporto marittimo tra paesi terzi e Stati membri › a) Circa la franchigia dai dazi doganali, dai prelievi agricoli e dagli altri oneri gravanti sull'importazione di prodotti agricoli
punto 14
A questo proposito, la Corte ha già osservato, nella sentenza summenzionata del 7 luglio 1981, che il regolamento n. 1544/69 si applica ai bagagli dei viaggiatori provenienti dai paesi terzi «indipendentemente dall'origine e dalla provenienza delle merci e dai tributi doganali e fiscali da cui esse sono state colpite prima dell'importazione nel territorio comunitario».
punto 15
II Finanzgericht, nell'assunto che questa dichiarazione si riferisca solo alle merci provenienti dai paesi terzi, torna a chiedere l'interpretazione dell'art. 1 del regolamento n. 1544/69 e dell'art. 1 del regolamento n. 1818/75 per quel che riguarda le merci acquistate sui traghetti che prestano servizio viaggiatori tra Stati membri e paesi terzi in quanto, come emerge dal provvedimento di rinvio, i traghetti possono approvvigionarsi nella Comunità (in casu, nella Repubblica federale di Germania) di merci non gravate da dazi doganali, né da imposte o diritti di accisa. Tenendo conto della lettera, dello spirito e dello scopo del regolamento n. 1544/69, si avrebbe la propensione — secondo il Finanzgericht — ad interpretare queste disposizioni nel senso che non si può importare in frachigia, entro i limiti che la normativa stabilisce, altro che le merci acquistate nel territorio di un paese terzo.
punto 16
A questo proposito, è opportuno ricordare, come ha fatto la Corte nella summenzionata sentenza del 7 luglio 1981, che lo scopo del regolamento n. 1544/69 è quello di facilitare lo sdoganamento delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti dai paesi terzi; questo scopo non potrebbe venir conseguito se le autorità doganali dovessero accertare, al momento dell'importazione, la provenienza delle merci per le quali si richiede la franchigia doganale. Questo ragionamento vale anche per la situazione descritta nella fattispecie dal giudice a quo. Essa non offre quindi alcun motivo per modificare quanto stabilito nella sentenza del 7 luglio 1981.
punto 17
Si deve perciò risolvere la prima parte della questione dichiarando che, nell'ambito dei trasporti marittimi su traghetti in servizio tra paesi terzi e Stati membri, le franchigie contemplate dal regolamento n. 1544/69 (modificato dal regolamento n. 3061/78) e dall'art. 1 del regolamento n. 1818/75 (nella versione modificata dal regolamento n. 2780/78) si applicano alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori che giungono nel territorio della Comunità dai paesi terzi, indipendentemente dall'origine e dalla provenienza delle merci e dei tributi doganali e fiscali da cui esse sono state colpite prima della loro importazione nel territorio comunitario.
SENTENZA › In diritto › Sull'applicazione dell'art. 177 › 1. Sulla prima questione relativa al trasporto marittimo tra paesi terzi e Stati membri › b) Circa la franchigia dall'imposta sull'entrata e dai diritti d'accisa
punto 18
La Corte ha già risolto questo problema nella sentenza del 7 luglio 1981, summenzionata, nel senso che la franchigia dall'imposta sull'entrata e dalle accise contemplata dalla citata direttiva 69/169 è concessa solo ai viaggiatori che giùngono nel territorio doganale della Comunità dai paesi terzi e che, in questo caso, «le condizioni alle quali le merci sono state acquistate sono irrilevanti ai fini della franchigia».
punto 19
II Finanzgericht si richiama pure alla situazione descritta in precedenza, cioè alle condizioni di approvvigionamento dei traghetti di cui possono fruire gli armatori e ritiene che la franchigia di cui alla direttiva 69/169 riguardi solo le merci acquistate nel paese di provenienza, ma non quelle acquistate a bordo di un traghetto.
punto 20
Tuttavia, le considerazioni esposte relativamente alle franchigie doganali valgono anche per quel che riguarda le franchigie fiscali. La Corte non ravvisa quindi alcun motivo per non applicare la soluzione data in precedenza alla questione anche alle merci acquistate a bordo di un traghetto.
punto 21
Così stando le cose, si deve risolvere la seconda parte della questione dichiarando che, nell'ambito dei trasporti marittimi tra i paesi terzi e gli Stati membri effettuati mediante traghetti, possono fruire della franchigia di cui alla direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, n. 69/169 i viaggiatori che giungono nel territorio doganale della Comunità da un paese terzo e che le condizioni in cui è stata acquistata la merce sono irrilevanti ai fini della franchigia.
