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Sez. 3, Sentenza n. 12142 del 10/08/2002 (Rv. 556890 - 01)

AZIENDA - AFFITTO | Contratto relativo a beni situati in zona destinata ad attività agricola - Ramo d'azienda troppo ridotto per poter essere considerato azienda agrituristica - Conseguenze - Nullità del contratto per impossibilità giuridica dell'oggetto.
Stato
decisa il 2002-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556890-01

AZIENDA - AFFITTO

Deve ritenersi nullo, per impossibilità giuridica dell'oggetto, il contratto di affitto di azienda relativo a beni situati in zona destinata ad attività agricola, all'interno della quale l'esercizio della attività di ristorazione è consentito solo se inserito in un contesto di attività agrituristica, ovvero se la somministrazione al pubblico di derrate alimentari o di prodotti di allevamento del bestiame proviene dalla produzione dell'azienda stessa, qualora il ramo di azienda ceduto in locazione, per le sue ridotte dimensioni, non consenta di considerarlo azienda agrituristica; ai sensi dell'art. 2, lett. B), della legge 5 dicembre 1985, n. 730, che disciplina l'attività di agriturismo, può essere autorizzato infatti lo svolgimento di attività agrituristica di ristorazione e alloggio all'interno di una azienda agricola solo se essa sia connessa e complementare alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere le attività principali.

Riferimenti normativi: Legge 05/12/1985 num. 730 art. 2, Legge 05/12/1985 num. 730 art. 1, Legge 05/12/1985 num. 730 art. 3, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)