diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1142 del 25/02/1981 (Rv. 411704 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - INIDONEITA DELL'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA PREVISTA NEL CONTRATTO - CONSEGUENTE OBBLIGO DEL LOCATORE DI OPERARE MODIFICAZIONI O TRASFORMAZIONI NON CONTEMPLATE DAL CONTRATTO - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA A LOCAZIONE DI IMMOBILE PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO DEL 'BOWLING' NON DOTATO DI 'GALLEGGIAMENTO DEL SOLAIÒ.*
Stato
decisa il 1981-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411704-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - INIDONEITA DELL'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA PREVISTA NEL CONTRATTO - CONSEGUENTE OBBLIGO DEL LOCATORE DI OPERARE MODIFICAZIONI O TRASFORMAZIONI NON CONTEMPLATE DAL CONTRATTO - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA A LOCAZIONE DI IMMOBILE PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO DEL 'BOWLING' NON DOTATO DI 'GALLEGGIAMENTO DEL SOLAIÒ.*

L'inidoneita dell'immobile all'Esercizio di una determinata attivita commerciale o industriale per la quale e stato locato (che puo consistere anche nella Mancanza dei requisiti all'uopo prescritti dalla pubblica autorita) non comporta per il locatore l'Obbligo di operare modificazioni o trasformazioni che non siano state poste a suo carico dal contratto, poiche al locatore incombe l'Obbligo di conservare, non gia di modificare, lo stato esistente al momento della stipula della locazione, che il conduttore ha riconosciuto idoneo all'uso pattuito. (nella specie, la SC - sulla base del principio sopra enunciato - ha reputato corretta la decisione del giudice del merito che aveva escluso l'esistenza del vizio occulto nella Mancanza di 'galleggiamento del solaiò - necessario per attutire i rumori e le vibrazioni prodotti dal gioco del bowling, per l'Esercizio del quale gli ambienti erano stati locati - che non era stato promesso dal locatore e che il conduttore non aveva ragione di attendersi). (V 651/72, mass n 356712; (Conf 519/77, mass n 384077; (Conf 1544/73, mass n 364341; (Conf 2947/69, mass n 342810).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)