SENTENZA › In diritto › Sull'applicazione dell'art. 177 › 2. Sulla seconda questione, relativa al trasporto intracomunitário mediante traghetti
punto 22
Con detta questione il giudice a quo chiede in sostanza se, nell'ambito di questo tipo di trasporto, le merci contenute nel bagaglio personale dei passeggeri e che non siano state poste in libera pratica o per le quali non siano state corrisposte le imposte sull'entrata e i diritti d'accisa possano fruire, al momento dell'importazione nello Stato di destinazione, delle franchigie previste in materia:
— di dazi doganali;
— di imposte sull'entrata e di diritti d'accisa;
— di altri oneri all'importazione di prodotti agricoli, contemplati all'art. 2 del regolamento n. 1818/75.
SENTENZA › In diritto › Sull'applicazione dell'art. 177 › 2. Sulla seconda questione, relativa al trasporto intracomunitário mediante traghetti › a) Quanto alle franchigie dai dazi doganali
punto 23
La questione sottoposta dal giudice nazionale su questo punto è priva di contenuto per quel che riguarda le merci che già si trovano in libera pratica conformemente all'art. 10 del Trattato, poiché — nell'ambito dei trasporti mercantili intracomunitari — non si percepisce alcun dazio doganale.
punto 24
Tuttavia, nell'ipotesi che determinate merci, provenienti da paesi terzi e non poste in libera pratica conformemente all'art. 10 del Trattato, fossero vendute a viaggiatori che si spostano nella Comunità mediante traghetti, è opportuno ricordare, come la Corte ha affermato nella summenzionata sentenza del 7 luglio 1981, che il regolamento n. 1544/69 contiene una disciplina esauriente circa la franchigia delle merci contenute nel bagaglio personale dei passeggeri e che questa franchigia vale unicamente per le merci contenute nel bagaglio dei passeggeri provenienti dai paesi terzi. Questo regolamento non lascia quindi agli Stati membri alcuna competenza a concedere, nel settore disciplinato da queste disposizioni, una franchigia di portata più ampia di quella prevista dallo stesso regolamento.
punto 25
Ne consegue che, nel traffico intracomunitario mediante traghetti, nessuna franchigia doganale può venir concessa per i prodotti non ancora messi in libera pratica e contenuti nel bagaglio personale dei passeggeri, allorché sono importati in uno Stato membro.
SENTENZA › In diritto › Sull'applicazione dell'art. 177 › 2. Sulla seconda questione, relativa al trasporto intracomunitário mediante traghetti › b) Quanto alle franchigie dall'imposta sull'entrata e dai diritti d'accisa, da un lato, e alla franchigia da altri oneri all'importazione di prodotti agricoli contemplati dall'art. 2 del regolamento n. 1818/75, dall'altro
punto 26
In forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva 69/169, modificata, è concessa una franchigia dall'imposta sull'entrata e dai diritti d'accisa riscossi all'importazione — entro un certo limite, fissato ad valorem — per le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri provenienti dagli altri Stati membri. Tuttavia, questa franchigia è subordinata a tre condizioni: le merci in questione devono possedere i requisiti di cui agli artt. 9 e 10 del trattato CEE, cioè essere già in libera pratica; devono esser state acquistate previo versamento di tutti gli oneri fiscali gravanti sul prodotto in un determinato Stato membro; infine, deve trattarsi di importazioni che non abbiano alcun carattere commerciale.
punto 27
Nelle loro osservazioni scritte, alcuni Stati membri hanno sostenuto che le summenzionate disposizioni dell'art. 2 della direttiva 69/169 non dovrebbero venir applicate nell'ambito del trasporto intracomunitario mediante traghetti ed hanno svolto, a sostegno del loro punto di vista, tre tipi di argomenti.
