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Sez. L, Sentenza n. 906 del 15/02/1989 (Rv. 461901 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE LAVORO NOTTURNO SVOLTO SECONDO REGOLARI TURNI PERIODICI - LAVORO NORMALE - CONFIGURABILITÀ - MAGGIORAZIONE CONTRATTUALE DEL COMPENSO - INCLUSIONE NELLA BASE DI CALCOLO DEGLI ISTITUTI INDIRETTI - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461901-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE LAVORO NOTTURNO SVOLTO SECONDO REGOLARI TURNI PERIODICI - LAVORO NORMALE - CONFIGURABILITÀ - MAGGIORAZIONE CONTRATTUALE DEL COMPENSO - INCLUSIONE NELLA BASE DI CALCOLO DEGLI ISTITUTI INDIRETTI - OBBLIGATORIETÀ.*

Il lavoro notturno svolto secondo regolari turni periodici - per il quale l'art. 2108 cod. civ. non prevede (come è invece per il lavoro notturno occasionale) che il datore di lavoro sia tenuto ad erogare alcuna maggiorazione della retribuzione, dimostrando così di considerarlo di natura identica a quella del lavoro diurno - rappresenta lavoro normale, in quanto sistematicamente espletato in luogo di quello diurno e, pertanto, l'eventuale maggiorazione prevista dal contratto collettivo o individuale quale compenso per la maggiore penosità di tale tipo di prestazione rientra nella normale retribuzione alla quale facciano riferimento, come base di calcolo di istituti indiretti, la legge (come, ai fini delle festività, l'art. 5 della legge n. 260 del 1949, modificato dallo art. 1 della legge n. 90 del 1954) e la contrattazione collettiva (come, ai fini della gratifica natalizia e delle ferie, la disciplina collettiva applicabile ai dipendenti della dalmine). (V 2867/88, mass n 458461; (V 900/88, mass n 457276; (V 366/88, mass n 456926; (V 8941/87, mass n 456259; (V 8448/87, mass n 455986; (V 7248/87, mass n 455357).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)