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Sez. 1, Sentenza n. 10187 del 26/07/2001 (Rv. 548490 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Regione Molise - Legge regionale n. 2 del 1994 - Disciplina dell'agriturismo - Attività consentite - Ricezione ed ospitalità esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda - Somministrazione per la consumazione sul posto di pasti e bevande costituiti da prodotti dell'azienda - Ricomprensione tra le prime - Configurabilità - Vendita di prodotti dell'azienda agrituristica a persone non usufruenti dei servizi alberghieri né di quelli di ristorazione dell'azienda stessa - Divieto.
Stato
decisa il 2001-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548490-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

L'art. 2 della legge regionale del Molise n. 2 del 1994, che disciplina l'attività agrituristica, nel consentire, al comma primo, ai titolari della relativa licenza di svolgere attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento di bestiame che, comunque, rimangono principali, al comma secondo, ricomprende tra tali attività, oltre alla ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, la somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda, in tal modo escludendo dall'attività agrituristica - in applicazione dell'art. 2 della legge statale n. 730 del 1985, che detta i principi generali in materia di agriturismo - la vendita di prodotti dell'azienda non consumati sul posto, in quanto non direttamente collegata con l'attività alberghiera o di ristorazione in essa praticata. Deve, pertanto, ritenersi legittima la sanzione amministrativa irrogata dal Presidente della giunta regionale del Molise a carico del titolare di licenza di attività agrituristica il quale abbia venduto pane prodotto nella propria azienda a persone che non usufruivano né dei servizi alberghieri, né di quelli di ristorazione dell'azienda.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Molise 25/01/1994 num. 2 art. 2, Legge 05/12/1985 num. 730 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)