Sez. 1, Sentenza n. 4685 del 09/12/1998 Ud. (dep. 14/04/1999) Rv. 213022 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Assunzione autonoma a verbale di soggetti indicati in dibattimento da imputato - Successiva utilizzazione delle dichiarazioni di detti soggetti, escussi come testi nel giudizio, per le contestazioni - Legittimità - Ragione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
È legittimo lo svolgimento, da parte del P.M., di attività investigativa di indagine, consistente nell'autonoma assunzione a verbale di soggetti specificamente indicati da un imputato nel corso dell'istruttoria dibattimentale e nella successiva utilizzazione delle relative dichiarazioni, una volta assunta la prova testimoniale nel prosieguo del dibattimento, per le contestazioni di cui all'art. 500 cod. proc. pen. Ed invero detta iniziativa, pur non rientrando nell'ortodossia dello schema proprio del procedimento accusatorio per il quale la prova si forma solo in dibattimento, non comporta alcuna specifica violazione di legge idonea a provocare nullità dei verbali dell'attività integrativa di indagine svolta dal P.M., non si riferisce a quegli atti per i quali l'ultima parte dell'art. 430, comma primo, cod. proc. pen., interdice l'attività investigativa, né, infine, determina inutilizzabilità delle relative risultanze, posto che le dichiarazioni in questione, poi utilizzate per le contestazioni, vengono inserite nel fascicolo del pubblico ministero, sono poste a disposizione delle parti e sono, quindi, da queste conosciute preventivamente, con conseguente salvezza sia del diritto di difesa, sia del principio della parità delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 430 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)