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Sez. 2, Sentenza n. 139 del 09/01/1993 (Rv. 480193 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo | Risoluzione del contratto di compravendita per colpa dell'acquirente - Danno per la mancata disponibilità del bene fino alla restituzione - Obbligo di risarcimento del venditore - Tardiva richiesta di restituzione - Maggior valore di mercato acquistato medio termine dal bene - Irrilevanza - "Compensatio lucri cum damno" - Nozione.
Stato
decisa il 1993-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480193-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo

L'acquirente di un immobile in caso di risoluzione del contratto di compravendita pronunciata per sua colpa, è tenuto al risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene fino alla restituzione, a nulla rilevando che il venditore abbia tardato a chiederne la riconsegna e che l'immobile restituito abbia "medio tempore" acquistato un maggior valore di mercato, giacché la "compensatio lucri cum danno" postula che il vantaggio patrimoniale conseguito dal soggetto danneggiato costituisca una conseguenza immediata dell'inadempimento o del comportamento illecito, mentre tale immediatezza manca quando l'incremento patrimoniale di cui si chieda la detrazione dal pregiudizio derivato al danneggiato sia riferibile ad una particolare condizione della cosa di cui ricorreva l'obbligo della riconsegna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)