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Sez. 3, Sentenza n. 7446 del 27/03/2007 (Rv. 597310 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO | Mancato tempestivo versamento del prezzo - Onere di proporre opposizione agli atti esecutivi - Insorgenza - Previa emanazione del provvedimento decadenziale - Decorrenza del relativo termine - Dall'effettiva conoscenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597310-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO

In tema di espropriazione immobiliare, qualora l'aggiudicatario dell'immobile sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 587 cod. proc. civ. per mancato versamento del prezzo nel termine stabilito, anteriormente alla pronuncia della decadenza da parte del giudice dell'esecuzione è configurabile soltanto la facoltà di presentare istanza a detto giudice per l'adozione del provvedimento decadenziale, mentre l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi sorge soltanto a seguito dell'adozione del decreto di trasferimento nonostante la verificazione della decadenza. Il termine per l'opposizione, in assenza di previsione normativa di una comunicazione del provvedimento al debitore, decorre a carico di costui soltanto dal momento in cui egli ha avuto legale conoscenza della emissione del decreto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)