Sez. 1, Sentenza n. 24106 del 26/05/2009 Cc. (dep. 11/06/2009) Rv. 243971 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sospensione della pena - Misure alternative alla detenzione - Applicazione - Competenza - Determinazione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)