punto 28
In primo luogo il Governo irlandese e quello del Regno Unito hanno sostenuto che l'impossibilità di applicare le summenzionate disposizioni della direttiva 69/169 scaturisce dall'esistenza di precedenti obblighi internazionali ed in particolare della Convenzione sulle agevolazioni doganali a favore del turismo, stipulata a New York il 4 giugno 1954, alla quale hanno aderito tutti gli Stati membri (raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, voi. 276, anno 1957, pag. 231).
punto 29
Questo argomento non può venire accolto. Infatti, nella sentenza del 27 febbraio 1962 (Commissione/Repubblica italiana, 1061, Racc. pag. 1) la Corte ha affermato che «il Trattato CEE, nelle materie che disciplina, prevale sulle convenzioni concluse tra gli Stati membri anteriormente alla sua entrata in vigore». È evidente che lo stesso effetto va riconosciuto agli atti di diritto comunitario derivato: la direttiva 69/169/CEE avrebbe quindi potuto legittimamente, sotto ogni aspetto, privare di efficacia la Convenzione di New York per quel che riguarda il trasporto marittimo fra Stati membri.
punto 30
In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda e il Regno Unito hanno sostenuto che gli Stati membri conserverebbero un potere discrezionale quanto alla concessione di franchigie relative a merci vendute in negozi cosiddetti «duty free» o sui traghetti, poiché non vi è ancora una disciplina comunitaria in materia.
punto 31
Anche questo argomento va respinto. Infatti, come ha affermato la Corte, nella summenzionata sentenza 7 luglio 1981, «adottando la direttiva n. 69/169 e la seconda e la terza direttiva in data 12 giugno 1972 e 10 dicembre 1978, che la completano, il Consiglio ha inteso istituire gradualmente un sistema completo di franchigie dalle imposte sull'entrata e dagli altri tributi indiretti per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori; di conseguenza, agli Stati membri resta, in questo campo, solo il potere limitato loro riconosciuto dalle direttive per attribuire franchigie diverse da quelle precisate nelle direttive». Ne consegue che la disciplina comunitaria è esauriente in materia e che gli Stati membri conservano solo la competenza limitata che viene loro attribuita dalle stesse disposizioni delle direttive summenzionate.
punto 32
In terzo luogo, i Governi della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda e del Regno Unito hanno invocato, per giustificare la disapplicazione dell'art. 2 della direttiva 69/169, l'art. 6, n. 2, prima fase della stessa direttiva, in forza del quale «... senza pregiudizio del regime applicabile alle vendite effettuate nei negozi sotto controllo doganale degli aeroporti e a bordo degli aerei, gli Stati membri, per quanto riguarda le vendite nella fase del commercio al dettaglio, prendono le necessarie misure per permettere ... lo sgravio dalle imposte sulla cifra d'affari per le consegne di merci da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori che escono da uno Stati membro». Essi ritengono che queste disposizioni conferiscano agli Stati membri una competenza, indubbiamente limitata, ma sufficiente, per concedere franchigie dall'imposta sull'entrata e dai diritti di accisa ai prodotti venduti nei negozi cosiddetti duty free sui traghetti di linea che collegano gli Stati membri ed importati nei bagagli personali dei passeggeri.
punto 33
A questo proposito è opportuno osservare che il summenzionato art. 6 disciplina esclusivamente lo sgravio da concedere alle merci trasportate dai passeggeri che escono da uno Stato membro e che la riserva di cui all'art. 6, n. 2, prima frase, ha soltanto la funzione di consentire la continuazione delle vendite di merci «duty free», negli aeroporti e sugli aerei, per i passeggeri che lasciano uno Stato membro, in deroga al sistema generale di sgravio istituito dalle altre disposizioni dell'art. 6.
punto 34
Orbene, emerge tanto dall'oggetto della controversia di cui deve conoscere il giudice a quo, quanto dalla formulazione della questione sottopostale, che la Corte deve pronunciarsi non già sulla validità delle vendite di prodotti «duty free» ai passeggeri che escono da uno Stato membro, bensì sulla validità delle franchigie concesse, a norma degli artt. 1-5 della direttiva 69/169, ai passeggeri che giungono in uno Stato membro.
