Sez. 3, Sentenza n. 1459 del 11/05/1968 (Rv. 333113 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - ULTERIORI INDAGINI- INTERROGATORIO NON FORMALE - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - ULTERIORI INDAGINI- INTERROGATORIO NON FORMALE - AMMISSIBILITA.*
L'Esercizio della facolta discrezionale, concessa al giudice dall'art. 232 cod.proc.civ., presuppone che egli metta in relazione la mancata risposta all'interrogatorio con la valutazione di ogni altro elemento di prova, ne lo dispensa da adeguata motivazione, dopo piu approfondita ricerca della verita, eventualmente anche a mezzo di interrogatorio non formale delle parti, ai sensi dell'art. 117 cod.proc. civ.. (V. N2264-67, massima n.329464, n.1366-66, massima n.322711).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)