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Sez. L, Sentenza n. 366 del 19/01/1988 (Rv. 456926 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - INFRASETTIMANALI - COMPENSO - BASE RETRIBUTIVA - INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO E DISAGIO TURNI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456926-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - INFRASETTIMANALI - COMPENSO - BASE RETRIBUTIVA - INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO E DISAGIO TURNI - INCLUSIONE.*

Sebbene il principio di onnicomprensività della retribuzione non abbia valore di regola generale dell'ordinamento, le indennità per lavoro notturno e per "disagio turni", corrisposte con continuità ed obbligatorietà da un'impresa metalmeccanica ai propri dipendenti, vanno incluse nella base retributiva per il calcolo del compenso per le festività infrasettimanali, atteso che per tale compenso l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90) prende in considerazione "la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Conf 5366/85, mass n 442605).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)