punto 35
Nessuna delle disposizioni dell'art. 6 della direttiva 69/169 può quindi venir pertinentemente invocata nella fattispecie per risolvere il quesito relativo alla franchigia dall'imposta sull'entrata e dai diritti d'accisa da concedere alle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori che giungono in uno Stato membro.
punto 36
Non si può dunque argomentarne, come fanno le attrici nella causa principale, che, dal momento che dette merci, proprio come ha prospettato il giudice a quo nella questione, non si trovano in libera pratica e non erano state acquistate corrispondendo gli oneri fiscali ordinari, vigenti sul mercato interno degli Stati membri, non è possibile concedere, all'atto della loro importazione, alcuna franchigia dall'imposta sull'entrata e dai diritti d'accisa.
punto 37
Infatti, per quel che riguarda il trasporto intracomunitario, l'art. 2, n. 4, della direttiva 69/169, nella versione risultante dalla terza direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, n. 78/1032, dispone che, quando lo spostamento da un paese membro all'altro implica transito sul territorio di un paese terzo, oppure il viaggio inizia da una località del territorio dell'altro Stato membro nel quale i tributi cui si riferisce la direttiva non gravano sui prodotti che vi sono consumati, il viaggiatore deve poter dimostrare che le merci trasportate nei suoi bagagli sono state acquistate versando tutti gli oneri fiscali gravanti sul prodotto in uno degli Stati membri e non fruiscono di alcun rimborso dell'imposta sull'entrata o delle accise. Il viaggiatore, qualora non fornisca la prova richiesta, può sempre fruire della franchigia (ad valorem) più limitata contemplata per i viaggiatori che giungono nella Comunità da paesi terzi.
punto 38
L'art. 4, n. 4, della direttiva contiene disposizioni analoghe circa la franchigia di merci secondo il parametro quantitativo.
punto 39
Le disposizioni summenzionate, e specie i secondi trattini di detti paragrafi, dimostrano che le franchigie limitate per valore e quantità, di cui all'art. 1, n. 1, e all'art. 4, n. 1, della direttiva, non sono esclusivamente riservate ai viaggiatori provenienti dai paesi terzi, ma valgono, a determinate condizioni, per i viaggiatori provenienti dagli Stati membri della Comunità, anche qualora non sia provato che sussiste il presupposto per la concessione della franchigia preferenziale per il trasporto tra Stati membri, cioè l'acquisto di merci per le quali siano stati corrisposti tutti gli oneri fiscali vigenti sul mercato interno di uno Stato membro.
punto 40
Così stando le cose, se ne arguisce che queste franchigie limitate vanno applicate alle merci vendute nei negozi «duty free» sui traghetti che fanno servizio di linea tra Stati membri. Al contrario, le franchigie più ampie, di cui agli artt. 2, n. 1 e 4, n. 1, della direttiva, possono venir concesse solo allorché sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 2, n. 1.
punto 41
Per i motivi suesposti, si deve risolvere questa parte della questione dichiarando che la direttiva 69/169, emendata, va interpretata nel senso che, nell'ambito del trasporto intracomunitario, le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri ed acquistate nei negozi «duty free» sui traghetti in servizio di linea tra Stati membri, fruiscono all'importazione, da un lato, di franchigie da imposte sull'entrata e dai diritti d'accisa, e, dall'altro, di una franchigia dagli altri oneri all'importazione di prodotti agricoli contemplati dall'art. 2 del regolamento n. 1818/75, nei limiti, per quantitativo e valore, fissati per la franchigia concessa ai passeggeri provenienti dai paesi terzi.
