Sez. 3, Sentenza n. 2947 del 05/08/1969 (Rv. 342810 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI MANTENERE LA COSA IN ISTATO DA SERVIRE ALL'USO CONVENUTO - LIMITI - ESECUZIONE DI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI O TRASFORMAZIONI - ESCLUSIONE - INIDONEITA DI UN IMMOBILE AD UNA ATTIVITA PER CARENZA DEI REQUISITI DI LEGGE - OBBLIGO DEL LOCATORE DI ESEGUIRE MODIFICAZIONI O TRASFORMAZIONI - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI MANTENERE LA COSA IN ISTATO DA SERVIRE ALL'USO CONVENUTO - LIMITI - ESECUZIONE DI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI O TRASFORMAZIONI - ESCLUSIONE - INIDONEITA DI UN IMMOBILE AD UNA ATTIVITA PER CARENZA DEI REQUISITI DI LEGGE - OBBLIGO DEL LOCATORE DI ESEGUIRE MODIFICAZIONI O TRASFORMAZIONI - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
L'Obbligo incombente al locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto non importa, in Mancanza di espresse pattuizioni al riguardo, anche quello di eseguire modificazioni e trasformazioni della cosa rispetto allo stato esistente al momento del contratto, che il conduttore aveva riconosciuto idoneo all'uso pattuito. Conseguentemente l'inidoneita di un immobile all'Esercizio di una determinata attivita commerciale per Mancanza dei requisiti prescritti dalla pubblica autorita, non puo determinare nel locatore l'Obbligo di operare modificazioni o trasformazioni della cosa locata, che non siano state poste espressamente a suo carico dal contratto. (V 454, 68, massima n 331481 2200, 64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)