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Sez. 3, Sentenza n. 291 del 23/01/1985 (Rv. 438516 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA IMMOBILIARE - VENDITA CON INCANTO ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROVVEDIMENTI DEL G.E. CHE RISPETTIVAMENTE DISPONGONO LA DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO SUL PRESUPPOSTO DEL MANCATO PAGAMENTO IN TERMINI DEL PREZZO E DICHIARANO LA IMPROSEGUIBILITÀ DEL PROCESSO SUL PRESUPPOSTO DEL SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI CREDITORIE - NATURA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - AMMISSIBILITÀ - LEGITTIMAZIONE RISPETTIVA.*
Stato
decisa il 1985-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438516-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA IMMOBILIARE - VENDITA CON INCANTO ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROVVEDIMENTI DEL G.E. CHE RISPETTIVAMENTE DISPONGONO LA DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO SUL PRESUPPOSTO DEL MANCATO PAGAMENTO IN TERMINI DEL PREZZO E DICHIARANO LA IMPROSEGUIBILITÀ DEL PROCESSO SUL PRESUPPOSTO DEL SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI CREDITORIE - NATURA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - AMMISSIBILITÀ - LEGITTIMAZIONE RISPETTIVA.*

Nell'espropriazione forzata immobiliare, dopo che sia stata disposta la vendita con incanto e sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari la decadenza dell'aggiudicatario, per non avere questi provveduto al versamento del prezzo nel termine assegnatogli, ed il provvedimento con il quale il medesimo giudice rilevi la sopravvenuta Mancanza dei requisiti delle azioni del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, per avere il debitore integralmente soddisfatto le loro ragioni, dichiarando conseguentemente l'improseguibilità del processo (ancorché impropriamente formulandola in termini di Estinzione), hanno entrambi natura di Atti esecutivi, e contro di essi, pertanto, il rimedio esperibile è l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., da definirsi con sentenza impugnabile soltanto con il ricorso per Cassazione. Gli stessi Atti, tuttavia, anche se emessi in pari data, in considerazione del contemporaneo riscontro delle sopra indicate situazioni, operano su un piano autonomo e distinto, in quanto mentre il primo incide sulle posizioni dell'aggiudicatario medesimo, il secondo, invece, incide sulle posizioni dei creditori e del debitore. Ne consegue che deve negarsi la legittimazione dell'aggiudicatario ad insorgere, con l'indicato rimedio, contro il secondo provvedimento, tenendo anche conto che l'eventuale fondatezza della sua opposizione, contro il provvedimento di decadenza dalla aggiudicazione, consente una riapertura del processo esecutivo al limitato fine di disporre il trasferimento del bene (con consegna del ricavato al debitore, stante il soddisfacimento dei creditori).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)