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Sez. 2, Sentenza n. 1544 del 25/05/1973 (Rv. 364341 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - MANTENIMENTO IN STATO DA SERVIRE ALL'USO CONVENUTO - INIDONEITA PER L'ATTIVITA INDUSTRIALE O COMMERCIALE - MODIFICAZIONI DELLA COSA - OBBLIGO DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - MANCANZA DI CARATTERISTICHE TECNICHE EDILIZIE MODERNE - VIZIO DI UN VECCHIO EDIFICIO - ESCLUSIONE - INADEMPIENZA DEL LOCATORE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364341-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - MANTENIMENTO IN STATO DA SERVIRE ALL'USO CONVENUTO - INIDONEITA PER L'ATTIVITA INDUSTRIALE O COMMERCIALE - MODIFICAZIONI DELLA COSA - OBBLIGO DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - MANCANZA DI CARATTERISTICHE TECNICHE EDILIZIE MODERNE - VIZIO DI UN VECCHIO EDIFICIO - ESCLUSIONE - INADEMPIENZA DEL LOCATORE - INSUSSISTENZA.*

L'inidoneita dell'immobile all'Esercizio di una determinata attivita commerciale o industriale per il quale e stato locato (inidoneita che puo anche consistere nella Mancanza dei requisiti all'uopo prescritti dalla pubblica autorita) non puo ingenerare per il locatore l'Obbligo di operare modificazioni o trasformazioni della cosa locata, che non siano state poste a suo carico dal contratto, poiche al locatore incombe l'Obbligo di conservare, non gia di modificare lo stato esistente al momento di stipulazione della locazione. Ne consegue che cosi come non costituisce vizio della cosa locata la Mancanza, in un edificio di vecchia costruzione del quale il conduttore conosceva la vetusta, di quelle caratteristiche che sono proprie di tecniche edilizie piu recenti, nello stesso modo non puo una tale Mancanza integrare gli estremi di un'inadempienza del locatore. (nella specie trattavasi di inidoneita di una cucina di trattoria a smaltire i fumi e gli odori senza arrecare molestia ai vicini). (V 651/72, mass n 356712; 2947/69, mass n 342810; 2200/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)