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Sez. 3, Sentenza n. 8851 del 13/04/2007 (Rv. 596083 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO | Attività agrituristica - Inquadramento in quella agricola - Condizioni - Individuazione - Conseguenze - Applicabilità delle tariffe agricole - Disapplicabilità da parte del giudice degli atti amministrativi impositivi di tariffe diverse - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596083-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO

L'inquadramento dell'attività agrituristica (già disciplinata con la legge n. 730 del 1985, poi con il d.lgs. n. 228 del 2001 ed interamente regolamentata di nuovo con la più recente legge n. 96 del 2006) in quella agricola è subordinato alla condizione che l'utilizzazione dell'azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale (ovvero - secondo la dizione dell'attuale legge 20 febbraio 2006, n. 96 - "prevalente"). Ne consegue che all'attività di agriturismo, in quanto attività agricola, deve essere applicata la tariffa agricola corrispondente e non già quella per l'utenza alberghiera e, a tal fine, il giudice investito della relativa controversia può disapplicare le delibere della competente autorità che stabiliscano diversamente. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato la domanda dei titolari di una società esercente attività di agriturismo, con la quale era stato richiesto l'accertamento dell'obbligo di corrispondere la somma dovuta per la fornitura di acqua in base alla tariffa agricola e non sulla scorta di quella prevista per le utenze alberghiere, individuata, invece, come applicabile dalla competente Autorità di ambito territoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 1, Legge 05/12/1985 num. 730 art. 2, Legge 20/02/2006 num. 96 art. 2, Legge 20/02/2006 num. 96 art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)