Sez. 1, Sentenza n. 38047 del 05/10/2005 Cc. (dep. 18/10/2005) Rv. 232463 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative - Applicazione - Soggetto sottoposto a programma di protezione - Tribunale competente.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena ai sensi dell'art. 656, comma quinto, del codice di rito, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. che ha disposto la sospensione, e ciò anche nel caso in cui il soggetto richiedente sia sottoposto a programma di protezione come collaboratore di giustizia, attesa la necessità di privilegiare la speditezza processuale che nasce dal collegamento funzionale diretto tra le Autorità menzionate.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)