Sez. 3, Sentenza n. 6586 del 17/07/1997 (Rv. 506114 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Preliminare di vendita immobiliare con consegna anticipata del bene al promissario acquirente - Risoluzione per inadempimento di quest'ultimo - Restituzione del bene - Riparazione completa del pregiudizio subito dal venditore - Esclusione - Risarcimento del lucro cessante - Diritto del venditore medesimo - Determinazione - Criteri.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
A seguito della risoluzione di un preliminare di vendita immobiliare con consegna anticipata del bene al promissario acquirente, il promittente venditore adempiente conseguendo con la restituzione del bene solo in parte la riparazione del pregiudizio subito, con riguardo al danno emergente, ha diritto all'ulteriore risarcimento connesso alla mancata disponibilità dell'immobile, cioè del reddito che avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse rimasto nella sua disponibilità (lucro cessante) determinabile con riferimento al valore locativo dell'immobile maturato nel periodo di tempo intercorrente tra la data della consegna all'acquirente e quella della sua restituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)