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Sez. U, Sentenza n. 1416 del 18/01/2019 (Rv. 652232 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Responsabilità disciplinare del magistrato relativa a comportamenti scorretti concretatisi in provvedimenti - Criteri di valutazione - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652232-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ai fini della valutazione delle incolpazioni incentrate sull'adozione di un provvedimento giudiziario, non rileva la correttezza in sé del provvedimento bensì la condotta del magistrato che lo ha adottato, allorché raggiunga un livello di negligenza tale da poter incidere negativamente sui valori tutelati dalla prescrizione disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la condanna disciplinare emessa nei confronti del magistrato componente del collegio del riesame che, in qualità di giudice relatore, violando il grado minimo di diligenza, cura e precisione che si esige nell'esercizio della funzione giurisdizionale, aveva depositato un'ordinanza applicativa della custodia in carcere il giorno prima dell'udienza fissata per la sua discussione, così determinando l'ingiustificata compromissione del diritto di difesa e al contraddittorio dell'indagato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)