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Sez. 1, Sentenza n. 38171 del 23/09/2008 Cc. (dep. 07/10/2008) Rv. 241144 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Competenza territoriale all'applicazione nei confronti di soggetto fruente della sospensione della pena a norma dell'art. 656 cod. proc. pen. - Indicazione.
Stato
decisa il 2008-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241144-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. preposto all'esecuzione, in quanto la regola fissata dalla predetta norma è speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)