SENTENZA › In diritto › Sull'applicazione dell'art. 177 › 3. Sulla terza questione, relativa al trasporto intracomunitário con mezzi misti, traghetto-autobus
punto 42
II caso ora preso in esame dal giudice nazionale riguarda battelli che collegano due porti della Comunità (nella fattispecie uno nella Repubblica federale di Germania ed uno in Danimarca), a bordo dei quali i passeggeri acquistano in franchigia doganale, da imposta sull'entrata e dai diritti d'accisa, merci che non sono in libera pratica e per le quali non è stata corrisposta l'imposta sull'entrata o alcun diritto d'accisa; fatto scalo nel porto del secondo Stato membro, i viaggiatori rientrano nel primo stato via terra.
punto 43
Con tale questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se le merci acquistate a queste condizioni durante dette traversate possano fruire, al momento dell'importazione nello Stato membro dal quale l'acquirente è partito, delle franchigie contemplate, da un lato, in materia di dazi doganali e, dall'altro, in materia di imposte sull'entrata e di diritti d'accisa nonché in materia di altri oneri gravanti sui prodotti agricoli contemplati dall'art. 2 del regolamento n. 1818/75.
SENTENZA › In diritto › Sull'applicazione dell'art. 177 › 3. Sulla terza questione, relativa al trasporto intracomunitário con mezzi misti, traghetto-autobus › a) Sulla franchigia dai dazi doganali
punto 44
II caso preso in esame dal giudice nazionale rappresenta solo un tipo particolare di trasporto intracomunitario di viaggiatori e, per le stesse ragioni già esposte al n. 2 a), è opportuno dichiarare che non si possono concedere franchigie.
SENTENZA › In diritto › Sull'applicazione dell'art. 177 › 3. Sulla terza questione, relativa al trasporto intracomunitário con mezzi misti, traghetto-autobus › b) Quanto alla franchigia dall'imposta sull'entrata e dai diritti d'accisa, da un lato, e dagli altri oneri all'importazione gravanti sui prodotti agricoli di cui all'art. 2 del regolamento n. 1818/75 dall'altro
punto 45
La corte osserva che emerge tanto dagli obiettivi della direttiva 69/169 quanto dalle disposizioni stesse dell'art. 2, n. 1, che le facilitazioni che essa contempla, in materia di franchigie fiscali, per le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri nell'ambito dei trasporti intracomunitari, sono riservate ai viaggiatori «provenienti dagli Stati membri», cioè ai viaggiatori che si spostano da uno Stato membro all'altro dopo esser stati in grado di fare acquisti nello Stato membro di partenza.
punto 46
Ne consegue che non si può ritenere «passeggero», ai sensi delle disposizioni di cui sopra, chi, durante una crociera iniziata in uno Stato membro, non faccia scalo in uno Stato membro diverso, o colui che fa uno scalo solo simbolico, senza fermarsi il tempo necessario per fare acquisti.
punto 47
Di conseguenza, se — come avviene di regola — il trasporto intracomunitário combinato nave-autobus è organizzato in modo che i passeggeri possano realmente effettuare acquisti nella località in cui sbarcano, prima di iniziare il viaggio di ritorno via terra, è possibile considerarli veri e propri «passeggeri» ai sensi della direttiva 69/169, emendata. È quindi logico seguire lo stesso criterio esposto sopra per i trasporti intracomunitari di linea, cioè le concessione di una franchigia limitata in valore e in quantità che corrisponde alle franchigie vigenti per i passeggeri provenienti dai paesi terzi, anche se le merci non sono state acquistate versando gli oneri fiscali vigenti nel mercato interno di uno Stato membro.
punto 48
Al contrario, se l'escursione combinata è organizzata eccezionalmente in modo da non consentire acquisti durante lo scalo nel secondo Stato membro, si deve ritenere che i partecipanti non sono passeggeri ai sensi della direttiva 69/169 e i prodotti acquistati durante l'escursione non possono fruire di alcuna franchigia.
