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Sez. 1, Sentenza n. 27506 del 22/12/2006 (Rv. 595021 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Decreto di decadenza dell'aggiudicatario di bene immobile per omesso versamento del saldo del prezzo - Reclamo ex art. 26 legge fallim. - Sussistenza di precedente provvedimento definitivo di rigetto di istanza di restituzione della cauzione - Conseguenze - Inammissibilità del reclamo - Cassazione senza rinvio del decreto emesso in sede di reclamo.
Stato
decisa il 2006-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595021-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI

È inammissibile il reclamo proposto dall'aggiudicatario di un immobile avverso il decreto del giudice delegato al fallimento, con cui viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione per omesso deposito del prezzo residuo, ove sia già stata definitivamente respinta, con decreto del giudice delegato confermato in sede di reclamo ex art. 26 legge fallim., la richiesta del medesimo aggiudicatario di restituzione della cauzione, atteso che in tal caso si è formato il giudicato in ordine a detta pretesa costituente oggetto anche del provvedimento di decadenza; con la conseguenza che la Corte di cassazione, adìta con ricorso avverso il decreto del tribunale fallimentare che ha deciso sul reclamo avverso tale ultimo provvedimento, deve d'ufficio rilevare l'inammissibilità del reclamo stesso e cassare, quindi, senza rinvio il decreto del tribunale perché l'azione non poteva essere proseguita.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)