punto 49
Da quanto precede si arguisce che si deve risolvere questo punto della terza questione nel senso che le merci acquistate in franchigia da imposta sull'entrata e da diritti d'accisa durante un viaggio intracomunitario con mezzi combinati, nave-autobus, devono, in linea di massima, fruire della franchigia limitata concessa ai viaggiatori in provenienza dai paesi terzi. Nessuna franchigia si può però concedere a dette merci qualora lo scalo nello Stato membro di transito abbia carattere puramente simbolico e non consenta di effettuare reali acquisti.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 50
Le spese incontrate dal Governo della Repubblica federale di Germania, dal Governo dell'Irlanda e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del merito, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza del 4 agosto 1982, dichiara:
Il diritto comunitario in materia di franchigie dai dazi doganali, dall'imposta sull'entrata, dai diritti d'accisa, dai prelievi agricoli e dagli altri oneri all'importazione di prodotti agricoli gravanti sulle merci contenute nel bagaglio personale dei passeggeri, va interpretato nel senso che:
1° Nell'ambito del trasporto marittimo, mediante traghetto, tra un paese terzo ed uno Stato membro
a) Circa la franchigia dai dazi doganali, dai prelievi agricoli e dagli altri oneri gravanti sull'importazione di prodotti agricoli
Le franchigie contemplate dal regolamento n. 1544/69 (modificato dal regolamento n. 3061/78) e dall'art. 1 del regolamento n. 1818/75 (modificato dal regolamento n. 2780/78) valgono per le merci contenute nel bagaglio personale dei passeggeri provenienti da un paese terzo, indipendentemente dall'origine e dalla provenienza delle merci e degli oneri doganali e fiscali corrisposti per le stesse merci prima della loro importazione sul territorio comunitario.
b) Per quel che riguarda le franchigie dall'imposta sull'entrata e dai diritti d'accisa
La franchigia contemplata dalla direttiva del Consiglio del 28 maggio 1969 n. 69/169 è concessa ai passeggeri che giungono nel territorio della Comunità dai paesi terzi e le condizioni alle quali le merci stesse sono state acquistate non hanno rilevanza ai fini della franchigia.
2° Nell'ambito del trasporto intracomunitario mediante traghetti
a) Circa la franchigia dai dazi doganali
Nessuna franchigia dai dazi doganali può esser concessa per le merci che non sono ancora in libera pratica e che vengono importate in uno Stato membro nel bagaglio personale dei viaggiatori.
b) Circa la franchigia dall'imposta sull'entrata e dai diritti d'accisa, da un lato, e la franchigia dagli altri oneri all'importazione di prodotti agricoli contemplati dall'art. 2 del regolamento n. 1818/75, dall'altro
La direttiva 69/169, emendata, va interpretata nel senso che, nell'ambito del trasporto intracomunitário, le merci contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori ed acquistate in negozi «duty free» dei traghetti in servizio di linea tra Stati membri fruiscono, all'importazione, da un lato, della franchigia dalle imposte sull'entrata e dai diritti d'accisa e, dall'altro, di una franchigia dagli altri oneri sull'importazione di prodotti agricoli contemplati dall'art. 2 del regolamento n. 1818/75, nei limiti, per quantitativo e valore, stabiliti per la franchigia concessa ai passeggeri provenienti dai paesi terzi.
3° Nell'ambito del trasporto intracomunitário combinato con partenza in traghetto per uno Stato membro e ritorno allo Stato membro di partenza via terra (autobus)
a) Per quel che riguarda le franchìgie dai dazi doganali
Nessuna franchigia dai dazi doganali può venir concessa alle merci contenute nel bagaglio personale dei passeggeri all'importazione, al loro ritorno via terra, nello Stato membro di partenza.
b) Quanto alla franchigia dall'imposta sull'entrata e dai diritti d'accisa, da un lato, e dagli altri oneri all'importazione dei prodotti agricoli, contemplati dall'art. 2 del regolamento n. 1818/75, dall'altro
Le merci acquistate in franchigia dall'imposta sull'entrata e dai diritti d'accisa durante un trasporto intracomunitario combinato traghetto-autobus, devono, in linea di massima, fruire della franchigia limitata concessa ai viaggiatori provenienti dai paesi terzi. Nessuna franchigia può tuttavia venir concessa a queste merci qualora lo scalo nello Stato membro di transito abbia carattere puramente simbolico, senza reale possibilità di effettuare acquisti.
Firme
Mertens de Wilmars
Koopmans
Galmot
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Bosco
Due
Everling
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 febbraio 1984.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente
J. Mertens de Wilmars